CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13927/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta l'istanza di rinvio avanzata dal difensore sul presupposto della pendenza di trattative e ritenuta la stessa non meritevole di accoglimento, a fronte della genericità della richiesta e della mancata presa di posizione della parte civile; osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato poiché solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante de qua, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685- 01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01), mentre, nel caso di specie, la Corte territoriale ha indicato l'entità non modesta del danno patrimoniale e le ulteriori conseguenze pregiudizievoli arrecate dalla condotta truffaldina del ricorrente alla persona offesa (p. 4); che anche il secondo motivo di ricorso, in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il giudice di merito - cfr. pp. 4-5 - ha adeguatamente esposto le sue valutazioni in ordine alla congruità ed equità della pena irrogata e al diniego delle suddette diminuenti in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132-133 cod. pen., evidenziando l'offensività della condotta, l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), i precedenti penali anche specifici (cfr., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci