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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 20276/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26727-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 999/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Il Relatore ha inoltrato la seguente proposta: ritenuto che la vicenda, per quel che residua ancora d’utile, può riassumersi nei termini seguenti: -il Tribunale accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva convenuto in giudizio il germano [OSCURATO:PERSONA], perché fosse dichiarato che il proprio fondo era libero da servitù di passaggio, condannarsi il convenuto alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno; - l’attore aveva esposto che il convenuto esercitava abusivamente attraverso un viale, all’inizio del quale aveva apposto un cancello munito di citofono, avendo, inoltre, sempre abusivamente, installato fili elettrici sostenuti da pali in legno, oltre ad avere realizzato un muro sopra la tubazione che adduceva l’acqua all’immobile di esso attore; -la Corte d’appello di Napoli, adita da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di risarcimento danni, confermando nel resto; -avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono avverso la sentenza d’appello, sulla base di tre motivi di censura; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale era intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado, avendo acquistato l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; osserva

1. Con il primo motivo le ricorrenti denunziano testualmente: “Violazione e falsa applicazione artt. 112, 113, 115 e 116 cpc, artt. 191, 61, 62 cpc, artt. 1158, 1165, 2943 cod. civ., inessitenza e/o nullità della consulenza tecnica d’ufficio in ordine al “quesito” contraddistinto dalla lettera ‘b)’ e conseguenziali; erronea valutazione delle prove; erronea applicazione delle norme sulla prescrizione; omessa disamina del motivo di appello”.

In sintesi le ricorrenti assumono che la Corte d’appello aveva supinamente aderito alle conclusioni del ctu, il quale si era financo “inventato” un quesito che non gli era stato posto.

Non contestato che il consulente doveva esaminare i titoli, la Corte d’appello, tuttavia, avrebbe dovuto accorgersi dell’erroneità nel quale costui era incorso.

Più volte le ricorrenti ribadiscono che il complesso censuratorio si incentra su quello che definiscono l’erroneo esame e valutazione delle prove testimoniali, che le esponenti s’impegnano, in un lungo excursus, a rievocare, secondo la loro prospettiva (pagg. 15-21). 1.

1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità per il convergere di una pluralità di ragioni. 1.

1.1. In primo luogo va rilevata la struttura promiscua del motivo, il quale affastella una congerie di norme asseritamente violate, accomunate dall’unica vera doglianza, peraltro apertamente confessata, afferente al vaglio probatorio di merito, in questa sede insindacabile.

Questa Corte ha, più volte enunciato il principio secondo il quale “ Nel ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure ” (Cass. n. 21611/2013; Cass. n.18021/2016; Cass. n.3554/2017). 1.

1.2. Il ricorso difetta di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, in quanto fondato su emergenze non conoscibili in questa sede non è qui scrutinabile.

Né, in senso contrario, può valorizzarsi la lunga serie di documenti indicati in calce al ricorso, il cui esame analitico, oltre che essere stato lasciato a una impropria “indagine” di questa Corte, implicherebbe far luogo a un giudizio di merito di terzo grado. 1.

1.3. Al di là dei toni non vengono mossi apprezzabili rilievi di legittimità alla consulenza tecnica, bensì di non condivisione e, per effetto transitivo, analogamente della sentenza d’appello, conforme, sul punto a quella di primo grado.

È del tutto evidente che le ricorrenti, enunciando i principi regolanti la materia mirano a un improprio riesame di merito; di talché, nella sostanza, la censura investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299 e, da ultimo, da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021). 1.

1.4. Riesame, comunque, precluso dalla presenza di “doppia conforme” (l’unico punto non confermato in appello concerne la condanna al risarcimento del danno); trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 1.

1.5. Inoltre, la denunzia di violazioni di legge non determina, perciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Solo per completezza va soggiunto che la purerronea affermazione della Corte di Napoli, secondo la quale una diffida avrebbe avuto l’effetto interruttivo del possesso ad usucapione, appare un mero “obiter”, essendo la decisione fondata sulle risultanze istruttorie. 1.

1.6. Quanto al vaglio di attendibilità dei testi e al complessivo apprezzamento della prova orale questa Corte ha più volte spiegato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte- mezzo di prova (Sez. 6, n. 16467, 04/07/2017, Rv. 644812).

2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 100, 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.

Assumono le ricorrenti che la sentenza impugnata non aveva esaminato il motivo d’appello con il quale quella di primo grado era stata criticata nella parte in cui aveva condannato “al ripristino dello stato dei luoghi rimuovendo il cancello in ferro”.

In particolare, proseguono le ricorrenti, non era chiaro, esistendo due cancelli in loco, a quale avesse inteso riferirsi la decisione d’appello e, nell’ipotesi reputata più probabile, esso cancello era collocato sul terreno fatto oggetto di esproprio da parte dell’ex Cassa per il Mezzogiorno e di cui era titolare la Regione Campania. 2.

1. La doglianza è inammissibile.

La Corte d’appello, dopo avere riportato il motivo di censura, con il quale l’appellante aveva lamentato, fra l’altro, che il cancello di cui si discute sarebbe insistito esclusivamente su area pubblica, ha affrontato il punto (pagg. 4 e 5), escludendo che, sulla base dei titoli, l’opera in parola fosse collocato su fondo di terzi.

Nel resto, a voler seguire la prospettazione, la quale impinge, comunque, nelle ragioni ostative al vaglio sopra richiamate (alternativa sussunzione in fatto), non emergono ragioni, sulla base della sentenza, per alimentare dubbi sulla individuazione del cancello.

3. Il terzo motivo, con il quale le ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., si dolgono della compensazione delle spese disposta dal giudice dell’appello, “a seguito dell’erronea parziale riforma della sentenza di primo grado”, è estraneo al genus “motivo di ricorso”, trattandosi di una pretesa ancorata all’auspicio di risultare vittoriose.

4. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria di parte ricorrente, condivide la sopra riportata proposta.

Le ricorrenti vanno condannate a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26727-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 999/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Il Relatore ha inoltrato la seguente proposta: ritenuto che la vicenda, per quel che residua ancora d’utile, può riassumersi nei termini seguenti: -il Tribunale accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva convenuto in giudizio il germano [OSCURATO:PERSONA], perché fosse dichiarato che il proprio fondo era libero da servitù di passaggio, condannarsi il convenuto alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno; - l’attore aveva esposto che il convenuto esercitava abusivamente attraverso un viale, all’inizio del quale aveva apposto un cancello munito di citofono, avendo, inoltre, sempre abusivamente, installato fili elettrici sostenuti da pali in legno, oltre ad avere realizzato un muro sopra la tubazione che adduceva l’acqua all’immobile di esso attore; -la Corte d’appello di Napoli, adita da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di risarcimento danni, confermando nel resto; -avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono avverso la sentenza d’appello, sulla base di tre motivi di censura; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale era intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado, avendo acquistato l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; osserva 1. Con il primo motivo le ricorrenti denunziano testualmente: “Violazione e falsa applicazione artt. 112, 113, 115 e 116 cpc, artt. 191, 61, 62 cpc, artt. 1158, 1165, 2943 cod. civ., inessitenza e/o nullità della consulenza tecnica d’ufficio in ordine al “quesito” contraddistinto dalla lettera ‘b)’ e conseguenziali; erronea valutazione delle prove; erronea applicazione delle norme sulla prescrizione; omessa disamina del motivo di appello”. In sintesi le ricorrenti assumono che la Corte d’appello aveva supinamente aderito alle conclusioni del ctu, il quale si era financo “inventato” un quesito che non gli era stato posto. Non contestato che il consulente doveva esaminare i titoli, la Corte d’appello, tuttavia, avrebbe dovuto accorgersi dell’erroneità nel quale costui era incorso. Più volte le ricorrenti ribadiscono che il complesso censuratorio si incentra su quello che definiscono l’erroneo esame e valutazione delle prove testimoniali, che le esponenti s’impegnano, in un lungo excursus, a rievocare, secondo la loro prospettiva (pagg. 15-21). 1. 1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità per il convergere di una pluralità di ragioni. 1. 1.1. In primo luogo va rilevata la struttura promiscua del motivo, il quale affastella una congerie di norme asseritamente violate, accomunate dall’unica vera doglianza, peraltro apertamente confessata, afferente al vaglio probatorio di merito, in questa sede insindacabile. Questa Corte ha, più volte enunciato il principio secondo il quale “ Nel ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure ” (Cass. n. 21611/2013; Cass. n.18021/2016; Cass. n.3554/2017). 1. 1.2. Il ricorso difetta di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, in quanto fondato su emergenze non conoscibili in questa sede non è qui scrutinabile. Né, in senso contrario, può valorizzarsi la lunga serie di documenti indicati in calce al ricorso, il cui esame analitico, oltre che essere stato lasciato a una impropria “indagine” di questa Corte, implicherebbe far luogo a un giudizio di merito di terzo grado. 1. 1.3. Al di là dei toni non vengono mossi apprezzabili rilievi di legittimità alla consulenza tecnica, bensì di non condivisione e, per effetto transitivo, analogamente della sentenza d’appello, conforme, sul punto a quella di primo grado. È del tutto evidente che le ricorrenti, enunciando i principi regolanti la materia mirano a un improprio riesame di merito; di talché, nella sostanza, la censura investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299 e, da ultimo, da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021). 1. 1.4. Riesame, comunque, precluso dalla presenza di “doppia conforme” (l’unico punto non confermato in appello concerne la condanna al risarcimento del danno); trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 1. 1.5. Inoltre, la denunzia di violazioni di legge non determina, perciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Solo per completezza va soggiunto che la purerronea affermazione della Corte di Napoli, secondo la quale una diffida avrebbe avuto l’effetto interruttivo del possesso ad usucapione, appare un mero “obiter”, essendo la decisione fondata sulle risultanze istruttorie. 1. 1.6. Quanto al vaglio di attendibilità dei testi e al complessivo apprezzamento della prova orale questa Corte ha più volte spiegato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte- mezzo di prova (Sez. 6, n. 16467, 04/07/2017, Rv. 644812). 2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 100, 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. Assumono le ricorrenti che la sentenza impugnata non aveva esaminato il motivo d’appello con il quale quella di primo grado era stata criticata nella parte in cui aveva condannato “al ripristino dello stato dei luoghi rimuovendo il cancello in ferro”. In particolare, proseguono le ricorrenti, non era chiaro, esistendo due cancelli in loco, a quale avesse inteso riferirsi la decisione d’appello e, nell’ipotesi reputata più probabile, esso cancello era collocato sul terreno fatto oggetto di esproprio da parte dell’ex Cassa per il Mezzogiorno e di cui era titolare la Regione Campania. 2. 1. La doglianza è inammissibile. La Corte d’appello, dopo avere riportato il motivo di censura, con il quale l’appellante aveva lamentato, fra l’altro, che il cancello di cui si discute sarebbe insistito esclusivamente su area pubblica, ha affrontato il punto (pagg. 4 e 5), escludendo che, sulla base dei titoli, l’opera in parola fosse collocato su fondo di terzi. Nel resto, a voler seguire la prospettazione, la quale impinge, comunque, nelle ragioni ostative al vaglio sopra richiamate (alternativa sussunzione in fatto), non emergono ragioni, sulla base della sentenza, per alimentare dubbi sulla individuazione del cancello. 3. Il terzo motivo, con il quale le ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., si dolgono della compensazione delle spese disposta dal giudice dell’appello, “a seguito dell’erronea parziale riforma della sentenza di primo grado”, è estraneo al genus “motivo di ricorso”, trattandosi di una pretesa ancorata all’auspicio di risultare vittoriose. 4. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria di parte ricorrente, condivide la sopra riportata proposta. Le ricorrenti vanno condannate a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle
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