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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36943/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 18 maggio 2021, n. 34022, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d'appello di Trento del 13 febbraio 2019.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., l'imputato, che con unico motivo lamenta l'errore di fatto sul non essersi accorta la Suprema Corte che l'avviso di udienza era stato notificato i a difensore (di fiducia) in un momento in cui questi non aveva il patrocinio in quanto sospeso per sanzione disciplinare.

Il difensore chiede anche la sospensione della sentenza contro cui si è presentato il ricorso.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Con memoria depositata il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha ripreso gli argomenti esposti in ricorso aggiungendo che il ricorso è presentato solo da Pedrotti, ma, unica essendo la posizione, esso si dovrebbe estendere anche ai due coimputati giudicati insieme al ricorrente, ed ha insistito per l'accoglimento.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. La difesa del ricorrente ritiene che una (asserita) nulità assoluta, verificatasi nel corso del processo (nel caso in esame, nell'avviso di fissazione udienza davanti alla Suprema Corte) non eccepita a suo tempo dall'odierno difensore che pure era presente in giudizio, né rilevata d'ufficio dalla Suprema Corte, possa essere fatta valere come errore di fatto (della Suprema Corte, non del difensore) che legittima l'utilizzo del rimedio del ricorso straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625- bis cod. proc. pen.

In realtà, già l'affermazione che nel caso in esame si sia verificata una nullità assoluta per effetto dell'invio dell'avviso di udienza al difensore di fiducia, che aveva presentato ricorso per cassazione, ma che nelle more era stato sospeso dall'albo, non è corretta, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che in tali casi non sia configurabile alcuna nullità per difetto di citazione (Sez. 4, Sentenza n. 19172 del 20/04/2016, Zheng, Rv. 266848: "dalla giurisprudenza di questa Corte è possibile trarre il principio generale secondo cui deve pretendersi dalla parte che si rivolga ad un difensore un minimo di diligenza nell'accertarsi che lo stesso possa effettivamente esercitare lo ius postulandi sino a revoca del mandato.

Né integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore la sospensione del difensore dall'albo professionale, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito.

Incombe, infatti, su quest'ultimo, comunque, l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico conferitogli.

In altri termini la parte ha l'onere di provvedere ad una nuova nomina, nel caso in cui il difensore sia deceduto o radiato o sospeso dall'albo.

Già da tanto deriva che, qualora non provveda a detto adempimento, non è configurabile alcuna nullità per difetto di citazione"; conformi Sez. 5, Sentenza n. 7038 del 2011; Sez. 6, Ordinanza n. 18992 del 30/03/2006).

Ma soprattutto è senz'altro non corretto che una tale censura non eccepita, né rilevata nel giudizio a quo, possa essere resuscitata tramite ricorso straordinario, perché con lo strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen. l'errore di fatto deducibile è solo quello che consiste in una errata percezione delle risultanze in atti, e non quello imputabile a valutazioni, e la giurisprudenza di legittimità in fattispecie in cui non vi era in atti una regolare notifica al difensore dell'avviso di cui all'art. 610 cod. proc. pen., ha escluso la sussistenza di un errore di fatto quando dalla sentenza impugnata si evinceva che la Corte aveva desunto "aliunde" la conoscenza legale da parte di questi della data dell'udienza (Sez. 5, Sentenza n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259531, Misuraca).

Si tratta di caso analogo a quello che occupa questo giudizio, in cui nella parte in fatto della sentenza della Quinta sezione contro cui è presentato l'odierno ricorso si dà atto che "pervenivano, infine, in cancelleria, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sia memoria nell'interesse del Pedrotti, con cui si ribadiscono le doglianze già espresse, sia conclusioni, con cui il difensore, nel replicare alle osservazioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso".

L'odierno difensore, quindi, era già stato coinvolto nel giudizio a quo, essendo subentrato già in esso al difensore che aveva presentato il ricorso e che nelle more era stato sospeso dall'albo, e Pedrotti era stato, quindi, regolarmente difeso nel procedimento per cassazione.

La Quinta sezione, quindi, ha valutato, implicitamente ma univocamente, correttamente instaurato il contraddittorio, in quanto il nuovo difensore aveva ottenuto aliunde la conoscenza legale da parte del nuovo difensore della data dell'udienza.

Si tratta di valutazione in diritto sulla sufficienza o meno di tale conoscenza informale a sanare il vizio della notifica, e non di errore percettivo, su cui non è, pertanto, ammesso l'utilizzo del rimedio invocato.

2. L'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata è assorbita dal rigetto dell'istanza principale.

Il rigetto del ricorso rende non necessario provvedere espressamente sull'istanza di estendere gli effetti dell'impugnazione ai coimputati non ricorrenti{ f zci45,, r 444 t-, Wo ICUì 11-t,t-ift codrA,R 30),-;Tomo)

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 maggio 2021, n. 34022, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d'appello di Trento del 13 febbraio 2019. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., l'imputato, che con unico motivo lamenta l'errore di fatto sul non essersi accorta la Suprema Corte che l'avviso di udienza era stato notificato i a difensore (di fiducia) in un momento in cui questi non aveva il patrocinio in quanto sospeso per sanzione disciplinare. Il difensore chiede anche la sospensione della sentenza contro cui si è presentato il ricorso. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria depositata il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha ripreso gli argomenti esposti in ricorso aggiungendo che il ricorso è presentato solo da Pedrotti, ma, unica essendo la posizione, esso si dovrebbe estendere anche ai due coimputati giudicati insieme al ricorrente, ed ha insistito per l'accoglimento. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. La difesa del ricorrente ritiene che una (asserita) nulità assoluta, verificatasi nel corso del processo (nel caso in esame, nell'avviso di fissazione udienza davanti alla Suprema Corte) non eccepita a suo tempo dall'odierno difensore che pure era presente in giudizio, né rilevata d'ufficio dalla Suprema Corte, possa essere fatta valere come errore di fatto (della Suprema Corte, non del difensore) che legittima l'utilizzo del rimedio del ricorso straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625- bis cod. proc. pen. In realtà, già l'affermazione che nel caso in esame si sia verificata una nullità assoluta per effetto dell'invio dell'avviso di udienza al difensore di fiducia, che aveva presentato ricorso per cassazione, ma che nelle more era stato sospeso dall'albo, non è corretta, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che in tali casi non sia configurabile alcuna nullità per difetto di citazione (Sez. 4, Sentenza n. 19172 del 20/04/2016, Zheng, Rv. 266848: "dalla giurisprudenza di questa Corte è possibile trarre il principio generale secondo cui deve pretendersi dalla parte che si rivolga ad un difensore un minimo di diligenza nell'accertarsi che lo stesso possa effettivamente esercitare lo ius postulandi sino a revoca del mandato. Né integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore la sospensione del difensore dall'albo professionale, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito. Incombe, infatti, su quest'ultimo, comunque, l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico conferitogli. In altri termini la parte ha l'onere di provvedere ad una nuova nomina, nel caso in cui il difensore sia deceduto o radiato o sospeso dall'albo. Già da tanto deriva che, qualora non provveda a detto adempimento, non è configurabile alcuna nullità per difetto di citazione"; conformi Sez. 5, Sentenza n. 7038 del 2011; Sez. 6, Ordinanza n. 18992 del 30/03/2006). Ma soprattutto è senz'altro non corretto che una tale censura non eccepita, né rilevata nel giudizio a quo, possa essere resuscitata tramite ricorso straordinario, perché con lo strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen. l'errore di fatto deducibile è solo quello che consiste in una errata percezione delle risultanze in atti, e non quello imputabile a valutazioni, e la giurisprudenza di legittimità in fattispecie in cui non vi era in atti una regolare notifica al difensore dell'avviso di cui all'art. 610 cod. proc. pen., ha escluso la sussistenza di un errore di fatto quando dalla sentenza impugnata si evinceva che la Corte aveva desunto "aliunde" la conoscenza legale da parte di questi della data dell'udienza (Sez. 5, Sentenza n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259531, Misuraca). Si tratta di caso analogo a quello che occupa questo giudizio, in cui nella parte in fatto della sentenza della Quinta sezione contro cui è presentato l'odierno ricorso si dà atto che "pervenivano, infine, in cancelleria, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sia memoria nell'interesse del Pedrotti, con cui si ribadiscono le doglianze già espresse, sia conclusioni, con cui il difensore, nel replicare alle osservazioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso". L'odierno difensore, quindi, era già stato coinvolto nel giudizio a quo, essendo subentrato già in esso al difensore che aveva presentato il ricorso e che nelle more era stato sospeso dall'albo, e Pedrotti era stato, quindi, regolarmente difeso nel procedimento per cassazione. La Quinta sezione, quindi, ha valutato, implicitamente ma univocamente, correttamente instaurato il contraddittorio, in quanto il nuovo difensore aveva ottenuto aliunde la conoscenza legale da parte del nuovo difensore della data dell'udienza. Si tratta di valutazione in diritto sulla sufficienza o meno di tale conoscenza informale a sanare il vizio della notifica, e non di errore percettivo, su cui non è, pertanto, ammesso l'utilizzo del rimedio invocato. 2. L'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata è assorbita dal rigetto dell'istanza principale. Il rigetto del ricorso rende non necessario provvedere espressamente sull'istanza di estendere gli effetti dell'impugnazione ai coimputati non ricorrenti{ f zci45,, r 444 t-, Wo ICUì 11-t,t-ift codrA,R 30),-;Tomo) 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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