CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver detenuto, a fini di cessione a terzi, gr. 97 di hashish condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, affidandolo ad un solo motivo con cui deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 533, comma 1, e 530, comma 2, cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di prova del principio attivo e della quantificazione della sostanza stupefacente. 3. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo la censura é riproduttiva di analoga doglianza mossa con l'atto d'appello senza un adeguato confronto con le statuizioni rese dai giudici di appello sul punto. Inoltre la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero dell'e dosi ricavabili), lè modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità, meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Rv. 260991). Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013 ed altro, Rv. 2255726) fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità economica - dell'imputato a in della costituzione di "scorte" per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Rv. 254695). La destinazione della sostanza ad uso personale, come allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Rv. 284842 - 01). Nella specie la Corte di merito ha specificamente valutato che la sostanza di cui l'imputato ha tentato di disfarsi al momento dell'intervento delle forze dell'ordine era hashish per un quantitativo di 97 gr. lordi, da cui erano risultate ricavabili n. 1124 dosi, quantitativo che non rende ipotizzabile un uso personale; inoltre lo stesso era stato visto .scendere per recarsi con un involucro all'ingresso di una palazzina per poi alla vista degli operanti cercare di tornare all'auto e disfarsene. A fronte di tale quadro la Corte di merito ha ritenuto privo di rilievo il mancato rinvenimento di denaro e dei tipici strumenti utilizzati per il dosaggio ed il confezionamento della sostanza. 4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P P.Q.MMari [OSCURATO:PERSONA] IL O 1 Op 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Doti. ssa Kati 'mente 3