CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 9 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato perché commesso con violenza sulle cose e, ritenuta la continuazione con altro reato per il quale l'imputato era stato già giudicato, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione, è manifestamente infondato, atteso che, come solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), così un modesto aumento di pena per la continuazione non necessita di una approfondita motivazione, poiché laddove la pena sia stata aumentata per la continuazione in modo esiguo, il giudice non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 - deo. 2018, F, Rv. 273533); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec