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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36475/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7431/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato in quanto la rinnovazione dibattimentale è stata disposta legittimamente dalla Corte di appello per completare l'istruttoria dibattimentale interrotta dall'errata declaratoria di prescrizione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui I ricorrente contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata escussione della persona offesa - è manifestamente infondato perché non chiarisce le ragioni per cui sarebbe stata necessaria l'escussione della persona offesa, dal momento che non si verte nell'ipotesi di rinnovazione obbligatoria, non trattandosi di una prova che ha fondato o contribuito a fondare il verdetto liberatorio di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7431/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato in quanto la rinnovazione dibattimentale è stata disposta legittimamente dalla Corte di appello per completare l'istruttoria dibattimentale interrotta dall'errata declaratoria di prescrizione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui I ricorrente contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata escussione della persona offesa - è manifestamente infondato perché non chiarisce le ragioni per cui sarebbe stata necessaria l'escussione della persona offesa, dal momento che non si verte nell'ipotesi di rinnovazione obbligatoria, non trattandosi di una prova che ha fondato o contribuito a fondare il verdetto liberatorio di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 l
Sentenza Cassazione n. 36475/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris