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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 36064/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26517-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 26517 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -2- -intimata - avverso la sentenza n. 180/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 01/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiarato risolto l’accordo conciliativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il predetto aveva, tra l’altro, rinunciato a far valere la responsabilità solidale della cessionaria [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest’ultima società e la cedente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in solido al pagamento delle retribuzioni non versate e del t.f.r. maturato nel periodo anteriore al 30.9.2016.

2. La Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] e confermato la decisione di primo grado.

Ha premesso che la statuizione di primo grado, che dichiarava risolto per inadempimento l’accordo conciliativo sottoscritto il 20.9.2016 tra il Losio e la datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], non era stata impugnata col ricorso in appello e doveva, pertanto, considerarsi irrevocabile.

Ha ritenuto come la risoluzione avesse travolto l’intero accordo conciliativo, compresa la dichiarazione del lavoratore di rinuncia alla solidarietà della cessionaria.

3. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione la [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Ric. 2021 n. 26517 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -3-

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. per avere la Corte d’appello violato i criteri di interpretazione letterale (art. 360 n. 3 c.p.c.).

6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 cod. civ., in combinato disposto con gli artt.1322, 1324, 1372 e 1453 cod. civ. nonché violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale in relazione agli effetti del contratto tra le parti.

7. Con il terzo motivo si censura la decisione d’appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 1322, 1324, 1372 e 1453 cod. civ. nonché violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale in relazione agli effetti del contratto tra le parti.

8. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, non possono trovare accoglimento.

9. È indirizzo costante nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25270 del 2011; n. 15471 del 2017) che l'interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità, oltre che per vizio di motivazione, ove quest’ultima non consenta in alcun modo di ricostruire il percorso logico seguito per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui gli artt. 1362 e ss. cod. civ.

Ric. 2021 n. 26517 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -4-

10. La violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., rilevante ai fini dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., deve essere dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai canoni ermeneutici e dalla corretta applicazione dei medesimi.

11. Si è, in particolare, precisato che la denuncia di un errore di diritto o di un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa degli atti richiamati, fondata sulla valorizzazione di alcune espressioni piuttosto che di altre, oppure di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue, ma deve rappresentare elementi idonei a far risultare l’errore nell’attività ermeneutica del giudice di merito, cui l'interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali è riservata (Cass. n. 28319 del 2017; n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007).

12. Ciò comporta che l’interpretazione cui perviene il giudice di merito non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle interpretazioni logicamente plausibili (v.

Cass. 28319 del 2017), rimanendo estranea all’area della violazione di legge la richiesta di revisione pura e semplice del procedimento interpretativo svolto nella fase di merito.

13. Riguardo alla concreta applicazione dei canoni ermeneutici, questa Corte ha inoltre chiarito che il dato testuale, pur assumendo un rilievo interpretativo fondamentale, non può essere ritenuto di per sé dirimente ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, poiché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi definitivamente acquisito solo al termine del processo ermeneutico, che non può arrestarsial tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli Ric. 2021 n. 26517 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -5- ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore; e ciò anche quando le espressioni possano apparire di per sé chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione ovvero se posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (cosìCass. n. 14432 del 2016; n. 170 20 del 2015; n. 12120 del 2005; n. 15150 del 2003).

14. L'interpretazione del contratto è stata infatti descritta, da un punto di vista logico, come un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire inbase ad essa l'intenzione delle parti e poi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (v.

Cass. n. 9380 del 2016.).

Ciò perché il richiamo, nell'art.1362 cod. civ., alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici là dove il testo dell'accordo sia chiaro ma risulti incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (v.

Cass. n. 16181 del 2017).

Occorre, in altri termini, nell’obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, che il criterio letterale, base di partenza, sia integrato con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (v.

Cass. n. 6675 del 2018; n. 7927 del 2017; n. 23701 del 2016).

La comune intenzione dei contraenti deve essere quindi ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell’intero contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., nonché ai criteri d’interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 cod. civ., e volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato Ric. 2021 n. 26517 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -6- dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta dello stesso e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose, deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (v.

Cass. n. 24699 del 2021; n. 6675 del 2018 cit.; n. 7927 del 2017 cit.).

15. La Corte di merito, in coerenza con i principi appena richiamati, partendo dal dato testuale della clausola n. 7 dell’accordo conciliativo, ha esteso l’indagine alle altre clausole al fine di ricostruire l’assetto degli interessi voluto dalle parti ed ha ritenuto che “se alla clausola n. 8 dell’accordo conciliativo il lavoratore ha dichiarato di rinunciare alla solidarietà -in considerazione di quanto dichiarato ai punti 6 e 7-, è evidente che l’intenzione dei contraenti non era quella di far rinunciare tout courtil lavoratore ai propri diritti verso la cessionaria bensì di farlo rinunciare ad agire verso la [OSCURATO:PERSONA] nella vigenza dell’accordo e, pur sempre, fatta salva la verifica da parte del medesimo circa il puntuale e integrale pagamento da parte di Concordia soc. coop. sociale onlus delle rate stabilite ai punti precedenti (clausole 6 e 7)”.

Ha aggiunto che la rinuncia alla solidarietà verso la cessionaria costituiva parte integrante dell’accordo conciliativo e che la risoluzione di quest’ultimo a causa dell’inadempimento della cedente abbia travolto anche la clausola di rinuncia alla solidarietà.

16. A fronte di tale impianto interpretativo, le censure mosse dalla odierna ricorrente non consentono di cogliere l’errore che sarebbe imputabile alla sentenza d’appello nell’applicazione dei canoni ermeneutici, ma si esauriscono nella contrapposizione, rispetto alla lettura data dai giudici di merito, di una diversa soluzione interpretativa, basata sulla pretesa di un differente significato da Ric. 2021 n. 26517 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -7- attribuire all’avverbio “comunque” oppure alla clausola n. 8, che si assume non costituisse parte integrante dell’accordo bensì dichiarazione unilaterale del lavoratore a favore di un soggetto terzo, la cessionaria.

17. Per le ragioni esposte, deve escludersi che ricorra la violazione dei canoni interpretativi e respingersi il ricorso.

18. La regolazione delle speseverso la parte controricorrente segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata.

19. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26517-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 26517 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- -intimata - avverso la sentenza n. 180/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 01/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiarato risolto l’accordo conciliativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il predetto aveva, tra l’altro, rinunciato a far valere la responsabilità solidale della cessionaria [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest’ultima società e la cedente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in solido al pagamento delle retribuzioni non versate e del t.f.r. maturato nel periodo anteriore al 30.9.2016. 2. La Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] e confermato la decisione di primo grado. Ha premesso che la statuizione di primo grado, che dichiarava risolto per inadempimento l’accordo conciliativo sottoscritto il 20.9.2016 tra il Losio e la datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], non era stata impugnata col ricorso in appello e doveva, pertanto, considerarsi irrevocabile. Ha ritenuto come la risoluzione avesse travolto l’intero accordo conciliativo, compresa la dichiarazione del lavoratore di rinuncia alla solidarietà della cessionaria. 3. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione la [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Ric. 2021 n. 26517 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. per avere la Corte d’appello violato i criteri di interpretazione letterale (art. 360 n. 3 c.p.c.). 6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 cod. civ., in combinato disposto con gli artt.1322, 1324, 1372 e 1453 cod. civ. nonché violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale in relazione agli effetti del contratto tra le parti. 7. Con il terzo motivo si censura la decisione d’appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 1322, 1324, 1372 e 1453 cod. civ. nonché violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale in relazione agli effetti del contratto tra le parti. 8. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, non possono trovare accoglimento. 9. È indirizzo costante nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25270 del 2011; n. 15471 del 2017) che l'interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità, oltre che per vizio di motivazione, ove quest’ultima non consenta in alcun modo di ricostruire il percorso logico seguito per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui gli artt. 1362 e ss. cod. civ. Ric. 2021 n. 26517 sez. ML -ud. 04-10-2022 -4- 10. La violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., rilevante ai fini dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., deve essere dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai canoni ermeneutici e dalla corretta applicazione dei medesimi. 11. Si è, in particolare, precisato che la denuncia di un errore di diritto o di un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa degli atti richiamati, fondata sulla valorizzazione di alcune espressioni piuttosto che di altre, oppure di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue, ma deve rappresentare elementi idonei a far risultare l’errore nell’attività ermeneutica del giudice di merito, cui l'interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali è riservata (Cass. n. 28319 del 2017; n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007). 12. Ciò comporta che l’interpretazione cui perviene il giudice di merito non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle interpretazioni logicamente plausibili (v. Cass. 28319 del 2017), rimanendo estranea all’area della violazione di legge la richiesta di revisione pura e semplice del procedimento interpretativo svolto nella fase di merito. 13. Riguardo alla concreta applicazione dei canoni ermeneutici, questa Corte ha inoltre chiarito che il dato testuale, pur assumendo un rilievo interpretativo fondamentale, non può essere ritenuto di per sé dirimente ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, poiché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi definitivamente acquisito solo al termine del processo ermeneutico, che non può arrestarsial tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli Ric. 2021 n. 26517 sez. ML -ud. 04-10-2022 -5- ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore; e ciò anche quando le espressioni possano apparire di per sé chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione ovvero se posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (cosìCass. n. 14432 del 2016; n. 170 20 del 2015; n. 12120 del 2005; n. 15150 del 2003). 14. L'interpretazione del contratto è stata infatti descritta, da un punto di vista logico, come un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire inbase ad essa l'intenzione delle parti e poi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (v. Cass. n. 9380 del 2016.). Ciò perché il richiamo, nell'art.1362 cod. civ., alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici là dove il testo dell'accordo sia chiaro ma risulti incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (v. Cass. n. 16181 del 2017). Occorre, in altri termini, nell’obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, che il criterio letterale, base di partenza, sia integrato con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (v. Cass. n. 6675 del 2018; n. 7927 del 2017; n. 23701 del 2016). La comune intenzione dei contraenti deve essere quindi ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell’intero contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., nonché ai criteri d’interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 cod. civ., e volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato Ric. 2021 n. 26517 sez. ML -ud. 04-10-2022 -6- dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta dello stesso e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose, deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (v. Cass. n. 24699 del 2021; n. 6675 del 2018 cit.; n. 7927 del 2017 cit.). 15. La Corte di merito, in coerenza con i principi appena richiamati, partendo dal dato testuale della clausola n. 7 dell’accordo conciliativo, ha esteso l’indagine alle altre clausole al fine di ricostruire l’assetto degli interessi voluto dalle parti ed ha ritenuto che “se alla clausola n. 8 dell’accordo conciliativo il lavoratore ha dichiarato di rinunciare alla solidarietà -in considerazione di quanto dichiarato ai punti 6 e 7-, è evidente che l’intenzione dei contraenti non era quella di far rinunciare tout courtil lavoratore ai propri diritti verso la cessionaria bensì di farlo rinunciare ad agire verso la [OSCURATO:PERSONA] nella vigenza dell’accordo e, pur sempre, fatta salva la verifica da parte del medesimo circa il puntuale e integrale pagamento da parte di Concordia soc. coop. sociale onlus delle rate stabilite ai punti precedenti (clausole 6 e 7)”. Ha aggiunto che la rinuncia alla solidarietà verso la cessionaria costituiva parte integrante dell’accordo conciliativo e che la risoluzione di quest’ultimo a causa dell’inadempimento della cedente abbia travolto anche la clausola di rinuncia alla solidarietà. 16. A fronte di tale impianto interpretativo, le censure mosse dalla odierna ricorrente non consentono di cogliere l’errore che sarebbe imputabile alla sentenza d’appello nell’applicazione dei canoni ermeneutici, ma si esauriscono nella contrapposizione, rispetto alla lettura data dai giudici di merito, di una diversa soluzione interpretativa, basata sulla pretesa di un differente significato da Ric. 2021 n. 26517 sez. ML -ud. 04-10-2022 -7- attribuire all’avverbio “comunque” oppure alla clausola n. 8, che si assume non costituisse parte integrante dell’accordo bensì dichiarazione unilaterale del lavoratore a favore di un soggetto terzo, la cessionaria. 17. Per le ragioni esposte, deve escludersi che ricorra la violazione dei canoni interpretativi e respingersi il ricorso. 18. La regolazione delle speseverso la parte controricorrente segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. 19. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tito
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