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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 00703/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19706/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25323/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, giacché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che, infatti, il giudice stesso ha plausibilmente derivato l’assenza del nesso di ideazione comune tra il reato associativo e quello successivo di violenza privata dall’intervenuta esclusione, in cognizione, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., in un contesto in cui non è neppure dimostrato l’imprescindibile e preliminare presupposto (v., da ultimo, Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369-01) [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 703/2025 Roma, lì, 08/01/2025 dell’effettiva programmazione del reato-fine già nel momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio criminale; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19706/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25323/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, giacché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che, infatti, il giudice stesso ha plausibilmente derivato l’assenza del nesso di ideazione comune tra il reato associativo e quello successivo di violenza privata dall’intervenuta esclusione, in cognizione, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., in un contesto in cui non è neppure dimostrato l’imprescindibile e preliminare presupposto (v., da ultimo, Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369-01) [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 703/2025 Roma, lì, 08/01/2025 dell’effettiva programmazione del reato-fine già nel momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio criminale; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00703/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris