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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 28237/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20972/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli a vvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso d a ll’ a vvocat a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro PROCURATORE della REPUBBLICA presso il [OSCURATO:PERSONA] INFERIOREe PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO di SALERNO-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 973/2021 depositata il30/6/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 29.5.2024, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che , su iniziativa del P.M., aveva dichiarato il suo fallimento.

La corte del merito ha ritenuto che l’iniziativa fosse stata legittimamente assunta a seguito di una segnalazione della notitia decoctionis effettuata nell’ambito di una precedente procedura prefallimentare.

Ha rilevato poi che il P.M. aveva anche evidenziato che era stato iscritto un procedimento penale (al n. 543/18/45) nel cui ambito era emersa una posizione debitoriadi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’erario per un importo di € 3.252.020,19.

Ha sostenuto che il tribunale aveva correttamente respinto l’eccezione di giudicato sollevata dalla ricorrente, dopo aver constatato che in un precedente giudizio prefallimentare non era stata oggetto di valutazione la complessiva esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell’erario, addotta dal P.M. nella propria richiesta di fallimento.

Ha infine osservato che, poiché [OSCURATO:PERSONA] non si era posta in liquidazione, l’accertamento del suo stato di insolvenza andava compiuto non già verificando se gli elementi attivi delsuopatrimonio fossero sufficienti ad assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, bensì se essa fosse in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte.

Ha reputato, pertanto, che in mancanza dell’allegazione e della prova di una simile condizione di equilibrio economico-finanziario e del possesso di liquidità e flussi di cassa prospettici idonei a far fronte regolarmente all’ingente esposizione debitoria accumulata, la verifica del valore dei beni della reclamante fosse ininfluente; a llo stesso modo ha giudica to inammissibile, perché esplorativa, la richiesta di C.T.U. contabile, avanzata benché non fossero stati neppure prodotti i bilanci di esercizio.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha resistito con controricorso.

Gli intimati Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Salerno non hanno svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in subordine e ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 7 l. fall. ovvero, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti: la corte del merito avrebbe omesso di pronunciare (o, comunque, di motivare) in ordine all’eccezione di difetto di legittimazione del P.M. a proporre istanza di fallimento, sollevata in ragione del fatto che questi non si era limitato a far propria la segnalazione del giudice civile remittente, ma aveva fondato la richiesta su un ammontare del credito erariale maggiore di quello accertato nella segnalazionee dunque su di una circostanza nuova, emersa a seguito di accertamenti compiuti nell'ambito del procedimento penale n. 543/2018 mod. 45, il qual e era stat o illegittimamente finalizzato in via esclusiva a verificare lo stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

5. Il motivo non è fondato.

Va in primo luogo escluso che ricorra sul punto un vizio di omessa pronuncia o di omessa motivazione, in quanto la corte d’appello ha esaminato e respinto l’eccezione con argomenti chiari edesaustivi.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 l. fall., è ben vero che questa Corte (Cass. 17511/2020, § 5) ha avuto modo di precisare che ciò che la norma perimetra, avendo riguardo all'indagine penale e ad ogni altra attività istituzionale nel corso della quale il P.M. assuma la notitia decoctionis di un imprenditore commerciale fallibile, è un ambito di attività che non si risolva in una mera ricerca d'iniziativa, ed ex novo , della insolvenza stessa, come unica ed originaria investigazione della stessa, posto che l’ insolvenza non è un illecito ovvero una condotta di per sé punibile.

Nessuna ricerca d’iniziativa, tuttavia, è stata compiuta nella specie dal P.M., dato che il magistrato requirente ha agito, come riconosce la stessa società ricorrente, a seguito della segnalazione fattagli dal giudice civile all’esito della declaratoria di non luogo a provvedere su un’istanza di fallimento presentata in precedenza da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Tale segnalazione, poi, non imponeva al magistrato requirente di limitare la richiesta a quanto accertato dal giudice remittente, poiché il fatto che sia ammissibile un ’istanza di fallimento del P.M. meramente ripetitiva dell’informazione ricevuta (Cass. 17903/2015) non significa che questi (cui unicamente spetta di valutare se effettivamente sussista lo stato di insolvenza: Cass.19927/2017) non abbia la facoltà di approfondire la questione posta al suo esame, compiendo indagini più estese ed aggiornate, alfine di suffragare la propria eventuale domanda (o, per contro, di evitare di assumere iniziative destituite di fondamento) e contribuire, in sede prefallimentare, a un puntuale accertamento da parte del tribunale della condizione di insolvenza.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 CEDU, 111 e 117 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. o, in subordine, degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., ovvero l’erronea valutazione, da parte della Corte d’appello, della preclusione derivante dal rigetto di una precedente istanza di fallimento presentata sulla base dei medesimi presupposti di fatto e di diritto: la corte distrettuale, nel ritenere infondata l’eccezione di giudicato perché nel primo giudizio prefallimentare non era stata valutata la complessiva debitoria erariale, non avrebbe considerato che le indagini svolte dal P.M. , rifer endosi a una condizione accertata alla data dell’8 maggio 2018, riguardavano il medesimo esercizio preso in esame in quel procedimento dal tribunale, il quale, peraltro, nel rigettare l’istanza non aveva tenuto conto di singoli debiti, ma aveva escluso l a sussistenza dell o stato di insolvenza.

7. Il motivo non è fondato.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che tanto il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, quanto quello che lo conferma in sede di reclamo ex art. 22 l. fall. non sono idonei al giudicato (tanto che non sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti non definitivi e privi di natura decisoria su diritti soggettivi; si vedano in questo senso Cass.5069/2017, Cass. 20297/2015, Cass. 6683/2015, Cass.19446/2011, Cass. 21834/2009, Cass., S.U., 26181/2006, Cass.15018/2001).

In termini generali la ratio dell'insegnamento è che l'istante non è portatore di un diritto all'altrui fallimento.

Tanto che non interessa neppure quale sia la ragione per la quale l'iniziativa di fallimento sia stata respinta (per motivi di rito, in base all'accertamento di circostanze di fatto o all'affermazione di principi di diritto; Cass. 19446/2011).

Rispetto ad un provvedimento di rigetto dell’istanza, che non comporta alcuna pronuncia su diritti, non è dunque configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì, semmai, una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti e anche di una prospettazione identica a quellarespinta, su istanza dello stesso creditore (Cass. 16411/2018, Cass.23478/2011, Cass. 25818/2010, Cass. 21834/2009).

Nella fattispecie in esame, come osservato dalla corte d’appello, non ricorreva alcuna preclusione di fatto, essendovi stato un significativo mutamento della situazione presa in esame tra la prima pronuncia (di rigetto dell’istanza di fallimento) e la successiva (dichiarativa dell’insolvenza), dato che nella seconda procedura prefallimentare era stata dedotta dal P.M. ed apprezzata dal tribunale un’esposizione debitoria verso l’erario che non era stata considerata in precedenza. 8.1 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “sentenza errata per omessa corretta valutazione documenti – deposito bilanci - violazione artt. 165 –359 – 115 – 116 – 347 C.p.c., art. 2697 c.c. e art. 111 Cost., in combinato disposto con il D.L. 179/2012 come convertito in L. n. 221/2012 nonché artt. 3e 24 della Costituzione”, lamenta che la c orte distrettuale abbia ritenuto che i bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni non fossero stati prodotti quando gli stessi, al contrario, erano stati depositati già al momento della costituzione in giudizio innanzi al tribunale.

Oltre a ciò, la ricorrente deduce che la c orte d’appello ha erroneamente reputato inammissibile la sua richiesta di espletamento di una C.T.U. contabile, giudicandola di “indubbio carattere esplorativo”, malgrado la stessa fosse finalizzata alla valutazione dello stato di equilibrio patrimoniale all’attualità.

Del pari, non sarebbe condivisibile la mancata valorizzazione, da parte dei giudici distrettuali, delle conclusioni del dott. [OSCURATO:PERSONA] (secondo il quale [OSCURATO:PERSONA], alla data del 10 gennaio 2020, aveva un patrimonio netto valutabile in € 754.000), dato che tale valutazione trovava fondamento sull’errata constatazione del fatto che la documentazione di supporto della relazione non era stata prodotta. 8.2 Il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 o 5, cod. proc. civ., l’esistenza di un grave vizio di motivazione della decisione impugnata e di una violazione dell’art.115 cod. proc. civ., in quanto la corte d’appello ha ritenuto di non ammettere la C.T.U. richiesta, con scelta che ha comportato una grave carenza nell’accertamento all’attualità dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

La superficialità di una simile decisione risulterebbe– in tesi - di tutta evidenza ove si consideri che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in un precedente procedimento prefallimentare, aveva escluso il ricorrere di una situazione di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due consulenze tecniche concernenti la stima del compendio immobiliare della società e la sua situazione economica e finanziaria , mentre in seguito aveva dichiarato il fallimento sulla scorta dei medesimi presupposti, rinverditi da una consulenza tecnica che aveva avuto ad oggetto solo alcuni beni del patrimonio della debitrice.

La corte distrettuale, inoltre, avrebbe dov uto considerare che il debito erariale era già garantito da ipoteca e tener conto del fatto che la l. 176/2020 aveva riaperto i termini per una possibile sua rottamazione/rateizzazione.

9. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili. 9.1 La constatazione della mancata produzione dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni e della documentazione a suffragio della consulenza Pauciulo poteva essere contestata, al fine di rappresentare la svista in cui era caduta la corte distrettuale nel non rendersi conto del fatto che la produzione, in realtà, era avvenuta, tramite il rimedio previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ..

A questo proposito è fermo l’orientamento di questa Corte (a partire da Cass. 2697/1971 sino, da ultimo, a Cass., Sez.

U., 5792/2024, pag. 30) secondo cui è suscettibile di revocazione la decisione adottata sulla base dell'affermazione, dovuta a mera svista, dell'inesistenza in atti di un determinato documento, che risulti invece ritualmente prodotto. 9.2 Si tratterebbe, peraltro, di una svista non influente sulla decisione, perché la c orte d el merito ha rilevato che l’impostazione difensiva dellareclamante, secondo cui lo stato di insolvenza doveva essere acclarato verificando se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, era viziata da un errore di fondo, in quanto un simile principio era applicabile a una società in liquidazione, mentre per le imprese operative come [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. occorreva verificare se fossero venute meno le condizioni di liquidità e credito in cui l’impresa deve operare e se, quindi, l’imprenditore fosse o meno in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali di pagamento le proprie obbligazioni.

In ragione di questo errore di impostazione difensiva la reclamante –secondo i giudici distrettuali - non aveva allegato e comprovato, come doveva, di essere in stato di equilibrio economico-finanziario e di possedere liquidità e flussi di cassa prospettici idonei a far fronte, regolarmente, all’ingente debitoria a suo carico.

L’odierna ricorrente non ha contestato la correttezza di questi principi, né l’esistenza di un simile errore di prospettiva, né la carenza di proprie allegazioni nel senso indicato dal giudice distrettuale, ma si è limitata a dolersi della mancata ammissione di una consulenza tecnica contabile che era stata richiesta al fine di suffragare le erronee tesi illustrate con il reclamo.

Una simile doglianza non può che risultare inammissibile per mancanza di decisività, dato che la richiesta di consulenza (al pari delle produzioni effettuate) seguiva l’errata logica prospettata dalla reclamante nelle proprie difese e risultava, dunque, irrilevante ai fini della decisione dell’impugnazione.

10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20972/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli a vvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso d a ll’ a vvocat a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro PROCURATORE della REPUBBLICA presso il [OSCURATO:PERSONA] INFERIOREe PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO di SALERNO-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 973/2021 depositata il30/6/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 29.5.2024, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che , su iniziativa del P.M., aveva dichiarato il suo fallimento. La corte del merito ha ritenuto che l’iniziativa fosse stata legittimamente assunta a seguito di una segnalazione della notitia decoctionis effettuata nell’ambito di una precedente procedura prefallimentare. Ha rilevato poi che il P.M. aveva anche evidenziato che era stato iscritto un procedimento penale (al n. 543/18/45) nel cui ambito era emersa una posizione debitoriadi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’erario per un importo di € 3.252.020,19. Ha sostenuto che il tribunale aveva correttamente respinto l’eccezione di giudicato sollevata dalla ricorrente, dopo aver constatato che in un precedente giudizio prefallimentare non era stata oggetto di valutazione la complessiva esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell’erario, addotta dal P.M. nella propria richiesta di fallimento. Ha infine osservato che, poiché [OSCURATO:PERSONA] non si era posta in liquidazione, l’accertamento del suo stato di insolvenza andava compiuto non già verificando se gli elementi attivi delsuopatrimonio fossero sufficienti ad assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, bensì se essa fosse in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte. Ha reputato, pertanto, che in mancanza dell’allegazione e della prova di una simile condizione di equilibrio economico-finanziario e del possesso di liquidità e flussi di cassa prospettici idonei a far fronte regolarmente all’ingente esposizione debitoria accumulata, la verifica del valore dei beni della reclamante fosse ininfluente; a llo stesso modo ha giudica to inammissibile, perché esplorativa, la richiesta di C.T.U. contabile, avanzata benché non fossero stati neppure prodotti i bilanci di esercizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha resistito con controricorso. Gli intimati Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Salerno non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in subordine e ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 7 l. fall. ovvero, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti: la corte del merito avrebbe omesso di pronunciare (o, comunque, di motivare) in ordine all’eccezione di difetto di legittimazione del P.M. a proporre istanza di fallimento, sollevata in ragione del fatto che questi non si era limitato a far propria la segnalazione del giudice civile remittente, ma aveva fondato la richiesta su un ammontare del credito erariale maggiore di quello accertato nella segnalazionee dunque su di una circostanza nuova, emersa a seguito di accertamenti compiuti nell'ambito del procedimento penale n. 543/2018 mod. 45, il qual e era stat o illegittimamente finalizzato in via esclusiva a verificare lo stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 5. Il motivo non è fondato. Va in primo luogo escluso che ricorra sul punto un vizio di omessa pronuncia o di omessa motivazione, in quanto la corte d’appello ha esaminato e respinto l’eccezione con argomenti chiari edesaustivi. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 l. fall., è ben vero che questa Corte (Cass. 17511/2020, § 5) ha avuto modo di precisare che ciò che la norma perimetra, avendo riguardo all'indagine penale e ad ogni altra attività istituzionale nel corso della quale il P.M. assuma la notitia decoctionis di un imprenditore commerciale fallibile, è un ambito di attività che non si risolva in una mera ricerca d'iniziativa, ed ex novo , della insolvenza stessa, come unica ed originaria investigazione della stessa, posto che l’ insolvenza non è un illecito ovvero una condotta di per sé punibile. Nessuna ricerca d’iniziativa, tuttavia, è stata compiuta nella specie dal P.M., dato che il magistrato requirente ha agito, come riconosce la stessa società ricorrente, a seguito della segnalazione fattagli dal giudice civile all’esito della declaratoria di non luogo a provvedere su un’istanza di fallimento presentata in precedenza da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Tale segnalazione, poi, non imponeva al magistrato requirente di limitare la richiesta a quanto accertato dal giudice remittente, poiché il fatto che sia ammissibile un ’istanza di fallimento del P.M. meramente ripetitiva dell’informazione ricevuta (Cass. 17903/2015) non significa che questi (cui unicamente spetta di valutare se effettivamente sussista lo stato di insolvenza: Cass.19927/2017) non abbia la facoltà di approfondire la questione posta al suo esame, compiendo indagini più estese ed aggiornate, alfine di suffragare la propria eventuale domanda (o, per contro, di evitare di assumere iniziative destituite di fondamento) e contribuire, in sede prefallimentare, a un puntuale accertamento da parte del tribunale della condizione di insolvenza. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 CEDU, 111 e 117 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. o, in subordine, degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., ovvero l’erronea valutazione, da parte della Corte d’appello, della preclusione derivante dal rigetto di una precedente istanza di fallimento presentata sulla base dei medesimi presupposti di fatto e di diritto: la corte distrettuale, nel ritenere infondata l’eccezione di giudicato perché nel primo giudizio prefallimentare non era stata valutata la complessiva debitoria erariale, non avrebbe considerato che le indagini svolte dal P.M. , rifer endosi a una condizione accertata alla data dell’8 maggio 2018, riguardavano il medesimo esercizio preso in esame in quel procedimento dal tribunale, il quale, peraltro, nel rigettare l’istanza non aveva tenuto conto di singoli debiti, ma aveva escluso l a sussistenza dell o stato di insolvenza. 7. Il motivo non è fondato. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che tanto il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, quanto quello che lo conferma in sede di reclamo ex art. 22 l. fall. non sono idonei al giudicato (tanto che non sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti non definitivi e privi di natura decisoria su diritti soggettivi; si vedano in questo senso Cass.5069/2017, Cass. 20297/2015, Cass. 6683/2015, Cass.19446/2011, Cass. 21834/2009, Cass., S.U., 26181/2006, Cass.15018/2001). In termini generali la ratio dell'insegnamento è che l'istante non è portatore di un diritto all'altrui fallimento. Tanto che non interessa neppure quale sia la ragione per la quale l'iniziativa di fallimento sia stata respinta (per motivi di rito, in base all'accertamento di circostanze di fatto o all'affermazione di principi di diritto; Cass. 19446/2011). Rispetto ad un provvedimento di rigetto dell’istanza, che non comporta alcuna pronuncia su diritti, non è dunque configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì, semmai, una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti e anche di una prospettazione identica a quellarespinta, su istanza dello stesso creditore (Cass. 16411/2018, Cass.23478/2011, Cass. 25818/2010, Cass. 21834/2009). Nella fattispecie in esame, come osservato dalla corte d’appello, non ricorreva alcuna preclusione di fatto, essendovi stato un significativo mutamento della situazione presa in esame tra la prima pronuncia (di rigetto dell’istanza di fallimento) e la successiva (dichiarativa dell’insolvenza), dato che nella seconda procedura prefallimentare era stata dedotta dal P.M. ed apprezzata dal tribunale un’esposizione debitoria verso l’erario che non era stata considerata in precedenza. 8.1 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “sentenza errata per omessa corretta valutazione documenti – deposito bilanci - violazione artt. 165 –359 – 115 – 116 – 347 C.p.c., art. 2697 c.c. e art. 111 Cost., in combinato disposto con il D.L. 179/2012 come convertito in L. n. 221/2012 nonché artt. 3e 24 della Costituzione”, lamenta che la c orte distrettuale abbia ritenuto che i bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni non fossero stati prodotti quando gli stessi, al contrario, erano stati depositati già al momento della costituzione in giudizio innanzi al tribunale. Oltre a ciò, la ricorrente deduce che la c orte d’appello ha erroneamente reputato inammissibile la sua richiesta di espletamento di una C.T.U. contabile, giudicandola di “indubbio carattere esplorativo”, malgrado la stessa fosse finalizzata alla valutazione dello stato di equilibrio patrimoniale all’attualità. Del pari, non sarebbe condivisibile la mancata valorizzazione, da parte dei giudici distrettuali, delle conclusioni del dott. [OSCURATO:PERSONA] (secondo il quale [OSCURATO:PERSONA], alla data del 10 gennaio 2020, aveva un patrimonio netto valutabile in € 754.000), dato che tale valutazione trovava fondamento sull’errata constatazione del fatto che la documentazione di supporto della relazione non era stata prodotta. 8.2 Il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 o 5, cod. proc. civ., l’esistenza di un grave vizio di motivazione della decisione impugnata e di una violazione dell’art.115 cod. proc. civ., in quanto la corte d’appello ha ritenuto di non ammettere la C.T.U. richiesta, con scelta che ha comportato una grave carenza nell’accertamento all’attualità dei fatti rilevanti ai fini della decisione. La superficialità di una simile decisione risulterebbe– in tesi - di tutta evidenza ove si consideri che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in un precedente procedimento prefallimentare, aveva escluso il ricorrere di una situazione di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due consulenze tecniche concernenti la stima del compendio immobiliare della società e la sua situazione economica e finanziaria , mentre in seguito aveva dichiarato il fallimento sulla scorta dei medesimi presupposti, rinverditi da una consulenza tecnica che aveva avuto ad oggetto solo alcuni beni del patrimonio della debitrice. La corte distrettuale, inoltre, avrebbe dov uto considerare che il debito erariale era già garantito da ipoteca e tener conto del fatto che la l. 176/2020 aveva riaperto i termini per una possibile sua rottamazione/rateizzazione. 9. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili. 9.1 La constatazione della mancata produzione dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni e della documentazione a suffragio della consulenza Pauciulo poteva essere contestata, al fine di rappresentare la svista in cui era caduta la corte distrettuale nel non rendersi conto del fatto che la produzione, in realtà, era avvenuta, tramite il rimedio previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. A questo proposito è fermo l’orientamento di questa Corte (a partire da Cass. 2697/1971 sino, da ultimo, a Cass., Sez. U., 5792/2024, pag. 30) secondo cui è suscettibile di revocazione la decisione adottata sulla base dell'affermazione, dovuta a mera svista, dell'inesistenza in atti di un determinato documento, che risulti invece ritualmente prodotto. 9.2 Si tratterebbe, peraltro, di una svista non influente sulla decisione, perché la c orte d el merito ha rilevato che l’impostazione difensiva dellareclamante, secondo cui lo stato di insolvenza doveva essere acclarato verificando se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, era viziata da un errore di fondo, in quanto un simile principio era applicabile a una società in liquidazione, mentre per le imprese operative come [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. occorreva verificare se fossero venute meno le condizioni di liquidità e credito in cui l’impresa deve operare e se, quindi, l’imprenditore fosse o meno in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali di pagamento le proprie obbligazioni. In ragione di questo errore di impostazione difensiva la reclamante –secondo i giudici distrettuali - non aveva allegato e comprovato, come doveva, di essere in stato di equilibrio economico-finanziario e di possedere liquidità e flussi di cassa prospettici idonei a far fronte, regolarmente, all’ingente debitoria a suo carico. L’odierna ricorrente non ha contestato la correttezza di questi principi, né l’esistenza di un simile errore di prospettiva, né la carenza di proprie allegazioni nel senso indicato dal giudice distrettuale, ma si è limitata a dolersi della mancata ammissione di una consulenza tecnica contabile che era stata richiesta al fine di suffragare le erronee tesi illustrate con il reclamo. Una simile doglianza non può che risultare inammissibile per mancanza di decisività, dato che la richiesta di consulenza (al pari delle produzioni effettuate) seguiva l’errata logica prospettata dalla reclamante nelle proprie difese e risultava, dunque, irrilevante ai fini della decisione dell’impugnazione. 10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza
Sentenza Cassazione n. 28237/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris