Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24452/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 043QFZ7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che, con il secondo motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso in esame (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); che, con particolare riferimento alla diminuzione di pena conseguente all'applicazione di circostanze attenuanti, si è persuasivamente sostenuto (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583) che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica che faccia riferimento alla mera congruità della sanzione; che, nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, va oltre lo standard giustificativo imposto dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema oggetto della doglianza, essendosi il giudice dì secondo grado ampiamente soffermato sugli elementi che assumevano rilievo nella determinazione dell'entità della diminuzione della pena (cfr. pagina 7 sentenza impugnata), valutati in maniera analitica e senza incorrere in alcun vizio logico; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 043QFZ7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che, con il secondo motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso in esame (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); che, con particolare riferimento alla diminuzione di pena conseguente all'applicazione di circostanze attenuanti, si è persuasivamente sostenuto (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583) che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica che faccia riferimento alla mera congruità della sanzione; che, nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, va oltre lo standard giustificativo imposto dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema oggetto della doglianza, essendosi il giudice dì secondo grado ampiamente soffermato sugli elementi che assumevano rilievo nella determinazione dell'entità della diminuzione della pena (cfr. pagina 7 sentenza impugnata), valutati in maniera analitica e senza incorrere in alcun vizio logico; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24452/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris