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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34765/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11297/2020 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Viterbo, in persona dell'amministratore unico pro tempore, nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", già con sede in Viterbo, in virtù di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Viterbo il 3 agosto 2018, rep. n. 4008, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Viterbo, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in forza di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 10 marzo 2020 n. 71, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Viterbo, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 7 agosto 2019 n. 21096; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 3 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:SOCIETA].", nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 7 agosto 2019 n. 2109, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di tre ingiunzioni di pagamento, in dipendenza di altrettanti avvisi di accertamento, per l'ICI relativa agli anni 2005, 2006 e 2007, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." nei confronti del Comune di Viterbo per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 16 marzo 2016 n. 1388/20/2016.

La Corte Suprema di Cassazione ha pronunziato Vabsolutio ab instantia sul presupposto che la mancata comunicazione dell'udienza di trattazione e della pubblicazione della sentenza impugnata - di cui la ricorrente si era doluta, assumendo di aver avuto notizia dell'esito del giudizio di appello soltanto in occasione di un'intimazione per il pagamento della somma dovuta da parte del controricorrente - non giustificherebbero la tardiva proposizione del ricorso per cassazione oltre il decorso del termine "lungo" di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ..

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

Il Comune di Viterbo si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata dichiarata da questa Corte l'inammissibilità del ricorso per cassazione sull'erronea supposizione di un fatto (la comunicazione dell'udienza di trattazione e della pubblicazione della sentenza nel giudizio di appello), che, in realtà, non si era mai verificato. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387). 1.2 È, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez.

Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cas., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13989). 1.3 Nella specie, si deve escludere in radice la sussistenza stessa di un errore revocatorio, che il contribuente ha ravvisato nella falsa supposizione della comunicazione dell'udienza di trattazione e della pubblicazione della sentenza impugnata in sede di legittimità, che, in realtà, non era stata mai eseguita dalla segreteria del giudice di merito (come era stato dedotto nel primo motivo del ricorso per cassazione sotto la rubrica: "Errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 61, 31 e 33 d.lgs. n. 546 del 31/12/1992 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.").Difatti, tale questione era stata oggetto di specifico scrutinio da parte del giudice di legittimità, il quale aveva valutato l'inammissibilità per tardiva proposizione del ricorso per cassazione - che, peraltro, era stata espressamente eccepita dall'ente impositore («Preliminarmente deve essere divisata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza impugnata») - sul condivisibile rilievo che il termine "lungo" di impugnazione decorrerebbe in ogni caso dalla pubblicazione della sentenza impugnata, essendo ininfluente la comunicazione ex art. 37 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 nell'individuazione del dies a quo.

Stando alla motivazione della sentenza impugnata, infatti: «Ai fini della sua tempestività il ricorso in oggetto doveva dunque essere notificato entro il 16 ottobre 2016, mentre le operazioni notifica torie relative all'odierno ricorso per cassazione sono state svolte nel mese di dicembre, quindi tardivamente.

Irrilevante risulta inoltre - ai fini della valutazione in ordine alla tempestività del ricorso per cassazione - la dedotta omessa comunicazione dell'udienza di trattazione, assunta come vizio della sentenza.

L'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, presuppone che la parte dimostri "l'ignoranza del processo", la quale non si ravvisa in capo alla parte, costituita in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione del ricorso né è necessario, per ravvisare quella conoscenza, che gli sia stata anche comunicata la data dell'udienza di discussione (come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 19, comma 4, ed ora dal D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 546, art.22), benché questa omissione comporti la nullità della sentenza del giudice, la quale si converte in motivo di impugnazione esperibile nei termini di legge, la cui inosservanza determina il passaggio in giudicato della sentenza stessa (...).

Lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio».

Per cui, il giudice di legittimità ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proprio sull'apprezzato presupposto (nel senso dell'irrilevanza) che la contribuente non avesse ricevuto la comunicazione dell'udienza di trattazione e della pubblicazione della sentenza impugnata. 1.4 In ogni caso, il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (in termini: Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2017, n. 30994; Cass., Sez.

Un., 11 aprile 2018, n. 8984 - nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2020, n. 4750; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, n. 9222; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2022, n. 6791; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2022, n. 12714; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2022, n. 29154).

Pertanto, la decisione della Corte, che ha rigettato il ricorso della contribuente, non è affetta da un errore revocatorio, ma, eventualmente, da errores in procedendo o in iudicando, relativi alla valutazione delle risultanze processuali, i quali, però, non sono denunciabili con la domanda di revocazione ex arti. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12886). 1.5 Ad ogni modo, secondo l'orientamento costante di questa Corte, nel processo tributario, per proporre impugnazione oltre il termine "lungo" di cui agli artt. 327, comma 2, e 38, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992, la parte è tenuta a dimostrare rignoranza del processo", di talché detta situazione non può essere invocata dalla parte costituita in giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 9 ottobre 2018, n. 24899; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2020, nn. 13795 e 13796; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2021, nn. 36588, 36589 e 36590; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2022, n. 16080), per cui la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data di trattazione dell'udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 cod.proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2017, n. 5946; Cass., sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20591; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2020, n. 28399; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2021, nn. 36588, 36589 e 36590; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7981; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2022, n. 27604).

2. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per revocazione, non essendo stato prospettato un errore di fatto di cui la sentenza impugnata sia effetto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ..

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 4.000,00 per compensi, oltre a rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11297/2020 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Viterbo, in persona dell'amministratore unico pro tempore, nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", già con sede in Viterbo, in virtù di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Viterbo il 3 agosto 2018, rep. n. 4008, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Viterbo, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in forza di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 10 marzo 2020 n. 71, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Viterbo, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 7 agosto 2019 n. 21096; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 3 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:SOCIETA].", nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 7 agosto 2019 n. 2109, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di tre ingiunzioni di pagamento, in dipendenza di altrettanti avvisi di accertamento, per l'ICI relativa agli anni 2005, 2006 e 2007, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." nei confronti del Comune di Viterbo per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 16 marzo 2016 n. 1388/20/2016. La Corte Suprema di Cassazione ha pronunziato Vabsolutio ab instantia sul presupposto che la mancata comunicazione dell'udienza di trattazione e della pubblicazione della sentenza impugnata - di cui la ricorrente si era doluta, assumendo di aver avuto notizia dell'esito del giudizio di appello soltanto in occasione di un'intimazione per il pagamento della somma dovuta da parte del controricorrente - non giustificherebbero la tardiva proposizione del ricorso per cassazione oltre il decorso del termine "lungo" di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ.. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Il Comune di Viterbo si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata dichiarata da questa Corte l'inammissibilità del ricorso per cassazione sull'erronea supposizione di un fatto (la comunicazione dell'udienza di trattazione e della pubblicazione della sentenza nel giudizio di appello), che, in realtà, non si era mai verificato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387). 1.2 È, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cas., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13989). 1.3 Nella specie, si deve escludere in radice la sussistenza stessa di un errore revocatorio, che il contribuente ha ravvisato nella falsa supposizione della comunicazione dell'udienza di trattazione e della pubblicazione della sentenza impugnata in sede di legittimità, che, in realtà, non era stata mai eseguita dalla segreteria del giudice di merito (come era stato dedotto nel primo motivo del ricorso per cassazione sotto la rubrica: "Errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 61, 31 e 33 d.lgs. n. 546 del 31/12/1992 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.").Difatti, tale questione era stata oggetto di specifico scrutinio da parte del giudice di legittimità, il quale aveva valutato l'inammissibilità per tardiva proposizione del ricorso per cassazione - che, peraltro, era stata espressamente eccepita dall'ente impositore («Preliminarmente deve essere divisata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza impugnata») - sul condivisibile rilievo che il termine "lungo" di impugnazione decorrerebbe in ogni caso dalla pubblicazione della sentenza impugnata, essendo ininfluente la comunicazione ex art. 37 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 nell'individuazione del dies a quo. Stando alla motivazione della sentenza impugnata, infatti: «Ai fini della sua tempestività il ricorso in oggetto doveva dunque essere notificato entro il 16 ottobre 2016, mentre le operazioni notifica torie relative all'odierno ricorso per cassazione sono state svolte nel mese di dicembre, quindi tardivamente. Irrilevante risulta inoltre - ai fini della valutazione in ordine alla tempestività del ricorso per cassazione - la dedotta omessa comunicazione dell'udienza di trattazione, assunta come vizio della sentenza. L'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, presuppone che la parte dimostri "l'ignoranza del processo", la quale non si ravvisa in capo alla parte, costituita in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione del ricorso né è necessario, per ravvisare quella conoscenza, che gli sia stata anche comunicata la data dell'udienza di discussione (come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 19, comma 4, ed ora dal D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 546, art.22), benché questa omissione comporti la nullità della sentenza del giudice, la quale si converte in motivo di impugnazione esperibile nei termini di legge, la cui inosservanza determina il passaggio in giudicato della sentenza stessa (...). Lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio». Per cui, il giudice di legittimità ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proprio sull'apprezzato presupposto (nel senso dell'irrilevanza) che la contribuente non avesse ricevuto la comunicazione dell'udienza di trattazione e della pubblicazione della sentenza impugnata. 1.4 In ogni caso, il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (in termini: Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 30994; Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8984 - nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2020, n. 4750; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, n. 9222; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2022, n. 6791; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2022, n. 12714; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2022, n. 29154). Pertanto, la decisione della Corte, che ha rigettato il ricorso della contribuente, non è affetta da un errore revocatorio, ma, eventualmente, da errores in procedendo o in iudicando, relativi alla valutazione delle risultanze processuali, i quali, però, non sono denunciabili con la domanda di revocazione ex arti. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12886). 1.5 Ad ogni modo, secondo l'orientamento costante di questa Corte, nel processo tributario, per proporre impugnazione oltre il termine "lungo" di cui agli artt. 327, comma 2, e 38, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992, la parte è tenuta a dimostrare rignoranza del processo", di talché detta situazione non può essere invocata dalla parte costituita in giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 9 ottobre 2018, n. 24899; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2020, nn. 13795 e 13796; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2021, nn. 36588, 36589 e 36590; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2022, n. 16080), per cui la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data di trattazione dell'udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 cod.proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2017, n. 5946; Cass., sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20591; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2020, n. 28399; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2021, nn. 36588, 36589 e 36590; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7981; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2022, n. 27604). 2. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per revocazione, non essendo stato prospettato un errore di fatto di cui la sentenza impugnata sia effetto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. 3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 4.000,00 per compensi, oltre a rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorren
Sentenza Cassazione n. 34765/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris