CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37444/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 23 giugno 2020 del Tribunale di Milano, che, per quanto di interesse in questa sede, ha assolto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel tentato delitto di falso in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e nel delitto di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., ed in particolare di essere stato dichiarato assente all'udienza preliminare al di fuori delle ipotesi di cui alla disposizione appena citata con conseguente nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, lett. c), 179 e 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., degli atti successivi alla predetta dichiarazione di assenza per non essere stata accertata la conoscenza del processo da parte dell'imputato. L'imputato è stato dichiarato assente in virtù della notifica al difensore di fiducia domiciliatario dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. La dichiarazione di assenza pronunciata nel caso di specie si pone, sostiene il ricorrente, in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, relativa a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103). Tale principio, assume il ricorrente, è estensibile anche all'ipotesi in cui l'imputato abbia, come nel caso di specie, eletto domicilio presso il difensore di fiducia, poiché anche in tale ipotesi non opera una presunzione di conoscenza del processo, potendo la nomina fiduciaria avvenire in favore di un legale che non conosca l'imputato e non abbia instaurato con lui alcun rapporto. Nel caso di specie, evidenzia il ricorrente, egli era stato dichiarato assente in virtù della mera nomina fiduciaria, senza che fosse accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra lui e il difensore; il rapporto doveva ritenersi mai venuto ad esistenza proprio in ragione della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare avrebbe dovuto, invece, eseguire ricerche onde notificare personalmente all'imputato l'avviso di fissazione dell'udienza; in mancanza della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, la illegittima dichiarazione di assenza ha determinato un caso di omessa citazione dell'accusato, con conseguente nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 48, 56 e 479 cod. pen. — sostenendo che non è giuridicamente possibile configurare il tentativo di falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale —, nonché la manifesta illogicità della motivazione con la quale l'eccezione, già sollevata con l'atto di appello, è stata ritenuta infondata. La Corte di appello ha affermato che solo a seguito di accertamenti esperiti dal personale della Prefettura il documento prodotto era stato riconosciuto come falso e che pertanto tale documento aveva tratto in inganno il pubblico ufficiale che era stato indotto a ritenerlo genuino e a compiere atti diretti a verificarne la veridicità, ossia atti prodromici e diretti ad emettere il successivo provvedimento ideologicamente falso. La motivazione risulta palesemente contraddittoria, atteso che in essa si afferma che il pubblico ufficiale, ritenendo genuino il documento, avrebbe compiuto atti diretti a verificarne la veridicità; in realtà, proprio la circostanza che subito dopo la produzione del documento da parte dell'imputato erano state svolte indagini che avevano condotto ad accertarne la falsità dimostrava l'inidoneità del documento ad ingannare il pubblico ufficiale. Mancava, quindi, il compimento da parte del deceptus di quegli atti prodromici all'emissione dell'atto pubblico ideologicamente falso che la giurisprudenza di legittimità richiedeva per la configurabilità del tentativo di falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (in tal senso Sez. 5, n. 12034 del 13/12/2007, dep. 2008, Fatnassi, Rv. 239104). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza indicata dal ricorrente, hanno affermato che la nomina del difensore di fiducia e la elezione di domicilio non valgono di per se stesse a far presumere l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e che tuttavia tali circostanze e gli altri indici di conoscenza indicati dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, all'effettiva conoscenza del processo. Si tratta, quindi, di «casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità». Tali situazioni, tuttavia, devono essere effettive, cosicché, a titolo esemplificativo, l'aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza. Nel caso di specie, l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di lui e la notifica è avvenuta presso il difensore domiciliatario. Ricorre, quindi, una delle ipotesi di cui all'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. che consentono di ragionevolmente ritenere che la notifica fosse idonea a portare il processo a conoscenza dell'imputato. In contrario, il ricorrente ha sostenuto che non si era instaurato un effettivo rapporto tra l'imputato ed il difensore di fiducia e che pertanto la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era inidonea a determinare quella effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato che è necessaria per poter procedere in sua assenza. In particolare, ha sostenuto che la rinuncia al mandato troverebbe giustificazione proprio nella impossibilità di instaurare detto effettivo rapporto tra il cliente ed il legale. Tale assunto è, tuttavia, contraddetto proprio dal contenuto dell'atto di rinuncia al mandato, datato 23 gennaio 2018 (successivo, quindi, sia alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, sia della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio), in cui il difensore afferma di avere portato a conoscenza dell'imputato la sua decisione di rinunciare al mandato. Tale precisazione conferma che il rapporto tra cliente e difensore era, prima che intervenisse la rinuncia al mandato, effettivo e lascia ritenere che il difensore abbia in precedenza portato a conoscenza del suo cliente anche gli atti che gli erano stati consegnati in veste di suo domiciliatario. Correttamente, quindi, il giudice dell'udienza preliminare e quello del dibattimento hanno ritenuto che si potesse procedere in assenza dell'accusato. 2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Non sussiste il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato (Sez. 5, n. 12606 del 17/02/2017, Grosso, Rv. 269484). In particolare, non sussiste il tentativo di falsità ideologica del pubblico ufficiale (artt. 56, 48 e 480 cod. pen.) allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato. Ne consegue che i falsi documenti prodotti dall'imputato non costituiscono atti idonei ad indurre i competenti organi al rilascio di un falso permesso di soggiorno allorché l'induzione in errore non si sia verificata e l'autorità competente, lungi dal predisporre il provvedimento richiesto o, comunque, qualche altra attività preliminare finalizzata all'emissione dello stesso, abbia rigettato, a seguito dei necessari accertamenti, la relativa istanza (Sez. 5, n. 28945 del 17/05/2012, Ardizzone, Rv. 254060). Nel caso di specie, secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, il permesso di soggiorno non è stato rilasciato, né sono stati emessi dal pubblico ufficiale altri atti idonei e diretti in modo non equivoco alla sua emissione, essendo invece stati compiuti accertamenti finalizzati a verificare la veridicità di quanto attestato nella documentazione prodotta dall'imputato. Ne consegue che manca una condotta materiale del pubblico ufficiale — attuata a seguito di induzione in errore mediante produzione di falsi documenti - integrante gli atti idonei e diretti alla emanazione dell'atto pubblico ideologicamente falso che costituiscono l'elemento oggettivo del tentativo. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata nella parte in cui l'imputato è stato assolto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. dalla imputazione di tentato falso ideologico in atto pubblico, dovendo egli essere invece assolto per insussistenza del fatto. 3. Deve, infatti, rilevarsi che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata applicata all'imputato in relazione sia al delitto di concorso in tentato falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, sia in relazione al delitto di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al concorso dell'imputato nel tentato ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale perché il fatto non sussiste, mentre il ricorso deve nel resto essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata,