CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26777/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eci Salvatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Parisi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/01/2026 del TRIBUNALE di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] MuscarellaRITENUTO IN FATTOCon la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, pronunciandosiin sede di udienza di "comparizione predibattimentale" ex artt. 554-bis e 554-tercod. proc. pen. in ordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa lacontestata aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizioo a pubblica utilità (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), l'azione penale nonpoteva essere iniziata per difetto di querela.2. Avverso l'indicata decisione propone ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Catania, denunciando l'inosservanzadell'art.625, comma primo, n. 7, cod. pen. Secondo il ricorrente l'energiaelettrica rientra nel novero delle cose destinate a pubblico servizio, sì daintegrare pienamente l'aggravante contestata che rende il reato procedibile diufficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Pubblico ministero va qualificato come appello.2. La parte pubblica ricorrente impugna una sentenza di "non luogo aprocedere" emessa dal giudice all'esito dell'udienza predibattimentale ex artt.554 bis e ss. cod. proc. pen.2.1 Viene in rilievo, pertanto, l'innovativo istituto dell'udienza c.d. "filtro",introdotta, per i procedimenti a citazione diretta, dal D. Lgs. n. 150 del 2022.Come si legge nella relazione illustrativa alla riforma, l'inserimento, nella tramadel procedimento a citazione diretta, di un'udienza predibattimentale in cameradi consiglio a contraddittorio pieno, risponde a più finalità: da un lato consentireun vaglio preliminare snello, circa la fondatezza e la completezza dell'azionepenale; «dall'altro lato, concentrare in un momento anticipato, precisamentedefinito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quellepropriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, perconsentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell'attivitàgiudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse daquelle istruttorie e decisorie. Incombenze che, spesso, in ragione della loro nonprevedibilità ex ante, impediscono la predisposizione di un calendario effettivodel dibattimento e, in particolare, dell'istruttoria» (così testualmente relazionecit.). In questa prospettiva all'udienza predibattimentale, nei procedimenti acitazione diretta, è stato assegnato, tra gli altri e per quanto qui interessa, ancheil compito di definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti diindagine (ora trasmessi integralmente al giudice ex art. 553 cod. proc. pen.), giàemergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzi chegli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.L'art. 554-ter cod. proc. pen. stabilisce che: «Se, sulla base degli atti trasmessiai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la qualel'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, serisulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto nonsussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reatoo che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenzadi non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedereanche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsionedi condanna». L'art. 554-quater cod. proc. pen. detta uno specifico regime perl'impugnabilità delle sentenze predibattimentali, che ricalca quello stabilitodall'art. 428 cod. proc. pen. per le sentenze di non luogo a procedere emesseall'esito di udienza preliminare. Sono indicati (commi 1 e 2): il mezzo diimpugnazione (appello) e i soggetti legittimati (Procuratore della Repubblica eProcuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2; l'imputato,salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o chel'imputato non lo ha commesso; la persona offesa nei soli casi di nullità previstidall'articolo 552, comma 3). É disciplinato il giudizio di appello sia nelle forme(camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen.) sia negli epiloghi decisori: «Incaso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza,fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quelloche ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procederecon formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, lacorte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo aprocedere con formula più favorevole all'imputato» (comma 3). In sintonia conquanto previsto dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen., è fissato (dalcomma 6) un limite oggettivo di inappellabilità in relazione alle sentenze di nonluogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con penaalternativa (le quali pertanto saranno solo ricorribili per cassazione e per tutti imotivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.). È stabilito che contro la sentenza dinon luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere percassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle letterea), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 (comma 4). Sull'impugnazione la Cortedi cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611cod. proc. pen. (comma 5).2.2 Si tratta di un regime impugnatorio "chiuso" e speciale, che deroga aquello generale. Lo dimostra il confronto tra appellabilità riconosciuta — con lasola limitazione oggettiva delle sentenze relative a reati puniti con la sola penapecuniaria o con pena alternativa — al pubblico ministero dal citato art. 554-quater rispetto al disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il quale, aseguito delle modifiche di cui alla legge n. 114 del 2024, addirittura esclude intoto la legittimazione del pubblico ministero a proporre appello contro lesentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 (vale adire per tutti quelli oggetto di citazione diretta). La peculiare natura dellesentenze di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod. proc. pen. è testimoniataanche dalla loro assoggettabilità a revoca ai sensi dell'art. 554-quinquies (comeaccade per quelle pronunciate ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen.).3. Il Procuratore generale impugnante ha proposto ricorso diretto percassazione.Occorre allora interrogarsi se si ricada o meno nell'ambito applicativodell'art. 569, cod. proc. pen., il quale attribuisce alla parte, che ha diritto diappellare la sentenza di primo grado, la facoltà di proporre direttamente ricorsoper cassazione, limitatamente ai casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), c),cod. proc. pen.Sul punto, si richiama altra pronuncia di questa Sezione della SupremaCorte (Sez. 5, Ordinanza n. 13532 del 10/03/2026, Rv. 289885 – 01) che, datal'identità di struttura e caratteri, ha ritenuto applicabili gli approdi ermeneuticielaborati con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod.proc. pen., dando continuità a quell'orientamento, decisamente maggioritarionella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «La sentenza di non luogo aprocedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1,cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e nonricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso "per saltum", poiché dettafacoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso lasentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altretipologie di decisione espressamente previste, sicchè il ricorso proposto in sededi legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve esserequalificato come appello (Sez. 5, n. 22551 del 12/04/2024, P., Rv. 286561 - 01;Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275916 - 01; Sez. 4, n.34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426 - 01; Sez. 4, n. 27526 del09/05/2018, Perri, Rv. 272963 - 01; diff. Sez. 2, n. 29406 del 08/07/2025,Colella, Rv. 288383 – 01; Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 -01; conf. non massimate Sez. 2, n. 38759 del 05/11/025, Salkanovic, Sez. 3, n.16001 del 20/02/2025, Massimilla; Sez. 2, n. 14023 del 15/01/2025, Ventrella).La citata ordinanza richiama la motivazione della sentenza Gallo conriguardo alle ragioni a conforto del principio espresso: in primo luogo, la letteradell'art. 569 cod. proc. pen. che, riferendosi alla "sentenza di primo grado",impiega una formula che evoca la celebrazione del giudizio e che ostaall'estensione - ove non espressamente prevista - del ricorso diretto allesentenze "processuali" di non luogo a procedere che precedono il "giudizio"; insecondo luogo, la specificità del regime dettato dall'art. 554-quater cod. proc.pen., per il quale, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d'appellodeve fissare una data per l'udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diversoda quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronunciare sentenza di nonluogo a procedere con formula meno favorevole. In sostanza gli stessi epiloghidel giudizio impugnatorio di appello sono tipizzati dall'art. 554-quater cod. proc.pen. (conferma della sentenza, modifica della formula di proscioglimento,fissazione della data per l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale) erisultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti, a loro volta tipizzati, delgiudizio di cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.).Come condivisibilmente ritenuto nella citata ordinanza di questa Sezione,l'impugnazione va, dunque, qualificata come appello, facendo ricorso al potereofficioso riconosciutogli dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., per cui,«allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessatacon un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudiceche riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.,a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza diuna voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'attoimpugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, nonnecessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudicecompetente» (cfr. per tutte Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], non massinnata). Siesclude, quindi, la necessità di compiere una "indagine introspettiva" sulla "realevolontà della parte impugnante" e, dunque sui "riflessi pregiudizievoli chederivavano all'ammissibilità dell'impugnazione dalla deliberata scelta di un mezzonon consentito dalla legge" (così in motivazione Sez. U, n. 45371 del31/10/2001, Bonaventura, cit.). L'intervento delle Sezioni Unite Bonaventura hasuperato, confutandone punto per punto gli argomenti, il precedenteorientamento di segno contrario che, invece, privilegiava la reale volontà dellaparte, negando al giudice il potere di sostituire il mezzo d'impugnazioneeffettivamente voluto con quello astrattamente ammissibile (per tutte Sez. U, n.16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336). In questa sede è sufficientenotare come — nonostante in altri campi continui a riaffiorare, in alcunepronunce delle sezioni semplici, l'opzione ermeneutica delle Sezioni Unite Nexhi(Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624; Sez. 3, n. 1589 del14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945; Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023,dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634 - 01; Sez. 4 del 16/04/2024 Sergiovich nonmassimata sul punto) — tutte le decisioni (sopra richiamate) che sinora si sonooccupate della specifica tematica qui in rassegna hanno proceduto a riqualificareil ricorso come appello, in piena sintonia con le statuizioni delle Sezioni UniteBonaventura.4. Consegue che il ricorso deve essere qualificato come appello, contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania perché proceda al giudiziodi appello secondo le forme e i principi dettati dall'art. 554-quater cod. proc.pen. P.Q.MQualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Catania per il giudizio di appello.Così deciso il 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]