Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 6 settembre 2023
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:283
Testo integrale del provvedimento
62023CO0558_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 aprile 2024 –
[Dramanova] (
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(causa C‑558/23) (
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)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta – Risposta che può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza – Proprietà intellettuale – Atto lesivo dei diritti di proprietà intellettuale – Sanzioni penali e amministrative – Principio di legalità dei reati e delle pene»
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Principio di legalità dei reati e delle pene – Uso non consentito di un marchio nel commercio – Normativa nazionale che qualifica la stessa condotta come reato e come illecito amministrativo – Violazione descritta in termini identici nella legge penale e nella legge sui marchi – Assenza di criteri di delimitazione – Ammissibilità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1)
(v. punti 38‑40, dispositivo 2)
Dispositivo
1)
Le questioni prima e seconda della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria), con decisione del 6 settembre 2023, sono manifestamente irricevibili.
2)
L’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che:
il principio di legalità dei reati e delle pene non osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di uso nel commercio di un marchio senza il consenso del titolare del diritto esclusivo su tale marchio, che la stessa condotta possa essere qualificata sia come illecito amministrativo sia come reato, senza contenere criteri che permettano di distinguere l’illecito amministrativo dal reato, dato che gli elementi costitutivi dell’uno e dell’altro sono descritti in termini identici nel codice penale e nella legge sui marchi.
(
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) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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GU C 644 del 13.11.2023
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