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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 16519/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Littorio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/04/2021 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato il 11/12/2012, dal G.i.p. del Tribunale di Noia, con la quale - per quel che qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] Littorio erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di ricettazione, illecita detenzione e alterazione di un fucile, loro ascritti in concorso.

In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di illecita detenzione e alterazione dell'arma, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto.

2. Ricorrono per cassazione con unico atto gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione anche del reato di ricettazione, prescrittosi già prima della emissione della sentenza d'appello.

Al riguardo, la difesa evidenzia che la denuncia di furto del fucile risale al 2009, risultando irrilevante - in assenza di elementi idonei a comprovare il momento consumativo - che il reato sia stato accertato solo nel 2012.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, condividendo le osservazioni difensive.

4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore dei ricorrenti insiste per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.

1.1. Occorre premettere che, come è noto, il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. ha natura istantanea e si consuma quindi «L.] nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa [...1» (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969 - 01), momento dal quale decorre, di conseguenza, il termine di prescrizione ex art. 158 cod. pen.

Laddove, tuttavia, non vi siano elementi idonei a comprovare in modo certo la data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, «ai fini del calcolo del termine di prescrizione [...] il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto» (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 - 01; nello stesso senso si veda anche Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480 - 01, citata dal ricorrente).

Nel caso di specie, mancando qualsiasi indicazione circa il momento di avvenuta ricezione del fucile oggetto di ricettazione, in ossequio alla giurisprudenza sopra citata, il dies a quo della prescrizione deve essere individuato in prossimità della data in cui TONDI Raffaele aveva denunciato il furto dello stesso - reato presupposto della ricettazione - e cioè in prossimità del 17/02/2009, non potendosi di contro dare rilevanza a questi fini — come ha invece erroneamente fatto la Corte d'Appello di Napoli - alla data di accertamento dei fatti, e cioè al 26/05/2012.

Alla luce di quanto detto e tenuto conto del massimo edittale della pena previsto dall'art. 648 cod. pen., aumentato di un quarto ex art. 161 cod. pen., il reato di cui al capo 3), in assenza di cause di sospensione, si è prescritto in data prossima al 17/02/2019 e quindi anteriormente alla emissione della sentenza di appello, avvenuta il 09/04/2021.

I ricorsi degli imputati, articolati su tale unica questione, devono pertanto essere accolti: la consolidata giurisprudenza di legittimità è, infatti, ormai concorde nell'affermare che «è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

2. In ragione di quanto sopra esposto, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato agli odierni ricorrenti si è estinto per prescrizione anteriormente alla data di emissione della sentenza di secondo grado.

P .Q.11n1.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 2 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] lier estensore Il Presidente / Vittorio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Littorio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/04/2021 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato il 11/12/2012, dal G.i.p. del Tribunale di Noia, con la quale - per quel che qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] Littorio erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di ricettazione, illecita detenzione e alterazione di un fucile, loro ascritti in concorso. In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di illecita detenzione e alterazione dell'arma, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto. 2. Ricorrono per cassazione con unico atto gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione anche del reato di ricettazione, prescrittosi già prima della emissione della sentenza d'appello. Al riguardo, la difesa evidenzia che la denuncia di furto del fucile risale al 2009, risultando irrilevante - in assenza di elementi idonei a comprovare il momento consumativo - che il reato sia stato accertato solo nel 2012. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, condividendo le osservazioni difensive. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore dei ricorrenti insiste per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento. 1.1. Occorre premettere che, come è noto, il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. ha natura istantanea e si consuma quindi «L.] nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa [...1» (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969 - 01), momento dal quale decorre, di conseguenza, il termine di prescrizione ex art. 158 cod. pen. Laddove, tuttavia, non vi siano elementi idonei a comprovare in modo certo la data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, «ai fini del calcolo del termine di prescrizione [...] il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto» (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 - 01; nello stesso senso si veda anche Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480 - 01, citata dal ricorrente). Nel caso di specie, mancando qualsiasi indicazione circa il momento di avvenuta ricezione del fucile oggetto di ricettazione, in ossequio alla giurisprudenza sopra citata, il dies a quo della prescrizione deve essere individuato in prossimità della data in cui TONDI Raffaele aveva denunciato il furto dello stesso - reato presupposto della ricettazione - e cioè in prossimità del 17/02/2009, non potendosi di contro dare rilevanza a questi fini — come ha invece erroneamente fatto la Corte d'Appello di Napoli - alla data di accertamento dei fatti, e cioè al 26/05/2012. Alla luce di quanto detto e tenuto conto del massimo edittale della pena previsto dall'art. 648 cod. pen., aumentato di un quarto ex art. 161 cod. pen., il reato di cui al capo 3), in assenza di cause di sospensione, si è prescritto in data prossima al 17/02/2019 e quindi anteriormente alla emissione della sentenza di appello, avvenuta il 09/04/2021. I ricorsi degli imputati, articolati su tale unica questione, devono pertanto essere accolti: la consolidata giurisprudenza di legittimità è, infatti, ormai concorde nell'affermare che «è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). 2. In ragione di quanto sopra esposto, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato agli odierni ricorrenti si è estinto per prescrizione anteriormente alla data di emissione della sentenza di secondo grado. P .Q.11n1. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 2 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] lier estensore Il Presidente / Vittorio