CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste dei difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 9 novembre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di falso ideologico in testamento pubblico e, applicata l'aggravante prevista dall'art. 476, secondo comma, cod. pen., lo ha condannato alla pena di giustizia con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, :iichiarando altresì la falsità del documento. La Corte di appello ha applicato le circostanze attenuanti generiche e ha ridotto la pena. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, in qualità di notaio, nella redazione di un testamento pubblico, falsamente attestato la presenza di una delle testimoni, [OSCURATO:PERSONA], in realtà assente. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 391-bis, comma 6, cod. proc. pen. e la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al difensore delle persone offese senza i previ avvertimenti di cui all'art. 391-bis, comma 3, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con la quale la relativa eccezione è stata rigettata dalla Corte di appello. 2.1.1. Le dichiarazioni suddette erano state rese al difensore delle parti offese e da queste allegate all'esposto da cui aveva tratto origine il procedimento penale e poi utilizzate dal giudice per le indagini preliminari ai fini della sua decisione. L'art. 391-ter cod. proc. pen. esige l'osservanza di determinate forme per documentare le dichiarazioni da lui ricevute in sede di indagini difensive e il loro mancato rispetto comporta la inutilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 391-bis, comma 6, cod. proc. pen.. Dall'esame degli atti emerge chiaramente che le dichiarazioni sono state rese non per effetto di un'autonoma iniziativa delle due propalanti, ma a seguito di una specifica sollecitazione proveniente dal difensore la cui iniziativa doveva essere ricondotta al modello legale di cui all'art. 391-bis, comma 2, cod. proc. pen.. Neppure, sostiene il ricorrente, può applicarsi il principio, affermato da questa Corte di cassazione in tema di indagini difensive, secondo il quale è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391-nonies, cod. proc. pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Rv. 275286), poiché nel caso di specie le dichiarazioni sono state assunte da un difensore e non da un investigatore privato. Diversamente ragionando si lascerebbe al difensore la facoltà di scegliere se esporsi o meno alla responsabilità disciplinare prevista dall'art. 391-bis, comma 6, cod. proc. pen.. Neppure può sostenersi che l'art. 391-nonies cod. proc. pen. attribuisca indifferentemente al difensore o all'investigatore una mera facoltà, nello svolgimento di attività investigativa prima che sia stata acquisita la notitia criminis, di seguire le formalità previste dagli artt. 391-bis e ss. cod. proc. pen.. Esso, sostiene il ricorrente, deve essere inteso nel senso che attribuisce al difensore la facoltà di svolgere attività investigativa anche prima dell'inizio del procedimento penale, ma ove intenda avvalersi di tale facoltà al fine di ricercare elementi di reità, il difensore è tenuto a rispettare le formalità previste da tali disposizioni. Nel caso di specie le dichiarazioni assunte dal difensore delle persone offese sono inutilizzabili in quanto non precedute dagli avvertimenti di cui al comma 3 dell'art. 391-bis cod. proc. pen.. 2.1.2. La Corte di appello aveva asserito che le dichiarazioni suddette non avevano assunto il valore proprio di indagini difensive, atteso che tale valore neppure era stato ad esse attribuito dal Giudice per le indagini preliminari, che non aveva utilizzato le suddette dichiarazioni ai fini della decisione. Tale assunto, sostiene il ricorrente, è illogico perché fa dipendere il valore di un atto dalla volontà del giudice; inoltre, è contraddittorio perché in un punto della motivazione le dichiarazioni suddette vengono definite quali prove. Inoltre, le suddette dichiarazioni costituivano la premessa logico- giustificativa del successivo provvedimento di integrazione probatoria disposta ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 391-bis, comma 6, cod. proc. pen. e la inutilizzabilità della deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] perché assunta in violazione del principio di c.d. «non sostituibilità», nonché la manifesta illogicità della motivazione con la quale la relativa eccezione è stata rigettata dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva disposto, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., l'esame della teste [OSCURATO:PERSONA] al quale il difensore dell'imputato si era opposto invocando il principio, affermato da questa Corte di cassazione, secondo il quale è affetto da inutilizzabilità alternativa il mezzo di prova funzionalmente preordinato ad acquisire, dalla medesima o da altra fonte, lo stesso contenuto informativo di una prova inutilizzabile per violazione di un divieto.Per tale ragione anche la deposizione della teste era inutilizzabile, perché volto a neutralizzare gli effetti della sanzione processuale che avrebbe dovuto colpire l'atto di investigazione difensiva affetto dalla mancanza degli avvisi prescritti dall'art. 391-bis, comma 3, cod. proc. pen.. Peraltro, la stessa Corte di appello affermava che il Giudice di primo grado aveva ritenuto genuine e credibili le dichiarazioni della Cerati «così come confermate nel corso dell'esame testimoniale», così dando implicitamente atto dell'utilizzazione delle iniziali dichiarazioni. Evidenzia altresì che, laddove le dichiarazioni rese al difensore dalla Cerati e da [OSCURATO:PERSONA] e la deposizione testimoniale della Cerati fossero dichiarate inutilizzabili, si perverrebbe ad una decisione assolutoria. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contradditl:orietà e manifesta illogicità della motivazione del rigetto della richiesta di disporre perizia grafologica onde accertare la autenticità della sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] apposta al testamento. La Corte di appello ha rigettato l'istanza osservando che non era possibile svolgere l'attività peritale trattandosi di scritto assolutamente inidoneo alla comparazione, in quanto obiettivamente e pacificamente eccentrico rispetto alla grafia della Gavetti, ma in tal modo essa era giunta ad affermare proprio quello che la perizia avrebbe dovuto accertare. Inoltre, la Corte aveva affermato che trattavasi di attività istruttoria inutile, poiché non si poteva escludere che la Gavetti avesse sottoscritto il testamento in un momento successivo alla sua redazione, ma tale argomento era incongruo rispetto alle finalità dell'accertamento. Anche laddove la Gavetti avesse sottoscritto il testamento in un momento successivo, ciò non escludeva la sua presenza alla lettura del testamento. Era ben possibile che la Gavetti avesse assistito alla lettura delle disposizioni testamentarie ed avesse firmato il testamento dopo che la Cerati era già uscita dalla stanza, come dichiarato dalla stessa Gavetti e dal notaio. La perizia era necessaria non tanto per accertare la autenticità della firma della Gavetti, ma per verificare il contenuto della sua deposizione che avrebbe assunto rilevanza decisiva ove riscontrata dalla perizia. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha attribuito rilevanza probatoria alla minuta del testamento precompilata dalla Gavetti. La Corte di appello ha sostenuto che, poiché nella minuta non erano stati inseriti i dati del secondo testimone, doveva ritenersi che le parti lasciate in bianco sarebbero state compilate in un secondo momento perché inizialmente vi era incertezza sull'identità di tale testimone; conseguentemente l'inserimento dei dati della Gavetti era avvenuto dopo la compilazione del testamento, a seguito del mancato reperimento in loco di altra persona disponibile. Il significato della minuta era stato travisato, atteso che essa non provava affatto che la Gavetti fosse stata assente alla redazione del testamento. La motivazione era illogica anche perché non spiegava le ragioni per le quali la individuazione del secondo testimone sarebbe dovuta avvenire dopo, anziché prima della redazione del testamento. 3. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire a questa Corte di cassazione una memoria contenente motivi nuovi con il quale sostanzialmente ribadisce il contenuto del ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Il principio dell'invalidità derivata previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento alla inutilizzabilità, sicché la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla (Sez. 6, n. 5457 del 12/09/2018, dep. 2019, Cosentino, Rv. 275029). Deve allora osservarsi che, come evidenziato anche dai giudici di secondo grado, ai fini della decisione il Giudice per le indagini preliminari ha utilizzato le deposizioni delle testimoni Cerati e Bandini e non le dichiarazioni da esse rese al difensore delle persone offese prima dell'inizio del procedimento. Peraltro, non operando in tema di inutilizzabilità il principio della propagazione previsto, invece, per la materia delle nullità, la sanzione processuale della inutilizzabilità rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide sulle altre risultanze probatorie, pur se ad esse collegate (Sez. 1, n. 45550 del 29/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265285). Ne consegue che, anche laddove si aderisse alla tesi difensiva in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive, questa non potrebbe riverberarsi sulla utilizzabilità delle deposizioni testimoniali e sulla validità della decisione della sentenza impugnata in questa sede, in quanto non opera in materia di inutilizzabilità il principio, previsto per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo.2. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069). Lo stesso ricorrente ammette nel suo motivo che la integrazione probatoria sarebbe esclusivamente finalizzata alla valutazione in ordine all'attendibilità di una testimone e che, pertanto, non ricorre quella assoluta necessità che costituiva un presupposto indispensabile per l'accoglimento della sua istanza. 3. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente inammissibile. Deve osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della prova quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della prova medesima (vedi Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 2018, Granchi, Rv. 272406, in tema di prova dichiarativa). Il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, IRv. 250133). Nel caso di specie il ricorrente si duole non dell'erronea percezione del contenuto del documento, ma della erronea valutazione del rilievo probatorio del documento, che è questione attinente al merito del processo. P.Q.M. Rig