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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27243/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo lombardo, in data 5.11.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di ricettazione e truffa e la aveva di conseguenza condanna alla pena stimata equa e di giustizia;

2. ricorre per cassazione il difensore della Calabrese lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla violazione degli artt. 648 e 712 cod. pen.: segnala che nel caso di specie l'oggetto ricevuto era un assegno dall'importo modestissimo che la ricorrente si era direttamente intestata con ciò denunziando un atteggiamento incompatibile con il dolo del delitto ricorrendo, semmai, le condizioni per ritenere il reato contravvenzionale.

3. Il ricorso è inammissibile poiché ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame non essendosi confrontato con le argomentazioni spese dalla Corte di Appello che ha correttamente spiegato che "trattandosi di assegno non trasferibile e, dunque, destinato al solo primo prenditore, ne deriva che l'imputata, unica beneficiaria dell'importo incassato sul conto corrente a sé intestato, consapevolmente lo abbia ricevuto senza causa ed alterato nel destinatario" trattandosi, perciò, di un comportamento "... doloso che non lascia spazio alla contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen." (cfr., pag. 4 della sentenza in verifica).

La sentenza impugnata è perciò assolutamente coerente con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. è di natura colposa e deve ritenersi sussistente ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (cfr., Cass. Pen., 2, 7.10.2015 n. 43.929, Calvisi; Cass. Pen., 2, 11.11.2016 n. 51.056, [OSCURATO:PERSONA]); è stato anche chiarito che "è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. tutte le volte che non venga accertata la legittima provenienza delle cose che si acquistano da persone che non esercitano legittimamente il commercio e che, perciò, offrano motivo di dubitare della legittima provenienza della merce» (Cass. Sez., 6, 25.1.1979 n. 3.421, Braunhofer).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delbricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo lombardo, in data 5.11.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di ricettazione e truffa e la aveva di conseguenza condanna alla pena stimata equa e di giustizia; 2. ricorre per cassazione il difensore della Calabrese lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla violazione degli artt. 648 e 712 cod. pen.: segnala che nel caso di specie l'oggetto ricevuto era un assegno dall'importo modestissimo che la ricorrente si era direttamente intestata con ciò denunziando un atteggiamento incompatibile con il dolo del delitto ricorrendo, semmai, le condizioni per ritenere il reato contravvenzionale. 3. Il ricorso è inammissibile poiché ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame non essendosi confrontato con le argomentazioni spese dalla Corte di Appello che ha correttamente spiegato che "trattandosi di assegno non trasferibile e, dunque, destinato al solo primo prenditore, ne deriva che l'imputata, unica beneficiaria dell'importo incassato sul conto corrente a sé intestato, consapevolmente lo abbia ricevuto senza causa ed alterato nel destinatario" trattandosi, perciò, di un comportamento "... doloso che non lascia spazio alla contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen." (cfr., pag. 4 della sentenza in verifica). La sentenza impugnata è perciò assolutamente coerente con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. è di natura colposa e deve ritenersi sussistente ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (cfr., Cass. Pen., 2, 7.10.2015 n. 43.929, Calvisi; Cass. Pen., 2, 11.11.2016 n. 51.056, [OSCURATO:PERSONA]); è stato anche chiarito che "è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. tutte le volte che non venga accertata la legittima provenienza delle cose che si acquistano da persone che non esercitano legittimamente il commercio e che, perciò, offrano motivo di dubitare della legittima provenienza della merce» (Cass. Sez., 6, 25.1.1979 n. 3.421, Braunhofer). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delbricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così
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