CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 27970/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 26800-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , giusta procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocatiPAOLO BOER e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 69 – ricorrent i – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto R.G.N.26800/2018 Cron. Rep. C.C. 28/06/2023 giurisdizione [OSCURATO:PERSONA]. Contributo di solidarietà. -2 - – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 130 del 201 8 della C ORTE D’APPELLO DIROMA, depositata il 22 ma rzo 201 8 (R.G.N. 4172 /201 5 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 130 del 201 8 , depositata il 22 ma rzo 201 8 , la Corte d’appello di Romaha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città, ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta daalcuni pensionati di vecchiaia, categoria TT, [OSCURATO:PERSONA], voltaalla restituzione del contributo di solidarietà di cui all’art. 24, comma 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il contributo di solidarietà si applica sulla «intera parte del trattamento (o “quota”), determinata secondo le difformi e più favorevoli modalità già proprie dei sistemi speciali» (pagina 3 della sentenza). Contrasta con la lettera della norma la diversa interpretazione delineata dal Tribunale, che individua la base imponibile nella «sola differenza esistente […] fra il trattamento in pagamento e quello (puramente virtuale), che sarebbe spettato in originaria applicazione dei criteri A.G.O.». In tal modo, si configura una “sottoquota ” sprovvista di ogni appiglio normativo (la già citata pagina 3). Anche la tabella A allegata al d.l. n. 201 del 2011, nel graduare la misura del contributo, contempla aliquote percentuali crescenti in funzione dell’anzianità contributiva maturata nel Fondo sino al 31 dicembre 1995, data in cui ha avuto compimento l’armonizzazione prefigurata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Anche da questo punto di vista, si rivela priva di consistenza la prospettazione di un contributo -3 - parametrato allo scostamento tra la pensione speciale e quella calcolata secondo i criteri vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. 2.–I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnanoper cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma , con ricorso notificato il 21 settembre 2018e affidato a un motivo. 3.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 29 ottobre 2018 . 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. 7.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011. Avrebbe errato la Corte territoriale nell’assoggettare al contributo di solidarietà l’intera quota della pensione sostitutiva, anche quando in concreto tale quota risulti determinata con parametri meno favorevoli o equivalenti rispetto a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Per ragioni testuali, logiche ed “equitative”, sarebbe indispensabile verificare se e in quale misura l’importo della pensione erogata dalla gestione sostitutiva superi la corrispondente quota di pensione -4 - liquidabile, a parità di condizioni retributive e di anzianità, dall’assicurazione generale obbligatoria. Una diversa interpretazione susciterebbe dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. 2.–Il ricorso non è fondato. 3.–L’art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011 istituisce un contributo di solidarietà, ispirato a finalità perequative, e lo pone a carico degl’ iscritti ai due fondi pensione gestiti dall’ INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e [OSCURATO:PERSONA]),ove sono confluite diverse gestioni previdenziali soppresse (elencate nella Tabella A di cui all’Allegato 1al medesimo decreto-legge). La previsione citata così stabilisce: «A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare della misura del contributo è definit[o]dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinat[o] in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al -5 - netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo». 4.–Questa Corte, con riferimento ai trattamenti erogati dal [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che il contributo di solidarietà, di cui all ’ art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, istituito per il quinquennio 2012- 2017, è finalizzato al riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le soppresse gestioni speciali ed è posto dal legislatore a carico dell’intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni soppresse, anteriormente all ’ introduzione della normativa di armonizzazione(Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n. 30254). Tali principi si attagliano anche al caso di specie, in quantosia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] si annoverano tra le gestioni previdenzialiriconducibili alla medesima normativa dell’art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011 (cfr., in tal senso, anche pagina 5 del controricorso). 5.–Ai principi enunciati da questa Corte occorre dare continuità, in quanto sono sorretti da argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico, che i rilievi critici dei ricorrenti non valgono a scalfire. 5.1.–Sotto il primo profilo, il dettato testuale non corrobora la tesi che il contributodi solidarietà si debba applicare sulla sola differenza tra il trattamento superiore goduto in virtù del regime speciale e quello calcolato con le regole proprie del sistema di assicurazione generale obbligatoria. Come ha rilevato anche la Corte di merito, nessun appiglio normativo rinviene la prospettazione, coltivata nell’odierno ricorso in ragione di un’istanza di equità e d’intrinseca ragionevolezza, di un contributo di solidarietà da computare solo sulle “eccedenze”. Per questa via, si configurerebbe «una “sotto-quota” del tutto estranea alla lettera della norma» (pagina 3 della sentenza impugnata). Quanto al richiamo alla “quota”, nondenota a rigore la differenza tra la quota di pensione maturata con le regole del regime speciale e -6 - la quota che sarebbe spettata al pensionato in base alla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria. Nel disattendere l’interpretazione menzionata, questa Corte ha osservato che la tesi « propone un ’ impropria visione dell ’ istituto pensionistico come scomponibile in singole parti, ciascuna delle quali destinata a rimanere assoggettata, nel tempo, alla specifica disciplina dettata dalla relativa norma istitutiva». L’interpretazione più aderente alla lettera e alla ratio della legge configura il contributo di solidarietà come una misura che grava sulla «intera quota del trattamento pensionistico maturato nella gestione speciale anteriormente all’introduzione della normativa di armonizzazione». Invero, il termine “quota”, lungi dall’indicare la differenza tra due pensioni globalmente calcolate secondo sistemi diversi, quello speciale del Fondo sostitutivo e quello dell’assicurazione generale obbligatoria, riveste un diverso significato, secondo il linguaggio usuale nella materia pensionistica, che altre volte discorre di quote di pensione. L’art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, suddivide la pensione in una quota A e in una quota B, in considerazione della diversa data di acquisizione delle anzianità contributive (prima o dopo il gennaio 1993) L’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, egualmente scompone il trattamento pensionistico in due quote, corrispondenti alle diverse modalità di calcolo (retributive o contributive) delle anzianità contributivevia via maturate. Nel lessico normativo di due capitali interventi di riforma del sistema pensionistico, che non può non orientare l’ esegesi della disciplina oggi scrutinata, il vocabolo “quota” non rimanda ad alcun differenziale, nei termini che le censure dei ricorrenti oggi ipotizzano. Come sottolinea l’INPS nel controricorso (pagina 5), quella di quota è «una nozione tecnica precisa», che concerne la liquidazione della -7 - pensione come sommatoria di due quote, l’una regolata dalle norme applicabili nella gestione esclusiva, l’altra parametrata ai criteri operativi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (pagina 6 del controricorso). Né si può trascurare – come ulteriore elemento di supporto – il rilievo svolto dalla sentenza impugnata con riferimento alla tabella A allegata al d.l. n. 201del 2011, che commisura il contributo ad aliquote crescenti «in funzione dell’anzianità contributiva maturata nel fondo sino al 31/12/1995» (pagina 3 della sentenza). Da tale dato si evince in maniera inequivocabile che il legislatore assume come «indice (secondo il principio di “progressività”) dell’effettiva capacità contributiva ai fini del prelievo oggetto di lite» proprio la quota corrispondente alle anzianità contributive antecedenti al processo di armonizzazione, senza annettere alcun rilievo al “differenziale” tra la pensione speciale e quella computata secondo i criteri generali (pagina 3 della sentenza). 5.2.–Questa Corte ha evidenziato che la soluzione ermeneutica propugnata nel ricorso non solo non è corroborata da «elementi palesi» d’indole letterale, ma è dissonante rispetto allastessascelta legislativa di dare impulso al processo di assimilazione dei regimi speciali a quello dell’assicurazione generale obbligatoria, paradigma del «sistema pensionistico ordinario». Tale scelta persegue l’esigenza di salvaguardare la sostenibilità del sistema previdenzialecomplessivamente inteso , messa a repentaglio dal «quadro macroeconomico di riferimento», che potrebbe registrare «il depauperamento dei flussi contributivi», e fa riscontro, in una prospettiva di riequilibrio e di perequazione, a un più vantaggioso sistema previdenziale, per quel che attiene alle tutele e alle prestazioni erogate. -8 - Un’interpretazione riduttiva della misura ne implicherebbe l’inefficaciae vanific herebbe l’obiettivo di razionalizzazione che essa si ripromette. 5.3.–Né l’interpretazione delineata da questa Corte suscita dubbi di legittimità costituzionale che attingano il grado della non manifesta infondatezza. 5.3.1.–A tale riguardo, occorre prendere le mosse dal rilievo che il sacrificio èimposto dalla legge per finalità perequative e di riequilibrio dei Fondi, che non risultano palesemente irragionevoli o carenti di giustificazioni plausibili, e si raccorda alla «specialità, e vantaggiosità» dei trattamenti su cui incide, in una prospettiva di parziale e transitoria compensazione «del “privilegio” in pregresso accordato» (pagina 3 della sentenza). Una finalità solidaristica, interna al circuito previdenziale, permea, dunque, la misura introdotta dal d.l. n. 201 del 2011 , legata all a peculiarità delle gestioni in esame, che preclude una valutazione in chiave comparativa con il sistema dell’assicurazione generale obbligatoria. Devono essere condivise, pertanto, le valutazioni della Corte di merito, che ravvisa nel meccanismo congegnato dal legislatore un «fine compensativo di ragionevole (parziale) riequilibrio delle gestioni interessate, e, suo tramite, quello di razionalizzazione e riconduzione ad equità del sistema previdenziale nel suo complesso» (pagina 3 della sentenza impugnata). La determinazione del contributo, nei termini indicati nella sentenza d’appello, riflette tale finalità. Né a diverse conclusioni si può giungere sulla scorta delle osservazioni dei ricorrenti, che paventano la possibilità di una pensione “speciale” in concreto meno vantaggiosa della pensione liquidata secondo i parametri dell’assicurazione generale obbligatoria e, su -9 - questo presupposto, reputano ineludibile una valutazione caso per caso, incentrata sul mero “scostamento” tra l’una e l’altra pensione. La sentenza impugnata ribatte, a tale riguardo, che si tratta di “casi-limite”, che non varrebbero a confutare l’interpretazione del dato normativo e del vocabolo “quota”. Né la sentenza impugnata ha accertato in fatto che una tale evenienza, ventilata dai ricorrenti in termini meramente congetturali e comunque suscettibile di elidere il “presupposto logico” di applicazione della norma (pagina 3 della sentenza), si riscontri nel caso di specie sulla base dei dati probatori acquisiti al processo. Anche a prescindere dalle osservazioni dell’Istituto (pagina 7 del controricorso) in ordine all’opzione concessa dalla legge per un trattamento liquidato integralmente secondo il regime “ordinario”, si deve rimarcare che la disarmonia prospettata non dà consistenza a un dubbio di legittimità costituzionale che abbia rilevanza nel presente giudizio. 5.3.2.– L’intervento attuato dal legislatore, inoltre, bilanci a i diversi interessi in gioco, senza contravvenire ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, enucleati in tale ambito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 234 del 2020 e n. 173 del 2016), richiamata dai ricorrenti anche nella memoria illustrativa. Il contributo non solo si ripercuote sulla sola quota computata secondo i parametri più favorevoli, ma è c ircoscritto entro un arco temporale predeterminato (2012-2017), concomitantecon l’acuirsi dei fattori di crisi del sistema previdenziale. Così strutturato, il contributonon travalica i limiti della transitorietà e dell’eccezionalità che valgono a rendere l’imposizione d’un siffatto prelievo compatibile con il dettato costituzionale. La misura, peraltro, non è indiscriminata, ma risulta modulata in maniera da incidere sui trattamenti più elevati. Invero, il legislatore, nel prudente esercizio della sua discrezionalità, ha escluso dall’ambito -10 - applicativo delle previsioni restrittive « le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità», così da apprestare adeguata tutela ai soggetti più vulnerabili, beneficiari di trattamenti più esigui o comunque in una situazione di bisogno meritevole di più ampia ed efficace protezione. 5.3.3.–In ultima analisi, l’applicazione di un contributo sull’intera quota computata secondo il più favorevole regime speciale, secondo aliquote progressive, contempera l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.) con l’equilibrio tra le entrate e le spese del pubblico bilancio (art. 81 Cost.), senza confliggere con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità. 6.–In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere respinto. 7.– Il recente intervento chiarificatore di questa Corte su una questione d’innegabile novitàgiustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 8.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo deiricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ric