CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03315/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 11786/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., difesa dall’avvocatoGiorgio Franciosa; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].r.l., difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6188 /201 9 del 3/10/2018. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La subappaltantee committente Borelli proponeva dinanzi al Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Anzio, nei confronti della subappaltatrice An- zio Ecorecuperi, opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento di € 8.780 a titolo di corrispettivo.L’opponente eccepiva preliminarmente l’incompe- tenza territoriale del giudice adito sulla base di una clausola di deroga della competenza legislativa (in favore del Tribunale di Roma), contenuta negli ordini di acquisto. Nel merito la Borelli contestava il debito, in parte perché già saldato, in parte perché i lavori non erano stati eseguiti a regola d’arte 2di 6 – 11786/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. e proponeva convenzionale risarcitoria nell’ammontare pari a € 10.000. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivoe condannava peraltro la subappal- tante Borelli al pagamento di € 5.040 (rigettando il resto), nonché alle spese processuali (compensate per metà). In secondo grado, rigettato l’appello principale della subappaltante Borelli, veniva accolto parzialmente quello incidentaledella [OSCURATO:PERSONA] (con un aumento di € 1,94 della cifra da corrispondere a titolo di interessi). Ricorre in cassazione la subappaltante Borelli con tre motivi di ricorso. Resiste la subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo (p. 6) la subappaltante Borelli censura che sia stata disconosciuta la validità ex art. 29 c.p.c. della clausola di deroga della competenza territoriale. Si deduce la violazione degli artt. 18, 19, 20 e 637 c.p.c. nonché la falsa applicazione degli artt. 1341, 1342 c.c. e dell’art. 29 c.p.c., dell'art. 1182 c.c. circa il luogo dell'adempimento, in relazione all'art.637 c.p.c. In particolare, si fa valere che tale clausola non può essere equi- parata né alle condizioni generali di contratto ex art. 1341 c.c., né al con- tratto concluso mediante moduli o formulari con la conseguenza dell’inap- plicabilità di tali norme sostanziali ai fini del giudizio di validità formale della clausola. Così come si ritiene erronea l’equiparazione tra l’art. 1182 co. 3 c.c. circa il luogo del pagamento presso il domicilio del creditore e l’art. 637 c.p.c. che individua il giudice competente per l’ingiunzione di pagamento in quello che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria (che sarebbe il Tribunale di Roma, in relazione alla sede della debitrice su- bappaltante Borelli). Il primo motivo non è fondato. Come accertato in sede di merito, la clausola di cui si discute prevede che: «Per qualsiasi controversia sarà competente il Tribunale di Roma»ed è riportata, a stampa, in entrambi gli ordini di acquisto predisposti dalla Borelli e concernenti le due fatture per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha 3di 6 – 11786/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. chiesto l'ingiunzione di pagamento. Acondivisibile avviso della Corte di ap- pello, tale formulazione generica non individua affatto un foro convenzio- nale esclusivo. T ale può ritenersi il foro convenzionale solo quando vi sia una dichiarazione espressa univoca dalla quale risulti la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (cfr. 21010/2020). La conformità della sentenza impugnata a tale principio di diritto, colto nelle sue articolazioni in relazione al caso di specie (così come concretizzate dalla Corte di appello)implica logicamente il rigetto di ogni u lterior e profil o di contestazione della competenza fattovalere dalla ricorrente. Il primo motivo è rigettato. 2. - Il secondo motivo (p. 7) denuncia la violazione dell’art. 1665 co. 4 c.c. per avere la Corte di appello equiparato l’emissione della prima fattura n. 648/2005 ad accettazione tacita dei lavori pattuiti inter partes, mentre era previsto che l’emissione della fattura fosse subordinata all’autorizza- zione della stazione appaltante (cioè l’Istituto religioso), senza prescindere dal sopralluogo del direttore dei lavori, l'architetto [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui seguiva una lettera di contestazionedi inadempimento dei lavori ricevuta dalla Borelli, che a sua volta inoltrava ad [OSCURATO:PERSONA] una lettera di contestazione il 19/12/2005. Il secondo motivo non è fondato. Come accertato insede di merito, la subappaltante Borelli ha allegato di aver pagato la fattura n. 620/2005 (€ 3.540) il 23/11/2005, prima della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 5/12/2005, ed ha impugnato la sentenza di primo grado per la condanna al pagamento del creditoresiduo di € 5.040 di cui alla fattura n. 648/2005. Al riguardo la Borelli ha eccepito che l'emissione di tale fattura non era stata autorizzata dal responsabile di commessa così come richiesto dalle condizioni contrattuali e che la corretta esecuzione della verniciatura delle serrande era stata tempestivamente 4di 6 – 11786/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. contestata nel dicembre 2005, trattandosi di vizi che si sono manifestati solo con l’abbassamento delle temperature dovuto all’arrivo della stagione invernale e le piogge. In realtà –come condivisibilmente argomenta la Corte di appello – una clausola che la fattura può essere emessa solo previ o nulla osta specific o rilasciato dal responsabile principale d ella commessa è in efficac e qualora (come constatato nel caso di specie) non sia stata sottoscritta espressa- mente dalsubappaltatore ex artt. 1341 co. 2 e 1342 c.c. In secondo luogo, la Corte di appello ha accertato che la fattura n. 648/2005 non è stata re- spinta dalla subappaltante Borelli a conferma dell'avvenuta consegna in quella data, senza riserve, del lavoro eseguito. Il giudizio d’infondatezza del secondo motivo, che giàè avviato dalla con- formità della sentenza impugnata al principio di diritto appena menzionato, è rafforzato dagli ulterior i rilievi che, rispetto alla emissione di tale fattura alla fine di luglio 2005, è tardiva la contestazione inviata per la prima volta il 19/12/2005, dopo più solleciti di pagamento e la notificazione del decreto ingiuntivo, non solo perché l’allegazione della Borelli che il vizio si è mani- festato con il passaggio alla stagione fredda è stata ritenuta poco verosi- mile, ma anche perché la lettera di contestazione, inviata dal direttore dei lavori dopo il sopralluogo dell’inizio di dicembre, faceva riferimento a pre- cedenti contestazioni. Il secondo motivo è rigettato. 3. -Il terzo motivo (p. 8) denuncia la violazione degli artt. 645, 654 c.p.c. in riferimento agli artt. 2049 e 2946 c.c. per avere la Corte di appello da un lato richiamatol'art. 653 c.p.c., dall’altro confermato di fatto il decreto in- giuntivo opposto sia per quanto concerne l'originario importo residuo di € 5.040 a debito della Borelli, con addebito all'appellante degli interessi legali con condanna alla rifusione delle spese del giudizio di appello. Il terzo motivo non è fondato. 5di 6 – 11786/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Nel suo impianto, il motivo sottovaluta che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ha un duplice oggetto: da un lato, i requisiti di validità del decreto ingiuntivo; dall’altro lato, l’accertamento del credito azionato con il ricorso per ingiunzione, per cui la revoca del decreto ingiuntivo in risposta al primo profilo può ben accoppiarsi, in risposta al secondo profilo, ad una condanna al pagamento di una somma anche di importo identico a quello ingiunto (senza contraddizione alcuna). Parimenti, con riferimento alle spese, la sentenza emanata all’esito del giudizio di opposizione si sosti- tuisce al provvedimento monitorio. Pertanto, è immune da vizi sia il capo che ha liquidato globalmente (sia per la fase monitoria, che per quella dell’opposizione) le spese processuali, sia quello relativo agli interessi per il ritardato pagamento, fermo rimanendo l’accertamento di merito che il pa- gamento parziale di € 3.540 è stato effettuato dall'appellante Borelli in data 23/11/2005, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il terzo motivo è rigettato. 4. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.400, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. 6di 6 – 11786/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad ope