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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 1994

Cassazione n. 05769/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1955 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 02/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 20/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 642 CP.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge per genericità della procura della parte civile a sporgere querela e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

I ricorsi sono inammissibili.

I poteri di rappresentanza al querelante sono stati attribuiti con apposito verbale del cda della compagnia assicurativa e la procura non risulta generica.

Sul punto la motivazione della Corte di merito è conforme ai principi di diritto (Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288.

Quanto agli altri motivi, i ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati su ragioni che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso in esame, quanto al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (per il solo [OSCURATO:PERSONA]), i ricorsi non tengono conto delle valutazioni di merito contenute a fg. 2 della sentenza impugnata.

Tanto assorbe quanto contenuto nella memoria di [OSCURATO:PERSONA].

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] (.7, i fA Il Presidente C' y't f : i7t1A 18 F 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1955 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 02/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 20/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 642 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge per genericità della procura della parte civile a sporgere querela e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono inammissibili. I poteri di rappresentanza al querelante sono stati attribuiti con apposito verbale del cda della compagnia assicurativa e la procura non risulta generica. Sul punto la motivazione della Corte di merito è conforme ai principi di diritto (Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288. Quanto agli altri motivi, i ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati su ragioni che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, quanto al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (per il solo [OSCURATO:PERSONA]), i ricorsi non tengono conto delle valutazioni di merito contenute a fg. 2 della sentenza impugnata. Tanto assorbe quanto contenuto nella memoria di [OSCURATO:PERSONA]. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] (.7, i fA Il Presidente C' y't f : i7t1A 18 F 20
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