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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21367/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/07/2022 della Corte di appello di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale in sede, resa in data 15 ottobre 2021, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di euro trentaduemila di multa, per il reato di cui agli artt.110 cod. pen., 25 legge n. 185 del 1990, avendo rilevato la tardività dell'impugnazione.

1.1. La Corte territoriale ha evidenziato che la sentenza appellata, con motivazione contestuale, risultava emessa in data 15 ottobre 2021, a fronte di appello proposto in data 12 novembre 2021, dunque oltre il termine di giorni quindici di cui all'art. 585, lett. a) cod. proc. pen.; sicché, dichiarata la tardività dell'impugnazione, ha ordinato l'esecuzione del provvedimento di primo grado.

2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore avv.

C. Chiattelli, denunciando violazione dell'art. 582, comma 2, 585 lett. a) e 591, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Si assume che l'atto di appello è stato depositato in data 29 ottobre 2021, presso la Cancelleria del Tribunale di Rieti, come da timbro apposto in calce all'atto che si allega al ricorso.

La Corte territoriale, invece, ha preso in considerazione la data del deposito presso la Cancelleria della medesima Corte, ove l'atto di appello, presentato tempestivamente, era stato trasmesso a mezzo servizio postale.

Si richiamano precedenti di legittimità (Sez. 1, n. 45324 del 10 settembre 2019 e Sez. 2, n. 54277 del 25 novembre 2016) indicati come in termini e si insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, P. Lori, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Va premesso che l'appello proposto dall'odierno ricorrente è ammissibile anche se depositato in luogo diverso da quello dell'ufficio di destinazione.

L'atto di appello non risulta depositato presso la cancelleria della Corte di appello destinataria dell'atto (Salerno) ma al Tribunale di Rieti.

Invero, si tratta di luogo diverso da quello di cui all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., ma, comunque, consentito perché è luogo in cui il difensore si trovava ed esercitava l'attività professionale (Tribunale di Rieti, a fronte di difensore residente a Rieti), nonché diverso da quello in cui la sentenza impugnata è stata emessa, in conformità alla previsione di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

Per la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, secondo detta norma, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 20779 del 13/04/2018, Bonugli, Rv. 272836).Si tratta di indirizzo, cui il Collegio intende dare continuità, che attua il principio generale del favor impugnationis (in tal senso, Sez. 5, n. 28656 del 16/05/2013, Rv. 256530; Sez. 2, n. 1493 del 17/03/1994, Santacroce, Rv. 197752).

1.2. Osserva il Collegio, però, che l'atto risulta trasmesso dalla Cancelleria che lo ha ricevuto, dopo lo spirare del termine di quindici giorni dall'udienza del 15 ottobre 2021, in cui è stata emessa la sentenza con motivazione contestuale, cioè in data 5 novembre (cfr. documentazione allegata al ricorso, che attesta il deposito del 29 ottobre 2021 e la spedizione della raccomandata in data 5 novembre 2021).

Sul punto il Collegio osserva che in tema di riesame la giurisprudenza che si è formata è nel senso che la presentazione della richiesta nella cancelleria di un tribunale diverso, salvi i casi di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., da quello competente comporta che i termini per la trasmissione degli atti e per la decisione decorrano dal giorno in cui fa richiesta perviene alla cancelleria del Tribunale competente e non da quello dell'originaria presentazione, restando a carico delle parti richiedenti il lasso di tempo intercorrente tra la presentazione o spedizione e la ricezione della richiesta da parte di quest'ultimo ufficio (tra le altre Sez.

U, n. 10 del 22/03/2000, Solfrizzi, Rv. 215827; Sez. 4, n. 24431 del 17/07/2020, Liuzzi, Rv. 279518; Sez. 1, n. 30526 del 8/7/2011; Abderrahman, Rv. 250911; Sez. 3, n. 4113 del 17/12/2007 dep. 2008, Tanase, Rv. 239242).

La recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167) sul tema ha sancito il principio derogatorio, secondo il quale, in caso di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la Cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

Ancora, deve essere sottolineato che, in tema di appello, si è affermato (come il precedente riportato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, nella requisitoria scritta fatta pervenire a questa Corte) il principio secondo cui, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 591, lett. c), in relazione agli artt. 583 e 585 cod. proc. pen., l'impugnazione deve esser considerata proposta al momento della spedizione della raccomandata (nel caso di specie, in data 5 novembre 2021 secondo la stessa documentazione della difesa) e non al momento della ricezione della raccomandata come affermato dalla Corte di Appello (e nemmeno al momento del deposito presso quell'ufficio — 29 ottobre 2021 — come sostenuto dal difensore).

