CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Agrigento ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Agrigento aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso - con le quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., l'operata valutazione delle prove dichiarative (in maniera già di per sé inammissibile, stante quanto disposto da Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027) - non sono espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo, appunto, della violazione di legge; - che, pertanto, tali doglianze non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamenta il rigetto della richiesta avanzata dalla difesa di escutere un teste, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. - è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che « In tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata» (Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, Rv. 275149); assoluta necessità che, nel caso in esame, non emerge dalla sentenza impugnata (cfr. pagina 6 della sentenza); - che la richiesta, non articolata nei motivi di ricorso, "di pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen." è del tutto inammissibile sia perché del tutto generica sia perché le ricorrenti non hanno dimostrato di averla già avanzata all'esito del dibattimento: va, al riguardo, ribadito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;- che le ricorrenti, altresì, sono tenute alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 2.800,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, le ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi eur