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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 17414/2023

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ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20827/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Riccardo, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, Scala A, Int 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in pers ona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 858/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/04/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Catania la [OSCURATO:PERSONA] (Fiwuk) sostenendo di aver concesso in comodato d’uso gratuito per la durata di 22 mesi (ed esattamente dal 1 febbraio 2011 al 30 novembre 2012) l’unità immobiliare di sua proprietà sita in via Umberto I a Mascali (CT), perché fosse destinata a sede della federazione; ma che, alla pattuita scadenza del 30 novembre 2012, la Federazione non gli aveva riconsegnato il locale ed erano stati vani i suoi tentativi di rientrare in possesso dell’immobile.

Tanto premesso ed esposto, chiedeva che la Federazione fosse condannata al rilascio in suo favore dell’immobile.

Si costituiva la Federazione, che, oltre a sollevare eccezioni preliminari, nel merito deduceva che il Sangricoli, alla data di scadenza del comodato, era il presidente della Federazione (e, dunque, al contempo, comodante e comodatario), ragion per cui essa aveva già di fatto riconsegnato il locale e comunque non aveva più lo stesso nella sua disponibilità.

La causa veniva istruita mediante acquisizione d ella documentazione prodotta dalle parti nonché mediante audizione di testied interrogatorio formale del Sangricoli.

Il Tribunale di Catania con sentenza n. 1081/2017 accoglieva la domanda di accertamento di avvenuta risoluzione, per scadenza del termine, del comodato gratuito concesso dal Sangricoli alla [OSCURATO:PERSONA] (Fiwuk), condannando quest’ultima al materiale rilascio del locale concesso in comodato nonché al pagamento dell’indennità di occupazione senza titolo dal mese di agosto 2013 fino alla data di effettivo rilascio.2.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Federazione, deducendo che il giudice di primo grado erroneamente non aveva attribuito rilevanza al fatto che era il Sangricoli, nella sua qualità di Presidente della Federazione, ad avere il possesso delle chiavi dell’immobile alla data della scadenza del comodato.

Aggiungeva che, sempre erroneamente, il giudice di primo grado, in difetto di prova del pregiudizio sofferto dal comodante, aveva statuito sul risarcimento del danno in re ipsa.

Si costituiva nel giudizio di appello il Sangricoli, che alla comparsa di costituzione allegava verbale di rilascio dell’immobile.

La Corte di appello di Catania con sentenza n. 858/2019 – in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Fiwuk) – riformava la sentenza n. 1081/2017 del Tribunale di Catania, e, per l’effetto, rigettava le domande proposte in primo grado dal Sangricoli, condannando quest’ultimo alla rifusione delle spese relative adentrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c.

Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte territoriale, nella impugnata sentenza, dopo aver ripercorso le risultanze processuali, ha ritenuto provato che il Sangricoli, quale Presidente della Fondazione, aveva sottoscritto un contratto di locazione per la nuova sede della stessa (sita in località [OSCURATO:PERSONA]) con decorrenza dal 2 gennaio 2013, ragion per cui ha ritenuto provato che la Fondazione, per lo meno in corrispondenza di quella data, aveva di fatto riconsegnato il locale nella disponibilità dell’attore.

La Corte ha inoltre rigettato la domanda risarcitoria del Sangricoli sulla base del rilievo che egli, nel periodo dal novembre 2012 al gennaio 2013, non soltanto aveva avuto il possesso delle chiavi, ma anche aveva collocato nello stesso locale (sin dal 31 ottobre 2012) la sede della società Energynet, riconducibile al figlio, come ammesso dallo stesso Sangricoli in sede di interrogatorio formale. 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza n. 858/2019 della Corte di appello di Catania, articolando due motivi 2.1.Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto provata la circostanza che i locali, per cui è causa, erano stati a lui restituiti fin dalla data di introduzione del giudizio di merito e in ogni caso a far data dal 2 gennaio 2013 (data in cui la Fiwuk ha trasferito la propria sede in altri locali).

Deduce che tale dato non risulta dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, mentre dalla documentazione di causa risulta che la restituzione dei locali avvenne soltanto in data 22 maggio 2017, come da relativo verbale di riconsegna.

Aggiunge che la corte territoriale ha erroneamente valutato il materiale istruttorio anche in punto di disponibilità delle chiavi di accesso ai locali.

Al riguardo osserva che da nessun acquisito elemento processuale risulta che egli tra il dicembre 2012 ed il 2 gennaio 2013 abbia avuto (o abbia continuato ad avere) la disponibilità delle predette chiavi, sia pure occasionalmente e sia pure per ragioni connesse all’espletamento dei suoi compiti di presidente della Fiwuk

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non provato il danno.

Osserva che dalla provata riconsegna dei locali in data 22 maggio 2017 correttamente il giudice di primo grado aveva fatto conseguire la condanna della Fiwuk al pagamento di una somma di denaro, in suo favore, per l’occupazione senza titolo dell’immobile, dovendosi il danno ritenere in re ipsa.

3. Il ricorso è inammissibile sotto più profili.

In primo luogo, va dato atto che l’esposizione del fatto, contenuta nel ricorso, ègravemente insufficiente: Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommariadei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez.

Un. n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requ isito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Nella specie, il ricorso, nell’esposizione del fatto,non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia all’insufficienza), in quanto svolge una critica complessiva della sentenza impugnata e, in particolare, delle due premesse sulle quali, ad avviso del ricorrente, si fonderebbe la decisione della corte territoriale di accogliere l’impugnazione.

3.2. Ma, quand’anche- nonostante le carenze dell’esposizione del fatto- fosse possibile procedere allo scrutinio dei motivi, si dovrebbe comunque rilevare che entrambi i motivi, nei quali il ricorso si articola, denunciano inammissibilmente il vizio di cui all’art. 360 n. 5 Al riguardo, si rileva che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 del 7/04/2014).

In particolare, si rileva che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., ord., 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761;/ Cass., sez. un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., ord., 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; v. in particolare Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso all'esame, in cui si fa riferimento a questionied argomentazioni difensive (pretesa erronea valutazione della prova in punto di data di riconsegna e presunta erronea determinazione del danno) (arg. ex Cass., ord., n. 13024 del 26/04/2022).

In definitiva, entrambi i motivi , nei quali è articolato il r icorso, sotto l'apparente deduzione dei denunciati vizi motivazionali, tendono ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, il che, come è noto, è inammissibile nella presente sede di legittimità (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476).