1.4. Ciò posto, osserva il Collegio che, il caso al vaglio, secondo quanto sin qui esposto, attiene non ad atto depositato presso un Tribunale diverso, ma in luogo consentito ex art. 582, comma 2 cod. proc. pen., in quanto luogo dove il difensore si trova.

Dunque, ritiene il Collegio che il richiamo alle forme dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 11 del 18/06/1991, Rv. 187922) secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, comporta che, una volta che è tempestiva tale presentazione, non deve rilevare (perché ridonderebbe, in senso negativo, a carico dell'appellante) al fine della tempestività, che l'atto raggiunga o meno, entro il termine indicato ai fini della tempestività del gravame, la Cancelleria della Corte di appello, anche perché l'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. prevede che l'atto di impugnazione venga trasmesso da chi lo ha ricevuto immediatamente.

In linea con tale indirizzo interpretativo si pone la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio aderisce condividendola, secondo la quale (Sez. 1, n. 45324 del 10/09/2019, Sili, Rv. 277150; Sez. 2, n. 54277 del 25/11/2016, Regui, Rv. 268589), in tema di impugnazioni, non assume rilievo, ai fini della tempestività della presentazione, il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell'atto presso la Cancelleria del giudice del luogo in cui si trova l'impugnante ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e il suo arrivo presso quella del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con conseguente tempestività dell'impugnazione proposta nel caso per il quale si procede. 3.Consegue a quanto sin qui esposto, l'annullamento dell'impugnato provvedimento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per il giudizio.

