CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 05438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 21/01/2022 dalla Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la confisca; lette le conclusioni presentate dal difensore delle parti civili, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che chiede la conferma della sentenza impugnata; lette le conclusioni presentate dal difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21 gennaio 2022, la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Potenza, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 12.000 euro di ammenda, disponendo inoltre la demolizione dell'opera abusiva, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ordinato la confisca del precisato manufatto. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietario di un immobile sito in zona B1-1, aveva realizzato, in presenza di un permesso di costruire illegittimo, un parcheggio fuori terra per un terzo, costituente nuovo volume urbanistico, in contrasto con quanto disposto dal P.R.G. del Comune e dell'art. 9 n. 122 del 1989 (c.d. "legge Tognoli"), in zona assimilata a zona sottoposta a vincolo storico. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo. Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen, 240 cod. pen. e 44 d.P.R. 380/2001, avuto riguardo alla erronea applicazione della confisca. Si rileva che la Corte di appello ha disposto la confisca dell'opera realizzata in violazione dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001, siccome questo prevede l'applicabilità della confisca senza condanna solo per il reato di lottizzazione abusiva, e non per le altre ipotesi contravvenzionali disciplinate nell'art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. 380/2001. Si rappresenta che, nel caso di specie, la contestazione a carico del ricorrente è stata formulata con riguardo all'art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. 380/2001, perché relativa alla realizzazione abusiva di un parcheggio fuori terra per un terzo, eseguito sulla base di un permesso di costruire illegittimo in zona sottoposta a vincolo storico, ma non certo perché era ravvisabile una lottizzazione abusiva. Si osserva che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può essere disposta la confisca del manufatto abusivo a seguito di sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione relativamente alle contravvenzioni previste dall'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, diverse dalla lottizzazione abusiva. 3. Il ricorso è fondato. Come si evince dalla stessa sentenza impugnata, il fatto ritenuto accertato dai giudici di merito, e per il quale è stata pronunciata in appello sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione, non consiste in una lottizzazione abusiva, e la qualificazione dello stesso a norma dell'art. 44, comma 7 1, lett. c), d.P.R. 380/2001 è determinata dall'essere stato l'intervento edilizio abusivo commesso in zona sottoposta a vincolo storico. Ciò posto, costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in forza del quale in materia edilizia non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, del manufatto abusivo a seguito di condanna per le contravvenzioni previste dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 diverse dalla lottizzazione abusiva, in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito e che sia idonea ad elidere gli effetti del reato (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 18166 del 18/03/2021, Bucarelli, Rv. 281295-01, nonché Sez. 3, n. 4965 del 28/11/2007, dep. 2008, Irti, Rv. 238781-01). 4. Essendo il ricorso fondato, lo stesso deve essere accolto, e, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione che dispone la confisca, statuizione che deve essere eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente