CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letti i motivi nuovi depositati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al secondo motivo di ricorso, aventi ad oggetto le dichiarazioni del collaboratore Barone in merito al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun rapporto con "gli zingari"; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e ai motivi nuovi e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame - ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto associativo di cui all'art. 416-bis commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto cod. pen., contestato al capo 1) della rubrica. Il Tribunale narrava innanzitutto, anche mediante il richiamo al provvedimento genetico, le vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della consorteria di 'ndrangheta operante nel territorio cosentino (capo 1), caratterizzata dall'essere un'unione fra sette gruppi confinanti e alleati, al fine di preservare, mantenere e rinforzare il dominio sul territorio, nonché dediti a commettere i diversi delitti sottesi a tale finalità (estorsioni, gioco d'azzardo, narcotraffico, usure ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria). Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si metteva in evidenza, che il predetto, sulla scorta del compendio indiziario, risultava partecipe alla confederazione 'ndranghetista e, in particolare, ai Banana, occupandosi di specifiche azioni esecutive del programma associativo e fornendo ai sodali informazioni essenziali all'organizzazione del narcotraffico. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione alla mancanza da parte del Tribunale di una autonoma valutazione della legittimità e rilevanza degli elementi disponibili, limitandosi a richiamare apoditticamente l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e omettendo l'indicazione dell'iter logico seguito nella ricostruzione dell'appartenenza all'associazione, della struttura della stessa, del ruolo rivestito; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., difettando il presupposto probatorio della intraneità dell'indagato all'associazione mafiosa, ritenuta provata all'esito della lettura delle fonti di prova, rappresentate dalle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza confrontarsi con le produzioni della difesa che dimostravano la cessioni di quote della autofficina dell'indagato già nel 2005; 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata considerazione del fattore "tempo" nella definizione delle concrete e attuali esigenze cautelari, tenuto conto della distanza temporale fra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Giova rimarcare come la prescrizione della necessaria "autonoma valutazione" degli elementi a fondamento dell'ordinanza cautelare introdotta nell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, valga unicamente - in ossequio ad un'interpretazione letterale e sistematica della disposizione citata - rispetto al provvedimento applicativo della misura, c.d. genetico (Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270737). Giusta l'eccezionalità della previsione di nullità dell'ordinanza prevista dal citato comma 2 dell'art. 292 cod. pen. (non emendabile col provvedimento decisorio del ricorso per riesame ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.), nessun vizio può discendere dalla mancanza di una "autonoma valutazione" nell'ordinanza emessa dal Tribunale all'esito del ricorso per riesame. D'altronde, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico giuridiche che, ai sensi degli artt.273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998 - dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768). Con riferimento al provvedimento reso dal Tribunale occorre, piuttosto, verificare l'osservanza della diversa regula iuris secondo la quale, come in ogni giudizio impugnatorio, il giudice del gravame ha l'onere di dare adeguata risposta in ordine a tutte le censure mosse col ricorso, incorrendo altrimenti in un vizio di motivazione rilevabile dinanzi a questa Corte ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (quale "mancanza" di motivazione). Contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo del provvedimento impugnato.3. Quanto al secondo motivo, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame evidenzia puntualmente che la carrozzeria di [OSCURATO:PERSONA] costituiva un punto di incontro per i sodali per pianificare le attività estorsive (come riferito dal collaboratore Montemurro). Inoltre, con riferimento al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sottolinea che venne affidato a [OSCURATO:PERSONA] il delicato compito di prendere contatto con i parenti, affinchè lo consegnassero; che, sempre [OSCURATO:PERSONA], organizzò l'incontro tra i parenti del predetto e gli Abruzzese (così come riferito da Impieri); che altro incontro, sempre relativo al tentato omicidio di Bruni, si era tenuto proprio all'interno della carrozzeria dell'indagato e alla sua presenza (come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale del riesame si sofferma, poi, sul ruolo di intermediatore rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa al mancato pagamento da parte degli Abbruzzese di una partita di droga proveniente da Cerignola, posto che i creditori si erano rivolti proprio a [OSCURATO:PERSONA] per essere messi in contatto. Infine, nell'ordinanza impugnata viene correttamente indicata l'intercettazione nel corso della quale i fratelli Abruzzese concordavano un incontro presso la carrozzeria di [OSCURATO:PERSONA] per riscuotere i proventi di una attività estorsiva. 4.Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame, non solo richiama la presunzione relativa di pericolosità, ma si sofferma approfonditamente anche sulla circostanza che i fatti ascritti all'indagato si sono verificati sino al 2019 e che, quindi, non sussiste una rilevante distanza temporale fra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare. 5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione si trasmette ai motivi nuovi per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01). Il ricorrente deve, conseguentemente, essere condannato al pagamento delle spese processuali e a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di