Tanto, in conformità all'indirizzo di questa Corte (Sez. 2, n. 49113 del 14/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278234) secondo il quale, in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di un'ordinanza della Corte d'appello che abbia dichiarato de plano l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, il giudice cui gli atti vanno trasmessi deve essere individuato nello stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza, atteso che tale pronuncia non presenta carattere di giudizio e non determina, conseguentemente, alcuna incompatibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/07/2022 della Corte di appello di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale in sede, resa in data 15 ottobre 2021, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di euro trentaduemila di multa, per il reato di cui agli artt.110 cod. pen., 25 legge n. 185 del 1990, avendo rilevato la tardività dell'impugnazione. 1.1. La Corte territoriale ha evidenziato che la sentenza appellata, con motivazione contestuale, risultava emessa in data 15 ottobre 2021, a fronte di appello proposto in data 12 novembre 2021, dunque oltre il termine di giorni quindici di cui all'art. 585, lett. a) cod. proc. pen.; sicché, dichiarata la tardività dell'impugnazione, ha ordinato l'esecuzione del provvedimento di primo grado. 2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore avv. C. Chiattelli, denunciando violazione dell'art. 582, comma 2, 585 lett. a) e 591, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Si assume che l'atto di appello è stato depositato in data 29 ottobre 2021, presso la Cancelleria del Tribunale di Rieti, come da timbro apposto in calce all'atto che si allega al ricorso. La Corte territoriale, invece, ha preso in considerazione la data del deposito presso la Cancelleria della medesima Corte, ove l'atto di appello, presentato tempestivamente, era stato trasmesso a mezzo servizio postale. Si richiamano precedenti di legittimità (Sez. 1, n. 45324 del 10 settembre 2019 e Sez. 2, n. 54277 del 25 novembre 2016) indicati come in termini e si insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, P. Lori, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Va premesso che l'appello proposto dall'odierno ricorrente è ammissibile anche se depositato in luogo diverso da quello dell'ufficio di destinazione. L'atto di appello non risulta depositato presso la cancelleria della Corte di appello destinataria dell'atto (Salerno) ma al Tribunale di Rieti. Invero, si tratta di luogo diverso da quello di cui all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., ma, comunque, consentito perché è luogo in cui il difensore si trovava ed esercitava l'attività professionale (Tribunale di Rieti, a fronte di difensore residente a Rieti), nonché diverso da quello in cui la sentenza impugnata è stata emessa, in conformità alla previsione di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. Per la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, secondo detta norma, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 20779 del 13/04/2018, Bonugli, Rv. 272836).Si tratta di indirizzo, cui il Collegio intende dare continuità, che attua il principio generale del favor impugnationis (in tal senso, Sez. 5, n. 28656 del 16/05/2013, Rv. 256530; Sez. 2, n. 1493 del 17/03/1994, Santacroce, Rv. 197752). 1.2. Osserva il Collegio, però, che l'atto risulta trasmesso dalla Cancelleria che lo ha ricevuto, dopo lo spirare del termine di quindici giorni dall'udienza del 15 ottobre 2021, in cui è stata emessa la sentenza con motivazione contestuale, cioè in data 5 novembre (cfr. documentazione allegata al ricorso, che attesta il deposito del 29 ottobre 2021 e la spedizione della raccomandata in data 5 novembre 2021). Sul punto il Collegio osserva che in tema di riesame la giurisprudenza che si è formata è nel senso che la presentazione della richiesta nella cancelleria di un tribunale diverso, salvi i casi di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., da quello competente comporta che i termini per la trasmissione degli atti e per la decisione decorrano dal giorno in cui fa richiesta perviene alla cancelleria del Tribunale competente e non da quello dell'originaria presentazione, restando a carico delle parti richiedenti il lasso di tempo intercorrente tra la presentazione o spedizione e la ricezione della richiesta da parte di quest'ultimo ufficio (tra le altre Sez. U, n. 10 del 22/03/2000, Solfrizzi, Rv. 215827; Sez. 4, n. 24431 del 17/07/2020, Liuzzi, Rv. 279518; Sez. 1, n. 30526 del 8/7/2011; Abderrahman, Rv. 250911; Sez. 3, n. 4113 del 17/12/2007 dep. 2008, Tanase, Rv. 239242). La recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167) sul tema ha sancito il principio derogatorio, secondo il quale, in caso di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la Cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Ancora, deve essere sottolineato che, in tema di appello, si è affermato (come il precedente riportato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, nella requisitoria scritta fatta pervenire a questa Corte) il principio secondo cui, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 591, lett. c), in relazione agli artt. 583 e 585 cod. proc. pen., l'impugnazione deve esser considerata proposta al momento della spedizione della raccomandata (nel caso di specie, in data 5 novembre 2021 secondo la stessa documentazione della difesa) e non al momento della ricezione della raccomandata come affermato dalla Corte di Appello (e nemmeno al momento del deposito presso quell'ufficio — 29 ottobre 2021 — come sostenuto dal difensore). 1.4. Ciò posto, osserva il Collegio che, il caso al vaglio, secondo quanto sin qui esposto, attiene non ad atto depositato presso un Tribunale diverso, ma in luogo consentito ex art. 582, comma 2 cod. proc. pen., in quanto luogo dove il difensore si trova. Dunque, ritiene il Collegio che il richiamo alle forme dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 11 del 18/06/1991, Rv. 187922) secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, comporta che, una volta che è tempestiva tale presentazione, non deve rilevare (perché ridonderebbe, in senso negativo, a carico dell'appellante) al fine della tempestività, che l'atto raggiunga o meno, entro il termine indicato ai fini della tempestività del gravame, la Cancelleria della Corte di appello, anche perché l'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. prevede che l'atto di impugnazione venga trasmesso da chi lo ha ricevuto immediatamente. In linea con tale indirizzo interpretativo si pone la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio aderisce condividendola, secondo la quale (Sez. 1, n. 45324 del 10/09/2019, Sili, Rv. 277150; Sez. 2, n. 54277 del 25/11/2016, Regui, Rv. 268589), in tema di impugnazioni, non assume rilievo, ai fini della tempestività della presentazione, il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell'atto presso la Cancelleria del giudice del luogo in cui si trova l'impugnante ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e il suo arrivo presso quella del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con conseguente tempestività dell'impugnazione proposta nel caso per il quale si procede. 3.Consegue a quanto sin qui esposto, l'annullamento dell'impugnato provvedimento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per il giudizio. Tanto, in conformità all'indirizzo di questa Corte (Sez. 2, n. 49113 del 14/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278234) secondo il quale, in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di un'ordinanza della Corte d'appello che abbia dichiarato de plano l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, il giudice cui gli atti vanno trasmessi deve essere individuato nello stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza, atteso che tale pronuncia non presenta carattere di giudizio e non determina, conseguentemente, alcuna incompatibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di S
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