CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 17383/2022 - Cons. Guardiano - ud. 16 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -rilevato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma dell' 1marzo 2019, ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 586 e 697, comma 1, cod. pen. e ha riqualificato il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 come reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore; -che con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione alla prova della condotta. Il motivo tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Il motivo, inoltre, non è scandito da una critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e, pertanto, non è ammissibile in sede di legittimità. - che il ricorrente lamenta, altresì, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133, c.p., e la mancanza di motivazione in merito all'eccessivo aumento per la continuazione. Il motivo è inammissibile in quanto, data la diversa riqualificazione del reato ex art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 operata dalla Corte territoriale, si ritiene assorbita la doglianza avanzata con l'atto di appello per effetto della modifica della struttura del reato continuato. - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, i