4. Alla inammissibilità del ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente , nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.080 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20827/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Riccardo, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, Scala A, Int 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in pers ona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 858/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/04/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Catania la [OSCURATO:PERSONA] (Fiwuk) sostenendo di aver concesso in comodato d’uso gratuito per la durata di 22 mesi (ed esattamente dal 1 febbraio 2011 al 30 novembre 2012) l’unità immobiliare di sua proprietà sita in via Umberto I a Mascali (CT), perché fosse destinata a sede della federazione; ma che, alla pattuita scadenza del 30 novembre 2012, la Federazione non gli aveva riconsegnato il locale ed erano stati vani i suoi tentativi di rientrare in possesso dell’immobile. Tanto premesso ed esposto, chiedeva che la Federazione fosse condannata al rilascio in suo favore dell’immobile. Si costituiva la Federazione, che, oltre a sollevare eccezioni preliminari, nel merito deduceva che il Sangricoli, alla data di scadenza del comodato, era il presidente della Federazione (e, dunque, al contempo, comodante e comodatario), ragion per cui essa aveva già di fatto riconsegnato il locale e comunque non aveva più lo stesso nella sua disponibilità. La causa veniva istruita mediante acquisizione d ella documentazione prodotta dalle parti nonché mediante audizione di testied interrogatorio formale del Sangricoli. Il Tribunale di Catania con sentenza n. 1081/2017 accoglieva la domanda di accertamento di avvenuta risoluzione, per scadenza del termine, del comodato gratuito concesso dal Sangricoli alla [OSCURATO:PERSONA] (Fiwuk), condannando quest’ultima al materiale rilascio del locale concesso in comodato nonché al pagamento dell’indennità di occupazione senza titolo dal mese di agosto 2013 fino alla data di effettivo rilascio.2. Avverso detta sentenza proponeva appello la Federazione, deducendo che il giudice di primo grado erroneamente non aveva attribuito rilevanza al fatto che era il Sangricoli, nella sua qualità di Presidente della Federazione, ad avere il possesso delle chiavi dell’immobile alla data della scadenza del comodato. Aggiungeva che, sempre erroneamente, il giudice di primo grado, in difetto di prova del pregiudizio sofferto dal comodante, aveva statuito sul risarcimento del danno in re ipsa. Si costituiva nel giudizio di appello il Sangricoli, che alla comparsa di costituzione allegava verbale di rilascio dell’immobile. La Corte di appello di Catania con sentenza n. 858/2019 – in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Fiwuk) – riformava la sentenza n. 1081/2017 del Tribunale di Catania, e, per l’effetto, rigettava le domande proposte in primo grado dal Sangricoli, condannando quest’ultimo alla rifusione delle spese relative adentrambi i gradi di giudizio. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte territoriale, nella impugnata sentenza, dopo aver ripercorso le risultanze processuali, ha ritenuto provato che il Sangricoli, quale Presidente della Fondazione, aveva sottoscritto un contratto di locazione per la nuova sede della stessa (sita in località [OSCURATO:PERSONA]) con decorrenza dal 2 gennaio 2013, ragion per cui ha ritenuto provato che la Fondazione, per lo meno in corrispondenza di quella data, aveva di fatto riconsegnato il locale nella disponibilità dell’attore. La Corte ha inoltre rigettato la domanda risarcitoria del Sangricoli sulla base del rilievo che egli, nel periodo dal novembre 2012 al gennaio 2013, non soltanto aveva avuto il possesso delle chiavi, ma anche aveva collocato nello stesso locale (sin dal 31 ottobre 2012) la sede della società Energynet, riconducibile al figlio, come ammesso dallo stesso Sangricoli in sede di interrogatorio formale. 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza n. 858/2019 della Corte di appello di Catania, articolando due motivi 2.1.Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto provata la circostanza che i locali, per cui è causa, erano stati a lui restituiti fin dalla data di introduzione del giudizio di merito e in ogni caso a far data dal 2 gennaio 2013 (data in cui la Fiwuk ha trasferito la propria sede in altri locali). Deduce che tale dato non risulta dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, mentre dalla documentazione di causa risulta che la restituzione dei locali avvenne soltanto in data 22 maggio 2017, come da relativo verbale di riconsegna. Aggiunge che la corte territoriale ha erroneamente valutato il materiale istruttorio anche in punto di disponibilità delle chiavi di accesso ai locali. Al riguardo osserva che da nessun acquisito elemento processuale risulta che egli tra il dicembre 2012 ed il 2 gennaio 2013 abbia avuto (o abbia continuato ad avere) la disponibilità delle predette chiavi, sia pure occasionalmente e sia pure per ragioni connesse all’espletamento dei suoi compiti di presidente della Fiwuk 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non provato il danno. Osserva che dalla provata riconsegna dei locali in data 22 maggio 2017 correttamente il giudice di primo grado aveva fatto conseguire la condanna della Fiwuk al pagamento di una somma di denaro, in suo favore, per l’occupazione senza titolo dell’immobile, dovendosi il danno ritenere in re ipsa. 3. Il ricorso è inammissibile sotto più profili. In primo luogo, va dato atto che l’esposizione del fatto, contenuta nel ricorso, ègravemente insufficiente: Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommariadei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requ isito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Nella specie, il ricorso, nell’esposizione del fatto,non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia all’insufficienza), in quanto svolge una critica complessiva della sentenza impugnata e, in particolare, delle due premesse sulle quali, ad avviso del ricorrente, si fonderebbe la decisione della corte territoriale di accogliere l’impugnazione. 3.2. Ma, quand’anche- nonostante le carenze dell’esposizione del fatto- fosse possibile procedere allo scrutinio dei motivi, si dovrebbe comunque rilevare che entrambi i motivi, nei quali il ricorso si articola, denunciano inammissibilmente il vizio di cui all’art. 360 n. 5 Al riguardo, si rileva che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 del 7/04/2014). In particolare, si rileva che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., ord., 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761;/ Cass., sez. un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., ord., 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; v. in particolare Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso all'esame, in cui si fa riferimento a questionied argomentazioni difensive (pretesa erronea valutazione della prova in punto di data di riconsegna e presunta erronea determinazione del danno) (arg. ex Cass., ord., n. 13024 del 26/04/2022). In definitiva, entrambi i motivi , nei quali è articolato il r icorso, sotto l'apparente deduzione dei denunciati vizi motivazionali, tendono ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, il che, come è noto, è inammissibile nella presente sede di legittimità (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476). 4. Alla inammissibilità del ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente , nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.080 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad
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