CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 01282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D t- Lec(c 1P' avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 31/5/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che in parziale riforma di quella del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 19/1/2019, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, rideterminando la pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, incentrato sulla non applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni per cui alla luce dei precedenti e dei contatti con ambienti delinquenziali, correlati ad attività illecite più redditizie, il ricorrente avesse manifestato una pericolosità via via accresciutasi, tale da giustificare l'applicazione dell'aggravante, giudizio che non ha formato oggetto di censure specifiche, deducibili in questa sede. 2.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è volto a sollecitare un alternativo giudizio di merito, a fronte di una valutazione tutt'altro che arbitraria della Corte territoriale, che ha dato conto dell'idoneità del quantitativo alla predisposizione di 245 dosi di eroina, entità, che, pur ritenuta compatibile con l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, è stata giudicata, anche alla luce dei precedenti, tale da giustificare l'irrogazione di una pena significativa in rapporto ai limiti edittali, giudizio contrastato in questa sede solo con argomenti inerenti al merito. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] -7f: P, TA [OSCURATO:PERSONA] IN C: tsì