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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 07548/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MINGUZZI Roberto ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che lo aveva rico- nosciuto colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi agli esami per l'accer- tamento dello stato di alterazione conseguente all'assunzione di stupe- facenti e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a fronte degli ele- menti positivi indicati in appello e non considerati dal giudice distrettuale.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale ri- sulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittima- mente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno posi- tivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 lu- glio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'im- putato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distrettuale ha escluso profili di meritevolezza e d'altro canto ha evidenziato i precedenti penali del prevenuto come espressione di capacità criminale e perseveranza nel crimine come ragione di esclusione del beneficio in uno all'assenza di un comportamento collaborativo in sede processuale.

A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in conside- razione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ri- levabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Baníc e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693), né d'altro canto il ricorrente ha indicato in ricorso gli elementi positivi indicati in appello che il giudice distrettuale avrebbe omesso di ponde- rare.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MINGUZZI Roberto ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che lo aveva rico- nosciuto colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi agli esami per l'accer- tamento dello stato di alterazione conseguente all'assunzione di stupe- facenti e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a fronte degli ele- menti positivi indicati in appello e non considerati dal giudice distrettuale. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale ri- sulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittima- mente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno posi- tivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 lu- glio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'im- putato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di meritevolezza e d'altro canto ha evidenziato i precedenti penali del prevenuto come espressione di capacità criminale e perseveranza nel crimine come ragione di esclusione del beneficio in uno all'assenza di un comportamento collaborativo in sede processuale. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in conside- razione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ri- levabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Baníc e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693), né d'altro canto il ricorrente ha indicato in ricorso gli elementi positivi indicati in appello che il giudice distrettuale avrebbe omesso di ponde- rare. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il consigl
Sentenza Cassazione n. 07548/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris