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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16088/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]a socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), correntein [OSCURATO:PERSONA]Angelo (PE), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 42, in persona delPresidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 76A54 G482V) del Foro di Pescara, ed elet-tivamente domiciliata, con il proprio procuratore e difensore presso il Dott.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 30, in vir-tù di procura speciale in calce al ricorso; ai fini delle comunicazioni e dellenotificazioni si indicano i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronicacertificata [OSCURATO:EMAIL] e tele[OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] di Pescara (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), cor-rente in Pescara, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.45, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappre-Numero registro generale 15822/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 16088/2026Data pubblicazione 25/05/2026sentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 67H20L273O) del Foro di Lanciano (CH) con studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 25 - [OSCURATO:TELEFONO], giusta procura speciale del 27.08.2024 in calce al controri-corso e giusta delibera di incarico legale del Direttore Generale dell'A.S.L.di Pescara n. 1229/2024 e domiciliata, ai fini del presente giudizio, pressoil domicilio digitale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] : p.e.c. [OSCURATO:EMAIL].

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al presente pro-cedimento, comunica che intende ricevere ogni comunicazione e notifica alnumero di [OSCURATO:TELEFONO] ovvero tramite posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n° 568 depositata il26 aprile 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheLe parti hanno depositato il 15 gennaio 2026 un'istanza congiunta di de-claratoria della cessazione della materia del contendere a spese compen-sate, a seguito di accordo transattivo intervenuto con la controparte.Ritenuto cheLo scrutinio dei motivi di ricorso è precluso dalla definizione bonaria dellacontroversia, di cui i difensori hanno concordemente dato atto.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 11 aprile 2018, n°8980) hanno chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le partidichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un ac-cordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa rego-lata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con con-Numero registro generale 15822/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 16088/2026Data pubblicazione 25/05/2026seguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essen-do la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicatedagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ.

P.Q.Mla Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa integral-mente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]a socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), correntein [OSCURATO:PERSONA]Angelo (PE), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 42, in persona delPresidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 76A54 G482V) del Foro di Pescara, ed elet-tivamente domiciliata, con il proprio procuratore e difensore presso il Dott.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 30, in vir-tù di procura speciale in calce al ricorso; ai fini delle comunicazioni e dellenotificazioni si indicano i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronicacertificata [OSCURATO:EMAIL] e tele[OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] di Pescara (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), cor-rente in Pescara, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.45, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappre-Numero registro generale 15822/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 16088/2026Data pubblicazione 25/05/2026sentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 67H20L273O) del Foro di Lanciano (CH) con studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 25 - [OSCURATO:TELEFONO], giusta procura speciale del 27.08.2024 in calce al controri-corso e giusta delibera di incarico legale del Direttore Generale dell'A.S.L.di Pescara n. 1229/2024 e domiciliata, ai fini del presente giudizio, pressoil domicilio digitale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] : p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al presente pro-cedimento, comunica che intende ricevere ogni comunicazione e notifica alnumero di [OSCURATO:TELEFONO] ovvero tramite posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n° 568 depositata il26 aprile 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheLe parti hanno depositato il 15 gennaio 2026 un'istanza congiunta di de-claratoria della cessazione della materia del contendere a spese compen-sate, a seguito di accordo transattivo intervenuto con la controparte.Ritenuto cheLo scrutinio dei motivi di ricorso è precluso dalla definizione bonaria dellacontroversia, di cui i difensori hanno concordemente dato atto.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n°8980) hanno chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le partidichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un ac-cordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa rego-lata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con con-Numero registro generale 15822/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 16088/2026Data pubblicazione 25/05/2026seguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essen-do la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicatedagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ. P.Q.Mla Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integral-mente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 16088/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris