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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 44109/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 03LLQKP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla non equità del processo con riferimento al compendio probatorio considerato, è manifestamente infondato in quanto sono state valutate giustificatamente recessive le dichiarazioni dell'imputato ( v. punto 6.4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo costituisce generica censura in fatto alla ineccepibile ricostruzione in ordine alla volontaria condotta violentemente e minacciosamente oppositiva tenuta dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29.9.2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 03LLQKP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla non equità del processo con riferimento al compendio probatorio considerato, è manifestamente infondato in quanto sono state valutate giustificatamente recessive le dichiarazioni dell'imputato ( v. punto 6.4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo costituisce generica censura in fatto alla ineccepibile ricostruzione in ordine alla volontaria condotta violentemente e minacciosamente oppositiva tenuta dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29.9.2023
Sentenza Cassazione n. 44109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris