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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 settembre 2022

Cassazione n. 00196/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 febbraio 2022, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto di generi alimentari.

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo, con il quale è denunziata carenza motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza della attenuanti generiche sulla contestata recidiva.

La difesa, mediante l'atto di appello, poneva a sostegno della richiesta elementi non valorizzati dal giudice di primo grado quali la condizione di alcolismo, lo stato di indigenza e la disabilità dell'imputato, sui quali però la Corte ha omesso di confrontarsi.Inoltre, ci si duole della diminuzione sanzionatoria di un terzo operata in forza dell'art.56 cod. pen. invece della più favorevole riduzione della metà, osservando come l'imputato, una volta fermato, aveva consegnato immediatamente i generi alimentari perfettamente integri. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nella sentenza impugnata, a fronte dei motivi di appello sui profili della richiesta del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata, nonché sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha risposto con sintetiche ma esaustive argomentazioni (pag. 4 della sentenza), dando conto del percorso logico seguito per rigettare le richieste dell'imputato.

Va, peraltro, evidenziato che il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Né è consentito in sede di legittimità il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie l'onere argomentativo nei termini rappresentati è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

3. In ragione di tali rilievi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il, 3 settembre 2022 Il conigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto di generi alimentari. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo, con il quale è denunziata carenza motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza della attenuanti generiche sulla contestata recidiva. La difesa, mediante l'atto di appello, poneva a sostegno della richiesta elementi non valorizzati dal giudice di primo grado quali la condizione di alcolismo, lo stato di indigenza e la disabilità dell'imputato, sui quali però la Corte ha omesso di confrontarsi.Inoltre, ci si duole della diminuzione sanzionatoria di un terzo operata in forza dell'art.56 cod. pen. invece della più favorevole riduzione della metà, osservando come l'imputato, una volta fermato, aveva consegnato immediatamente i generi alimentari perfettamente integri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella sentenza impugnata, a fronte dei motivi di appello sui profili della richiesta del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata, nonché sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha risposto con sintetiche ma esaustive argomentazioni (pag. 4 della sentenza), dando conto del percorso logico seguito per rigettare le richieste dell'imputato. Va, peraltro, evidenziato che il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Né è consentito in sede di legittimità il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo nei termini rappresentati è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. 3. In ragione di tali rilievi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il, 3 settembre 2022 Il conigliere es
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