CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 dicembre 2022
Cassazione n. 04050/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29315/22 Mandato OSSERVA Visti gli atti e la ordinanza impugnata (revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 24 dicembre 2022; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla irrituale fissazione dell'udienza ex art.127 cod. proc. pen. per la valutazione dei presupposti della revoca della messa alla prova è manifestamente infondato, dal momento che il diritto al contraddittorio sulla revoca di detta modalità alternativa di definizione del processo è stato garantito, peraltro in pubblica udienza, quindi in forme se non altro equivalenti al rito camerale previsto dalla legge; Considerato che il secondo motivo, pur qualificato anche come violazione di legge, attiene in realtà ad un asserito vizio di motivazione in materia ove esso non è consentito, e che dalla lettura dell'ordinanza emerge in ogni caso la sussistenza dei presupposti della revoca; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09