Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34506/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che, confermando condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è indeducibile per genericità, in quanto non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato e perché non dedotto, specificamente, con l'atto di appello proposto dagli imputati; e, per costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 2 n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA]. 289470) è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che, confermando condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è indeducibile per genericità, in quanto non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato e perché non dedotto, specificamente, con l'atto di appello proposto dagli imputati; e, per costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 2 n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA]. 289470) è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34506/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris