CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 22684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;Lette le conclusioni scritte depositate in data 5/03/2026 dal difensoredell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, provvedendo ex art.310 c.p.p., ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indaginipreliminari di Trani aveva rigettato l’istanza del Pubblico Ministero qui ricorrenteche aveva richiesto applicarsi all’indagato dott. [OSCURATO:PERSONA] (nonché aicoindagati dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) la misura cautelare degliarresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv.,110; 61 co. 2; 476co. 1 e 2 - 479 - 489 cod. pen., commessi in Canosa di Puglia e Cerignola sino al7.2.2025.1.1. Specificamente, nella richiesta cautelare, il Pubblico Ministero avevacontestato provvisoriamente al dott. [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di medico odontoiatratitolare dello Studio sito in Cerignola alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 64), in concorso con ladott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (medico odontoiatra in servizio presso lo Studio del [OSCURATO:PERSONA]) e conMaurizio [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della Polizia di Stato e paziente delDi [OSCURATO:PERSONA]) i delitti di falso ideologico e di falso materiale in atto pubblico, per averefalsamente attestato in più occasioni di aver sottoposto lo [OSCURATO:PERSONA] a visita medicaodontoiatrica di controllo presso il proprio studio dentistico e rilasciato certificatimedici recanti firme apocrife, avendo la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] apposto alcune firme inluogo del dott. [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la contestazione della falsità materiale aveva ad oggetto 34certificati medici che riportavano la sottoscrizione apocrifa del [OSCURATO:PERSONA] mentre lacontestazione della falsità ideologica aveva ad oggetto, secondo la lettera dellaimputazione, 7 certificati della medesima serie i quali attestavano che lo [OSCURATO:PERSONA],nelle date indicate, aveva sostenuto una visita medica presso lo Sudio del dott. DiReda.I certificati in questione, in tesi di accusa, erano stati utilizzati dallo [OSCURATO:PERSONA] al finedi usufruire indebitamente di permessi retribuiti in danno della Polizia di Statopresso cui prestava servizio, così integrando altresì il delitto di truffa aggravata,contestato al solo [OSCURATO:PERSONA] nel capo 1) della imputazione provvisoria.1.2. Contro il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale diTrani che rigettava la richiesta, il Pubblico Ministero presso quel Tribunaleproponeva appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.Il Tribunale di Bari, con l’ordinanza qui impugnata, rigettava l’impugnazionemotivando che, mentre in ordine alla ricostruzione del quadro indiziario eranecessario espungere, siccome inutilizzabili, le informazioni acquisite mediante iverbali di s.i.t. del 27.2.2025 dei due medici indagati, per quanto qui di piùimmediato interesse, i titoli di reato, ove correttamente qualificati non erano idoneia richiedere la misura cautelare richiesta.In particolare, quanto alla contestazione di falsità ideologica, ai due mediciindagati, esercenti l’attività libero professionale, non era attribuibile la qualità dipubblico ufficiale, nemmeno in relazione alla previsione dell’art. 55, co 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001, sicché la loro figura era riconducibile nella categoria degliesercenti di un servizio di pubblica necessità. Di rimando il fatto doveva essereriqualificato ai sensi dell’art. 481 cod. pen., secondo, del resto, gli approdi dellagiurisprudenza espressasi in materia.Quanto agli addebiti di falso materiale, secondo il Tribunale, le premesse poste inordine all’inquadramento dei due medici, dovevano condurre a qualificare i fatticome falso commesso dal privato in certificazioni ex artt. 477-482 cod. pen. conabbattimento del trattamento editale sotto la soglia legittimante l'interventocautelare ai seni dell’art. 280 cod. proc. pen. Per altro verso, doveva osservarsiche: a) alcuni documenti in esame non recavano nemmeno l'orario dieffettuazione della visita, requisito indicato come necessario anche da normativasecondaria di settore, risultando inidonei allo scopo; b) le condotte con cui,all'interno dello stesso studio professionale, un sanitario aveva firmatoverosimilmente la certificazione per l'altro a fronte di visita medica realmenteeffettuata potevano ricondursi alla categoria del falso innocuo o inoffensivo, cometale irrilevante, in punto di tipicità, per il diritto penale.2. Ha proposto ricorso la Procura presso il Tribunale di Trani esponendo un unicomotivo avente ad oggetto erronea applicazione della legge penale, sotto-articolatoin due censure, di seguito richiamate nei limiti strettamente necessari ai sensidell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorrente, premettendo che la contestazione ha riguardo al rilascio di certificatisia materialmente che ideologicamente falsi, assume dimostrato secondo i canonirichiesti nella sede cautelare, che tutti i certificati oggetto di contestazionesottoscritti da soggetti diversi rispetto al [OSCURATO:PERSONA], il cui "gruppo firma" risultaapposto in calce agli stessi certificati.Sotto un primo ordine di argomenti deduce che:1) in forza dei criteri giurisprudenziali in materia i documenti di cui al capo 2dovevano essere qualificati, giuridicamente, quali atti pubblici e non certificati inquanto attestano fatti che si indicano caduti sotto la immediata percezione delsoggetto agente, ovvero che il coindagato [OSCURATO:PERSONA], nelle date indicate, avevaespletato visite mediche svolte dall'indagato dott. [OSCURATO:PERSONA];2) i fatti per cui si procede devono essere ricondotti all'ipotesi di cui agli artt. 476-479-482 c.p., inerente alla falsità ideologica e materiale in atti pubblici commessadal privato, fattispecie la cui cornice edittale consente l'adozione dell'invocatoprovvedimento cautelare.Sotto ulteriore profilo, contesta che si verta al cospetto di falso innocuo:1) il Tribunale di Bari non aveva in alcun modo indicato quali fossero i documenticui si era riferito laddove, in particolare, aveva assunto che lo [OSCURATO:PERSONA] avesseeffettivamente svolto alcune tra le visite mediche.2) l'idoneità allo scopo dei documenti in rilievo risultava comprovata dagli esiticoncreti del loro impiego da parte dello [OSCURATO:PERSONA] (poliziotto in servizio presso ilCommissariato di P.S. di Canosa di Puglia) che aveva, per tale via, potutoeffettivamente usufruire indebitamente di periodi di congedo straordinario,oggetto della contestazione di truffa aggravata di cui al capo 1)3. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.4. La difesa dell’indagato ha presentato memoria con cui ha chiesto ladichiarazione di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Risulta assorbente il preliminare rilievo in ordine alla carenza di interesse delricorrente.2.1. La Corte di legittimità, con orientamento cui il Collegio aderisce, ha affermatoche «il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art.310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravitàindiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza diinteresse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenzecautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione dicui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. » (Sez. 6 - , Sentenza n. 43948 del21/09/2023, Rv. 285400 – 01. Cfr. anche Sez. 6 - , Sentenza n. 46129 del25/11/2021, Rv. 282355 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 6027 del 10/01/2024, Rv.285867 - 01).2.2. Il ricorso in esame che, come sopra esposto, ha impugnato l’ordinanza che,confermando quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari, aveva negatola misura richiesta in forza di diversa qualificazione dei fatti, non contiene alcunriferimento alle esigenze cautelari e, tantomeno, alla loro concretezza ed attualità.Nemmeno sono qui in rilievo reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Alla stregua del principio richiamato, pertanto, si apprezza la carenzadell’interesse al ricorso che ne comporta l’inammissibilità, con conseguenteassorbimento degli ulteriori aspetti dedotti.3. Per completezza mette conto, comunque, rimarcare come l’impugnazione risultiinfondata.3.1. I due medici indagati, i quali, secondo quanto non è controverso, hannoesercitato l’attività presso strutture private senza alcun inquadramentopubblicistico, costituiscono esercenti servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art.359 n. 1 cod. pen. e non pubblici ufficiali ai sensi dell’art. 357 cod. pen.Né è dato affermare che la previsione dell’art. 55-septies, comma 5-ter, D. Lgs.n. 165/2001 (secondo cui «(n)el caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo perl'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ilpermesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordineall'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svoltola visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica»),oltre a segnare gli effetti della certificazione dei medici “anche privati” nel campodella disciplina del pubblico impiego, valga a ricondurre l’indicata attivitànell’ambito della «funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblicoe da atti autoritativi» ai sensi dell’art. 357 cod. pen. Sicché non si apprezza ilpresupposto per la corrispondente qualificazione secondo i noti canoni dellafunzionalità oggettiva.3.2. Risalente, ma incontrastata indicazione nomofilattica ha chiarito che «(n)onprovenendo da un pubblico ufficiale, infatti, i certificati rilasciati da personeesercenti un servizio di pubblica necessità non sono né atti pubblici, tutelabili anorma degli art. 476 o 479 c.p. (Cass., sez. III, 20 gennaio 1964, Giraldo, m.099091), né certificati amministrativi, tutelabili a norma degli art. 477 o 480 c.p.Lo esclude, oltre tutto, proprio l'art. 481 c.p., giacché prevede uno speciale titolodi reato per le falsità ideologiche relative a questi atti, che hanno rilevanza pubblicain quanto certificazioni, ma natura privata in quanto provenienti da soggetti noninvestiti di pubbliche funzioni. Sicché sarebbe una interpretazione abrogatricedell'art. 481 c.p. quella che considerasse manifestazione di una funzione pubblicala certificazione che questa norma considera invece propria di un mero servizio dipubblica necessità» (Sez. U, Sentenza n. 18056 del 24/04/2002, Rv. 221405 –01, in motivazione). Laddove, secondo quanto è stato pure chiarito, «i certificatidi esercenti un servizio di pubblica necessità non sono certificati in senso proprio,in quanto possono anche richiedere un accertamento di fatti direttamente percepitida parte dell'autore dell'atto (Cass., sez. V, 14 dicembre 1977, Cristiani, m.138192, Cass., sez. V, 26 novembre 1981, Faina, m. 152705)» (ibidem), in talsenso, quindi, emergendo la differenza tra la categoria dei documenti tutelatidall'art. 481 c.p. e la categoria dei certificati amministrativi proveniente da unpubblico ufficiale.È sulla base di tali generali premesse ermeneutiche che questa Corte ha ancheaffermato che «(i)ntegra il reato di falsità ideologica in certificati commesso dapersone esercenti un servizio di pubblica necessità, la condotta del medico cheprescriva sul proprio ricettario personale (cd. "ricetta bianca") un farmaco senzaaccertare la sussistenza della specifica condizione patologica che ne giustifichi lasomministrazione, in quanto, pur non essendo necessaria la esplicitazione dellaanamnesi e della diagnosi correlata alla prescrizione, tale ricetta ha naturasuo stato di malattia » (Sez. 5, Sentenza, 07/09/2020, n. 28847, rv. 279697-01).3.3. Alla stregua dei criteri esposti, correttamente l’ordinanza impugnata haricondotto i fatti di falsità ideologica ipotizzata a carico dei due medici indagatinell’ambito del paradigma di cui all’art. 481 cod. pen., con quanto naturalmentediscende in punto di soglia per l’adozione della richiesta misura cautelare. Simostra, per converso, infondata la prospettazione dell’impugnazione in ordine allariconduzione dei fatti alle previsioni degli artt. 479-482 cod. pen.3.4. L’impugnazione è infondata anche laddove assume l’inquadramento dei fattidi falsità materiale nella previsione degli artt. 476-482 cod. pen., seppure sulpunto appare suscettibile di rettifica anche il percorso motivazionale dellaordinanza impugnata che ha ricondotto i fatti nel paradigma di cui agli artt. 477-482 cod. pen.Secondo quanto discende dalle richiamate coordinate nomofilattiche, la falsitàmateriale in oggetto era destinata ad esprimere la propria rilevanza nellaintegrazione della falsità in scrittura privata contemplata dall’art. 485 cod. pen.,reato ormai abrogato. Ed, invero, non può darsi luogo a conclusione diversa unavolta assunte, come sopra, le concorrenti premesse secondo cui: a) gli autori dei“certificati” erano medici esercenti un servizio di pubblica necessità e non pubbliciufficiali, come invece richiesto dal reato proprio contemplato dall’art. 477 cod.pen.; b) nel caso di certificato emesso dal medico in attività libero professionale,non si verte al cospetto di certificazione amministrativa rilevante ai sensi dell’art.477 cod. pen.3.5. Si tratta di profili, quelli così considerati, che, pur idonei a determinare lamanifesta infondatezza della impugnazione, rimangono qui assorbiti dall’espostorilievo preliminare in punto di carenza di interesse al ricorso.4. Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del p.m.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente