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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 00738/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; !etto i` ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in !- .1a7_1-7;ne ai tratti costitutivi, anche soggettivi, della calunnia imputata al ricorrente (si veda il decisivo riferimento alla scrittura privata del febbraio 2014 sottoscritta dal prevenuto e i puntuali rilievi logici contenuti a supporto di tale emergenza probatoria sviluppati in via araomentativa alla pagina 4 della decisione gravata), e per altro verso, in ordine alla misura della pena, appare riarcatamente inconferente ( considerata l'attestazione della san:ione irrogata nel minimo edittale e le generiche riconosciute nella loro massima espansione); evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese :):-ote3f-i;uP

I. P della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; !etto i` ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in !- .1a7_1-7;ne ai tratti costitutivi, anche soggettivi, della calunnia imputata al ricorrente (si veda il decisivo riferimento alla scrittura privata del febbraio 2014 sottoscritta dal prevenuto e i puntuali rilievi logici contenuti a supporto di tale emergenza probatoria sviluppati in via araomentativa alla pagina 4 della decisione gravata), e per altro verso, in ordine alla misura della pena, appare riarcatamente inconferente ( considerata l'attestazione della san:ione irrogata nel minimo edittale e le generiche riconosciute nella loro massima espansione); evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese :):-ote3f-i;uP I. P della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 00738/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris