CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16088/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]a socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), correntein [OSCURATO:PERSONA]Angelo (PE), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 42, in persona delPresidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 76A54 G482V) del Foro di Pescara, ed elet-tivamente domiciliata, con il proprio procuratore e difensore presso il Dott.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 30, in vir-tù di procura speciale in calce al ricorso; ai fini delle comunicazioni e dellenotificazioni si indicano i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronicacertificata [OSCURATO:EMAIL] e tele[OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] di Pescara (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), cor-rente in Pescara, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.45, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappre-Numero registro generale 15822/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 16088/2026Data pubblicazione 25/05/2026sentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 67H20L273O) del Foro di Lanciano (CH) con studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 25 - [OSCURATO:TELEFONO], giusta procura speciale del 27.08.2024 in calce al controri-corso e giusta delibera di incarico legale del Direttore Generale dell'A.S.L.di Pescara n. 1229/2024 e domiciliata, ai fini del presente giudizio, pressoil domicilio digitale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] : p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al presente pro-cedimento, comunica che intende ricevere ogni comunicazione e notifica alnumero di [OSCURATO:TELEFONO] ovvero tramite posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n° 568 depositata il26 aprile 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheLe parti hanno depositato il 15 gennaio 2026 un'istanza congiunta di de-claratoria della cessazione della materia del contendere a spese compen-sate, a seguito di accordo transattivo intervenuto con la controparte.Ritenuto cheLo scrutinio dei motivi di ricorso è precluso dalla definizione bonaria dellacontroversia, di cui i difensori hanno concordemente dato atto.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n°8980) hanno chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le partidichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un ac-cordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa rego-lata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con con-Numero registro generale 15822/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 16088/2026Data pubblicazione 25/05/2026seguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essen-do la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicatedagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ. P.Q.Mla Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integral-mente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino