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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23905/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 07/03/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore della Parte civile, ASL di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del PG, depositando conclusioni scritte e nota spese; sentiti li difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce ha confermato quella del locale Tribunale che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per la medesima durata e alle conseguenti statuizioni civili a favore della ASL Lecce, in relazione al reato di cui agli artt. 81 secondo comma e 314 cod. pen. 2.

I giudici di merito hanno ritenuto provato che il [OSCURATO:PERSONA] - in occasione dello svolgimento di attività medica libero professionale in regime di intramoenia allargata, svolta dal 2009 al settembre 2012 - si è appropriato della somma complessiva di euro 14.346,34 (a fronte della originaria contestazione per euro 42.576,10) ricevuta da un numero imprecisato di pazienti e che ometteva di versare alla struttura sanitaria alla quale spettava come quota parte per l'attività suindicata.

3. Avverso la condanna in appello, l'imputato a mezzo del proprio difensore ha presentato ricorso nel quale deduce quattro motivi.

3.1. Con un primo motivo di ricorso si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della prova in ordine alla commissione da parte dell'imputato delle condotte di peculato.

In particolare si evidenzia, da un lato, che le valutazioni, presuntive e contra reum in merito alle somme introitate nel corso dell'attività in intramoenia, se possono trovare ingresso nel processo tributario, in quello penale sono inammissibili, in quanto fondate su una illegittima inversione dell'onere della prova (non è l'imputato a dover dimostrare la liceità della sua condotta, ma la pubblica accusa a dover provare quanto contestato); dall'altro lato, si rileva che la più gran parte dei pazienti sentiti nell'istruttoria dibattimentale di primo grado hanno dichiarato che il dottor [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato idonea ricevuta in merito alla prestazione medica (residuano solo due persone per le quali, comunque, può legittimamente avanzarsi il dubbio che ricordino male in merito al rilascio della ricevuta), di tal che l'impostazione accusatoria risulta priva di fondamento, in quanto gli indizi residui non sono connotati dai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. 3.2.

Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata in merito alla ritenuta attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualità di pubblico ufficiale nonostante la difesa avesse, indicando anche alcune pronunce di legittimità, evidenziato come nel caso di specie difettasse il necessario presupposto per ritenere configurabile tale qualità, atteso che la prassi in base alla quale il medico in intramoenia allargata riceve direttamente dal paziente la somma di denaro per la prestazione è contra legem e non può pertanto costituire elemento dal quale dedurre l'acquisizione della 22-71 qualifica pubblicistica.

Peraltro, la sentenza impugnata è incorsa anche in una evidente contraddizione, dal momento c:he da un lato ha rilevato che il regolamento della ASL di Lecce prevede all'art. 6 il divieto per il sanitario che operi nella intramoenia allargata (c.d.

ALPI) di riscossione diretta dell'onorario e, dall'altro, ha escluso che la prassi seguita, secondo la contestazione, dal dott. [OSCURATO:PERSONA] di incamerare direttamente le somme dai pazienti (vietata dal citato regolamento) fosse contra legem.

Cieve pertanto escludersi la qualifica pubblicistica in capo all'imputato, con la conseguenza che i fatti - ove pure esistenti - debbono qualificarsi come appropriazione indebita, reato improcedibile per mancanza di querela e comunque ampiamente prescritto.

3.3. Con il terzo ed il quarto motivo si censura il mancato riconoscimento, rispettivamente, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (sussistente per la modesta entità della somma per lt quale già il giudice di primo grado ha ritenuto esistente la prciva dell'appropriazione, entità che va ulteriormente ridotta in ragione degli elementi forniti dalla difesa) e della circostanza attenuante ex art. 323-bis cod„ pen., negata in modo illogico dalla Corte di appello sulla base di considerazioni, apodittiche e sfornite di prova, circa una presunta "sistematicità" della condotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. In riferimento al primo motivo, rileva il Collegio che esso riporta deduzioni in fatto che non si confrontano con le motivazioni, conformi, delle sentenze di merito che, in modo adeguato e sulla base delle prove documentali e testimoniali acquisite nel giudizio, hanno ritenuto provata la condotta appropriativa (peraltro ridotta dal Tribunale nell'ammontare rispetto a quanto contestato).

Invero, il [OSCURATO:PERSONA] che era stato autorizzato dalla competente ASL allo svolgimento di attività medica in regime di intramoenia allargata„ si è fatto consegnare brevi manu somme di denaro dai pazienti senza riversare all'amministrazione sanitaria la quota ad essa spettante.

2.1. Come ha evidenziato il Procuratore generale il motivo è inammissibile in quanto estraneo al perimetro del vizio di motivazione in sede di legittimità.

Invero, con il ricorso in cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà - intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante - su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento: v., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747.

2.3. Nella specie, la sentenza impugnata ha rilevato come, pur avendo la difesa dimostrato in alcuni casi l'avvenuta regolare fatturazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle prestazioni sanitarie • erogate ai pazienti, nondimeno le prove acquisite (dichiarazioni dei pazienti ascoltati nel corso del dibattimento o rese nella fase delle indagini ed acquisite su accordo delle parti) consentono di ritenere dimostrata la appropriazione da parte dell'imputato di tutte le somme prudentemente ritenute dal Tribunale come non versate alla ASL, ed ha indicato di seguito i numerosi pazienti che hanno riferito di essersi recati per cure mediche dal [OSCURATO:PERSONA] pagando in contanti e non ricevendo alcuna fattura (sentenza di appello, pag. 2 e 3).

La Corte territoriale conclude sul punto evidenziando, da un lato, che ove la difesa fosse stata in possesso di ulteriori fatture sarebbe stata in grado di produrle e, dall'altro lato, che il Tribunale ha, alla luce delle risultanze istruttorie, limitato la condanna "alle sole somme inequivocabilmente evincibili dalla documentazione acquisita come non versate alla Asl".

Motivazione non illogica e dunque non sindacabile in questa sede.

3. Il secondo motivo è infondato.

Come evidenziato dalla Parte civile nella sua memoria, questa Corte ha già ritenuto, in riferimento al medesimo imputato e per fatti, accertati dal Tribunale di Lecce con sentenza del marzo del 2016, del tutto analoghi e precedenti a quelli oggetto del ricorso, la sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dei presupposti soggettivi pubblicistici (Sez. 7, ord. n. 30090 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata).

Ciò alla luce della considerazione secondo cui «la attività libero professionale intramuraria "allargata" (al pari di quella svolta all'interno dell'ospedale con la strumentazione diagnostica dello stesso) è attività sanitaria a pieno titolo "pubblica", costituendo una partic:olare forma di erogazione del servizio sanitario pubblico e per tale ragione il pagamento della prestazione professionale comprende anche la quota di spettanza della Asl, che il sanitario riceve dal paziente con obbligo di versarla all'azienda, sicché ne ha il possesso per ragioni di servizio».

3.1. In altre pronunce di questa Sezione - alle quali ha fatto riferimento il ricorrente - è stato precisato che «la ragione dell'ufficio o di servizio, che qualifica il possesso o la disponibilità del denaro, presuppone che tra l'agente ed il possesso vi sia non un semplice collegamento di fatto o occasionale, ma un nesso giuridico funzionale, un nesso di dipendenza tra il possesso e l'ufficio o il servizio esercitato.Perché possa integrarsi il delitto di peculato, occorre che il possesso abbia un titolo di legittimazione che rinvenga la propria causa nella ragione funzionale, in quanto il possesso non deve derivare da un affidamento contrario ad un espresso divieto di legge, o da un atto illecito, atteso che, se così fosse, le condotte appropriative non troverebbero più la loro "causa" nella ragione funzionale, ma ne rappresenterebbero una palese violazione di essa.

Ai fini della integrazione del delitto di peculato, il pubblico ufficiale, ovvero l'incaricato di pubblico servizio, deve •appropriarsi del denaro o della cosa mobile di cui dispone per una ragione legata all'esercizio di poteri o doveri funzionali, in un contesto che consenta al soggetto di tenere nei confronti della cosa quei comportamenti uti dorninus in cui consiste l'appropriazione, dovendosi ritenere invece incompatibile con la presenza della ragione funzionale un possesso proveniente da un affidamento devoluto solo intuitu personae, ovvero scaturito da una situazione contra legem o evidentemente abusiva, cioè un affidamento senza alcuna relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta (così Sez. 6, n. 45084 del 19/01/2021, Genazzani, Rv. 282290; Sez. 6, n. 35988 del 21/05/2015, Berti, Rv. 264578; Sez. 6, n. 34884 del 07/03/2007, dep. 14/09/2007, Rv. 237693; da ultimo Sez. 6, n. 23792 del 10/03/2022, Negro, Rv. 283274).

3.2. Ritiene il Collegio che, anche accedendo a detto orientamento, il motivo risulta infondato, in quanto la disponibilità del denaro da parte dell'imputato non fu originata né da un affidamento intuitu personae e neppure da una situazione contra legem o evidentemente abusiva, cioè un affidamento senza alcuna relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta.

Invero, le visite mediche furono eseguite dal [OSCURATO:PERSONA] in ragione di un titolo che trovava origine nel rapporto tra l'imputato e la ASL e pertanto l'appropriazione nello svolgimento di tale attività delle somme di spettanza dell'ente pubblico integra l'elemento materiale del peculato.

La circostanza che la disciplina regolatrice dello specifico rapporto tra medico e ASL (ossia il Regolamento per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente della dirigenza medica approvato con delibera n. 3755 del 25.11.2009) non consentisse al [OSCURATO:PERSONA] di farsi pagare direttamente in contanti dai pazienti «non incide sul senso, sulla causa, sulla ragione giustificativa di quelle prestazioni, che furono eseguite non in un contesto evidentemente abusivo, ma trovavano la loro ragione giustificativa in un affidamento legittimo dei pazienti» (così la sentenza n. 28374 del 2022, Negro, cit., anch'essa relativa a fatti di prestazioni intramoenia allargate svolte nell'ambito territoriale della ASL di Lecce, in uno studio diverso da quello autorizzato, e disciplinate dall'identico Regolamento sopra indicato).

3.3. D'altro canto, se si dovesse ritenere che nel caso in esame la fattispecie di peculato non sia configurabile, in quanto la violazione da parte del medico che svolga attività intramoenia allargata del divieto di farsi pagare in contanti farebbe venire meno la "ragione di ufficio" del possesso del denaro, si finirebbe per trattare diversamente due situazioni che risultano del tutto identiche quanto alla condotta materiale dell'art. 314 cod. pen. (ossia l'appropriazione, in correlazione al compimento di attività svolta a seguito di autorizzazione della ASL, di somme di spettanza dell'ente pubblico).

In realtà, il "farsi pagare in contanti" rappresenta una modalità appropriativa (è cioè una violazione della disciplina regolamentare che facilita la realizzazione della condotta tipica del peculato) ma non incide sulla ragione del possesso del denaro che trova comunque il suo fondamento in una attività professionale che costituisce erogazione di un servizio pubblico. 3.4.

Pertanto, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della fattispecie di peculato in capo all'imputato risultano corrette e debbono quindi essere confermate.

4. Infondati risultano anche gli altri due motivi, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti cli cui agli artt. 32:3 bis e 62 n. 4 cod. pen. 4.1.

Sul primo punto questa Sezione (sent. n. 14825 del 26/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259501) ha già rilevato che, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato.

A tale principio si è attenuta la sentenza impugnata che ha rilevato come "la condotta del professionista sia stata caratterizzata da una abituale appropriazione delle somme non fatturate, ovviamente intervallata da numerose occasioni in cui, invece, la fatturazione veniva eseguita ...

"; valutazione espressiva di una complessiva gravità tale da ostare al riconoscimento della attenuante in oggetto.

In merito al mancato riconoscimento del danno patrimoniale di speciale tenuità, la Corte di appello ha ritenuto di escludere la circostanza attenuante in ragione, tra l'altro, del valore non irrisorio della singola prestazione professionale; motivazione non illogica - dunque insindacabile in questa sede - e in ordine alla quale nel ricorso si deducono profili di merito volti a censurare la ricostruzione in fatto cui sono pervenuti i giudici di merito.

5. Alla luce delle suesposte considerazioni si impone il rigetto del ricorso, al quale segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuale e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa del grado in favore della parte civile ASL Lecce, liquidate come in dispositivo.P.Q.IM.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa nel grado in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 07/03/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore della Parte civile, ASL di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del PG, depositando conclusioni scritte e nota spese; sentiti li difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce ha confermato quella del locale Tribunale che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per la medesima durata e alle conseguenti statuizioni civili a favore della ASL Lecce, in relazione al reato di cui agli artt. 81 secondo comma e 314 cod. pen. 2. I giudici di merito hanno ritenuto provato che il [OSCURATO:PERSONA] - in occasione dello svolgimento di attività medica libero professionale in regime di intramoenia allargata, svolta dal 2009 al settembre 2012 - si è appropriato della somma complessiva di euro 14.346,34 (a fronte della originaria contestazione per euro 42.576,10) ricevuta da un numero imprecisato di pazienti e che ometteva di versare alla struttura sanitaria alla quale spettava come quota parte per l'attività suindicata. 3. Avverso la condanna in appello, l'imputato a mezzo del proprio difensore ha presentato ricorso nel quale deduce quattro motivi. 3.1. Con un primo motivo di ricorso si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della prova in ordine alla commissione da parte dell'imputato delle condotte di peculato. In particolare si evidenzia, da un lato, che le valutazioni, presuntive e contra reum in merito alle somme introitate nel corso dell'attività in intramoenia, se possono trovare ingresso nel processo tributario, in quello penale sono inammissibili, in quanto fondate su una illegittima inversione dell'onere della prova (non è l'imputato a dover dimostrare la liceità della sua condotta, ma la pubblica accusa a dover provare quanto contestato); dall'altro lato, si rileva che la più gran parte dei pazienti sentiti nell'istruttoria dibattimentale di primo grado hanno dichiarato che il dottor [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato idonea ricevuta in merito alla prestazione medica (residuano solo due persone per le quali, comunque, può legittimamente avanzarsi il dubbio che ricordino male in merito al rilascio della ricevuta), di tal che l'impostazione accusatoria risulta priva di fondamento, in quanto gli indizi residui non sono connotati dai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata in merito alla ritenuta attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualità di pubblico ufficiale nonostante la difesa avesse, indicando anche alcune pronunce di legittimità, evidenziato come nel caso di specie difettasse il necessario presupposto per ritenere configurabile tale qualità, atteso che la prassi in base alla quale il medico in intramoenia allargata riceve direttamente dal paziente la somma di denaro per la prestazione è contra legem e non può pertanto costituire elemento dal quale dedurre l'acquisizione della 22-71 qualifica pubblicistica. Peraltro, la sentenza impugnata è incorsa anche in una evidente contraddizione, dal momento c:he da un lato ha rilevato che il regolamento della ASL di Lecce prevede all'art. 6 il divieto per il sanitario che operi nella intramoenia allargata (c.d. ALPI) di riscossione diretta dell'onorario e, dall'altro, ha escluso che la prassi seguita, secondo la contestazione, dal dott. [OSCURATO:PERSONA] di incamerare direttamente le somme dai pazienti (vietata dal citato regolamento) fosse contra legem. Cieve pertanto escludersi la qualifica pubblicistica in capo all'imputato, con la conseguenza che i fatti - ove pure esistenti - debbono qualificarsi come appropriazione indebita, reato improcedibile per mancanza di querela e comunque ampiamente prescritto. 3.3. Con il terzo ed il quarto motivo si censura il mancato riconoscimento, rispettivamente, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (sussistente per la modesta entità della somma per lt quale già il giudice di primo grado ha ritenuto esistente la prciva dell'appropriazione, entità che va ulteriormente ridotta in ragione degli elementi forniti dalla difesa) e della circostanza attenuante ex art. 323-bis cod„ pen., negata in modo illogico dalla Corte di appello sulla base di considerazioni, apodittiche e sfornite di prova, circa una presunta "sistematicità" della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. In riferimento al primo motivo, rileva il Collegio che esso riporta deduzioni in fatto che non si confrontano con le motivazioni, conformi, delle sentenze di merito che, in modo adeguato e sulla base delle prove documentali e testimoniali acquisite nel giudizio, hanno ritenuto provata la condotta appropriativa (peraltro ridotta dal Tribunale nell'ammontare rispetto a quanto contestato). Invero, il [OSCURATO:PERSONA] che era stato autorizzato dalla competente ASL allo svolgimento di attività medica in regime di intramoenia allargata„ si è fatto consegnare brevi manu somme di denaro dai pazienti senza riversare all'amministrazione sanitaria la quota ad essa spettante. 2.1. Come ha evidenziato il Procuratore generale il motivo è inammissibile in quanto estraneo al perimetro del vizio di motivazione in sede di legittimità. Invero, con il ricorso in cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà - intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante - su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento: v., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747. 2.3. Nella specie, la sentenza impugnata ha rilevato come, pur avendo la difesa dimostrato in alcuni casi l'avvenuta regolare fatturazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle prestazioni sanitarie • erogate ai pazienti, nondimeno le prove acquisite (dichiarazioni dei pazienti ascoltati nel corso del dibattimento o rese nella fase delle indagini ed acquisite su accordo delle parti) consentono di ritenere dimostrata la appropriazione da parte dell'imputato di tutte le somme prudentemente ritenute dal Tribunale come non versate alla ASL, ed ha indicato di seguito i numerosi pazienti che hanno riferito di essersi recati per cure mediche dal [OSCURATO:PERSONA] pagando in contanti e non ricevendo alcuna fattura (sentenza di appello, pag. 2 e 3). La Corte territoriale conclude sul punto evidenziando, da un lato, che ove la difesa fosse stata in possesso di ulteriori fatture sarebbe stata in grado di produrle e, dall'altro lato, che il Tribunale ha, alla luce delle risultanze istruttorie, limitato la condanna "alle sole somme inequivocabilmente evincibili dalla documentazione acquisita come non versate alla Asl". Motivazione non illogica e dunque non sindacabile in questa sede. 3. Il secondo motivo è infondato. Come evidenziato dalla Parte civile nella sua memoria, questa Corte ha già ritenuto, in riferimento al medesimo imputato e per fatti, accertati dal Tribunale di Lecce con sentenza del marzo del 2016, del tutto analoghi e precedenti a quelli oggetto del ricorso, la sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dei presupposti soggettivi pubblicistici (Sez. 7, ord. n. 30090 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata). Ciò alla luce della considerazione secondo cui «la attività libero professionale intramuraria "allargata" (al pari di quella svolta all'interno dell'ospedale con la strumentazione diagnostica dello stesso) è attività sanitaria a pieno titolo "pubblica", costituendo una partic:olare forma di erogazione del servizio sanitario pubblico e per tale ragione il pagamento della prestazione professionale comprende anche la quota di spettanza della Asl, che il sanitario riceve dal paziente con obbligo di versarla all'azienda, sicché ne ha il possesso per ragioni di servizio». 3.1. In altre pronunce di questa Sezione - alle quali ha fatto riferimento il ricorrente - è stato precisato che «la ragione dell'ufficio o di servizio, che qualifica il possesso o la disponibilità del denaro, presuppone che tra l'agente ed il possesso vi sia non un semplice collegamento di fatto o occasionale, ma un nesso giuridico funzionale, un nesso di dipendenza tra il possesso e l'ufficio o il servizio esercitato.Perché possa integrarsi il delitto di peculato, occorre che il possesso abbia un titolo di legittimazione che rinvenga la propria causa nella ragione funzionale, in quanto il possesso non deve derivare da un affidamento contrario ad un espresso divieto di legge, o da un atto illecito, atteso che, se così fosse, le condotte appropriative non troverebbero più la loro "causa" nella ragione funzionale, ma ne rappresenterebbero una palese violazione di essa. Ai fini della integrazione del delitto di peculato, il pubblico ufficiale, ovvero l'incaricato di pubblico servizio, deve •appropriarsi del denaro o della cosa mobile di cui dispone per una ragione legata all'esercizio di poteri o doveri funzionali, in un contesto che consenta al soggetto di tenere nei confronti della cosa quei comportamenti uti dorninus in cui consiste l'appropriazione, dovendosi ritenere invece incompatibile con la presenza della ragione funzionale un possesso proveniente da un affidamento devoluto solo intuitu personae, ovvero scaturito da una situazione contra legem o evidentemente abusiva, cioè un affidamento senza alcuna relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta (così Sez. 6, n. 45084 del 19/01/2021, Genazzani, Rv. 282290; Sez. 6, n. 35988 del 21/05/2015, Berti, Rv. 264578; Sez. 6, n. 34884 del 07/03/2007, dep. 14/09/2007, Rv. 237693; da ultimo Sez. 6, n. 23792 del 10/03/2022, Negro, Rv. 283274). 3.2. Ritiene il Collegio che, anche accedendo a detto orientamento, il motivo risulta infondato, in quanto la disponibilità del denaro da parte dell'imputato non fu originata né da un affidamento intuitu personae e neppure da una situazione contra legem o evidentemente abusiva, cioè un affidamento senza alcuna relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta. Invero, le visite mediche furono eseguite dal [OSCURATO:PERSONA] in ragione di un titolo che trovava origine nel rapporto tra l'imputato e la ASL e pertanto l'appropriazione nello svolgimento di tale attività delle somme di spettanza dell'ente pubblico integra l'elemento materiale del peculato. La circostanza che la disciplina regolatrice dello specifico rapporto tra medico e ASL (ossia il Regolamento per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente della dirigenza medica approvato con delibera n. 3755 del 25.11.2009) non consentisse al [OSCURATO:PERSONA] di farsi pagare direttamente in contanti dai pazienti «non incide sul senso, sulla causa, sulla ragione giustificativa di quelle prestazioni, che furono eseguite non in un contesto evidentemente abusivo, ma trovavano la loro ragione giustificativa in un affidamento legittimo dei pazienti» (così la sentenza n. 28374 del 2022, Negro, cit., anch'essa relativa a fatti di prestazioni intramoenia allargate svolte nell'ambito territoriale della ASL di Lecce, in uno studio diverso da quello autorizzato, e disciplinate dall'identico Regolamento sopra indicato). 3.3. D'altro canto, se si dovesse ritenere che nel caso in esame la fattispecie di peculato non sia configurabile, in quanto la violazione da parte del medico che svolga attività intramoenia allargata del divieto di farsi pagare in contanti farebbe venire meno la "ragione di ufficio" del possesso del denaro, si finirebbe per trattare diversamente due situazioni che risultano del tutto identiche quanto alla condotta materiale dell'art. 314 cod. pen. (ossia l'appropriazione, in correlazione al compimento di attività svolta a seguito di autorizzazione della ASL, di somme di spettanza dell'ente pubblico). In realtà, il "farsi pagare in contanti" rappresenta una modalità appropriativa (è cioè una violazione della disciplina regolamentare che facilita la realizzazione della condotta tipica del peculato) ma non incide sulla ragione del possesso del denaro che trova comunque il suo fondamento in una attività professionale che costituisce erogazione di un servizio pubblico. 3.4. Pertanto, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della fattispecie di peculato in capo all'imputato risultano corrette e debbono quindi essere confermate. 4. Infondati risultano anche gli altri due motivi, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti cli cui agli artt. 32:3 bis e 62 n. 4 cod. pen. 4.1. Sul primo punto questa Sezione (sent. n. 14825 del 26/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259501) ha già rilevato che, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. A tale principio si è attenuta la sentenza impugnata che ha rilevato come "la condotta del professionista sia stata caratterizzata da una abituale appropriazione delle somme non fatturate, ovviamente intervallata da numerose occasioni in cui, invece, la fatturazione veniva eseguita ... "; valutazione espressiva di una complessiva gravità tale da ostare al riconoscimento della attenuante in oggetto. In merito al mancato riconoscimento del danno patrimoniale di speciale tenuità, la Corte di appello ha ritenuto di escludere la circostanza attenuante in ragione, tra l'altro, del valore non irrisorio della singola prestazione professionale; motivazione non illogica - dunque insindacabile in questa sede - e in ordine alla quale nel ricorso si deducono profili di merito volti a censurare la ricostruzione in fatto cui sono pervenuti i giudici di merito. 5. Alla luce delle suesposte considerazioni si impone il rigetto del ricorso, al quale segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuale e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa del grado in favore della parte civile ASL Lecce, liquidate come in dispositivo.P.Q.IM. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa nel grado in f
Sentenza Cassazione n. 23905/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris