CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21132/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 settembre 2023, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato l'inammissibilità, per tardività, dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui, il 22 dicembre 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi lo ha dichiarato colpevole dei reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e gli ha applicato la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di tre anni e quattro mesi di reclusione e 8.000 euro di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione — seguito da atto contenente motivi nuovi — affidato ad un'unica doglianza, con il quale lamenta violazione di legge per avere il giudice di merito indebitamente ritenuto la tardività dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha emesso sentenza di condanna, nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] il 22 dicembre 2022 e depositato la motivazione entro il termine di novanta giorni fissato in dispositivo, che è scaduto il 22 marzo 2023. L'atto di appello avrebbe dovuto essere depositato, entro il termine di quarantacinque giorni, ai sensi dell'art. 585, commi 1, lett c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., ovvero entro il 6 maggio 2023. La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul postulato che l'atto di impugnazione fosse stato inviato, a mezzo PEC, in data 8 maggio 2023, cioè tardivamente: tanto ha fatto in ossequio all'annotazione sottoscritta dal funzionario di cancelleria dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, presso il quale l'atto venne recapitato. Il ricorrente ha, tuttavia, dimostrato — con il conforto della dichiarazione resa dal direttore amministrativo della cancelleria dell'ufficio giudiziario interessato ed allegata, in uno alla prova della consegna e dell'accettazione del messaggio contenente l'atto di appello, al libello introduttivo del presente giudizio — che l'atto, sottoscritto digitalmente e corredato da procura speciale dell'imputato, è, invece, pervenuto all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionalmente deputato a ricevere, tra l'altro, le impugnazioni ([OSCURATO:EMAIL] ) alle ore 19:14 di venerdì 5 maggio 2023 ed è stato, quindi, trasmesso alla cancelleria dell'ufficio Giudice per le indagini preliminari che, il successivo lunedì 8 maggio 2023, ne ha certificato la ricezione che, però era avvenuta tre giorni prima. Lo sfalsamento tra la data di presentazione dell'impugnazione e quella della certificazione ha, dunque, determinato un involontario corto circuito comunicativo che ha indotto in errore il giudice di appello. Se si considera, ulteriormente, che la modalità di deposito — mediante trasmissione, a mezzo PEC, da parte del difensore e con sottoscrizione digitale, all'indirizzo dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato — prescelta da Siliberto era, al tempo, consentita, in via transitoria, dall'art. 87 -bis d.l. 10 ottobre 2022, n. 150, non resta che disporre, in conclusione, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l