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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 46852/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal C-onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inamMissibilita del ricorso. udito il difensore In difesa di [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA il quale, dopo aver esposto le argomentazioni a sostegno del ricorso, insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 3 aprile 2023 la Corte d'appello di Messina, pronunciandosi quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte Sez,. 3, n. 44862 del 12.10.2022, che aveva annullato la sentenza della Corte d'appello di Messina del 27.10.2021 limitatamente al punto concernente le attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto dichiarando ex art. 624 cod.proc.pen. l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in funzione di giudice collegiale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui ai capi b) (artt. 110, 48 e 479 cod.pen. ), in esso assorbito il capo a), e d) dell'imputazione ( artt. 476, commi 1 e 2 e 479 cod.pen.) e lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il giudice del rinvio ha invero ritenuto che nella specie "al di là del puro e semplice dato dell'incensuratezza, non vi é traccia di elementi positivi che possano giustificare la concessione delle attenuanti generiche".

2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo motivo deduce la motivazione illogica e/o contraddittoria e l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con riferimento all'art. 62 bis cod.pen. in ordine al diniego delle circostanze attenuanti censurabile ai sensi dell'art. 606 comrna 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.

Si assume che la sentenza impugnata a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche ha adottato un apparato argomentativo in parte insufficiente, in parte manifestamente illogico non idoneo a provare i motivi del mancato riconoscimento, trascurando il comportamento processuale dell'imputato nonché l'assenza di gravità che connota la condotta del medesimo.

Con il secondo motivo deduce la motivazione illogica e/o contraddittoria e l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con riferimento all'art. 62 bis cod.pen. in ordine al diniego delle circostanze attenuanti censurabile ai sensi dell'art. 606 comrna 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. nonché la mancata valutazione di ulteriori argomentazioni esposte a sostegno della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Si assume che la sentenza impugnata nulla dice in ordine alla consistenza dei manufatti e non opera alcuna valutazione dell'interrogatorio dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in ordine alla produzione documentale afferente alla emissione e sottoscrizione dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive eseguite. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi da scrutinarsi congiuntamente, in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati.

Ed invero la Corte d'appello di Messina, chiamata a pronunciarsi quale giudice del rinvio sull'unico profilo della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha fornito una diffusa e logica motivazione a sostegno del diniego.

In primo luogo ha fatto richiamo alla giurisprudenza secondo cui detto diniego può essere fondato anche solo sull'assenza di elementi di segno positivo non essendovene nella specie.

Ed invero il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Inoltre ha ritenuto che, se é vero che gli abusi edilizi non possono considerarsi di "peculiare gravità" rimane il dato accertato con forza di giudicato per cui l'imputato nella qualità di dirigente dell'Ufficio tecnico comunale ha dolosamente consentito la perpetrazione di un illecito edilizio, condotta che si connota come grave proprio per il ruolo ricoperto.

La valutazione si é estesa anche al comportamento processuale dell'Ennmi reputandone la neutralità a detti fini atteso che l'imputato non ha semplicemente posto in essere condotte ostruzionistiche negando del pari ogni responsabilità per i fatti contestati.

Infine si é sottolineato che comunque l'atto di appello non ha prospettato alcunché a sostegno della concessione del beneficio.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal C-onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inamMissibilita del ricorso. udito il difensore In difesa di [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA il quale, dopo aver esposto le argomentazioni a sostegno del ricorso, insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 aprile 2023 la Corte d'appello di Messina, pronunciandosi quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte Sez,. 3, n. 44862 del 12.10.2022, che aveva annullato la sentenza della Corte d'appello di Messina del 27.10.2021 limitatamente al punto concernente le attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto dichiarando ex art. 624 cod.proc.pen. l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in funzione di giudice collegiale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui ai capi b) (artt. 110, 48 e 479 cod.pen. ), in esso assorbito il capo a), e d) dell'imputazione ( artt. 476, commi 1 e 2 e 479 cod.pen.) e lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice del rinvio ha invero ritenuto che nella specie "al di là del puro e semplice dato dell'incensuratezza, non vi é traccia di elementi positivi che possano giustificare la concessione delle attenuanti generiche". 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce la motivazione illogica e/o contraddittoria e l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con riferimento all'art. 62 bis cod.pen. in ordine al diniego delle circostanze attenuanti censurabile ai sensi dell'art. 606 comrna 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. Si assume che la sentenza impugnata a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche ha adottato un apparato argomentativo in parte insufficiente, in parte manifestamente illogico non idoneo a provare i motivi del mancato riconoscimento, trascurando il comportamento processuale dell'imputato nonché l'assenza di gravità che connota la condotta del medesimo. Con il secondo motivo deduce la motivazione illogica e/o contraddittoria e l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con riferimento all'art. 62 bis cod.pen. in ordine al diniego delle circostanze attenuanti censurabile ai sensi dell'art. 606 comrna 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. nonché la mancata valutazione di ulteriori argomentazioni esposte a sostegno della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si assume che la sentenza impugnata nulla dice in ordine alla consistenza dei manufatti e non opera alcuna valutazione dell'interrogatorio dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in ordine alla produzione documentale afferente alla emissione e sottoscrizione dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive eseguite. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi da scrutinarsi congiuntamente, in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati. Ed invero la Corte d'appello di Messina, chiamata a pronunciarsi quale giudice del rinvio sull'unico profilo della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha fornito una diffusa e logica motivazione a sostegno del diniego. In primo luogo ha fatto richiamo alla giurisprudenza secondo cui detto diniego può essere fondato anche solo sull'assenza di elementi di segno positivo non essendovene nella specie. Ed invero il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Inoltre ha ritenuto che, se é vero che gli abusi edilizi non possono considerarsi di "peculiare gravità" rimane il dato accertato con forza di giudicato per cui l'imputato nella qualità di dirigente dell'Ufficio tecnico comunale ha dolosamente consentito la perpetrazione di un illecito edilizio, condotta che si connota come grave proprio per il ruolo ricoperto. La valutazione si é estesa anche al comportamento processuale dell'Ennmi reputandone la neutralità a detti fini atteso che l'imputato non ha semplicemente posto in essere condotte ostruzionistiche negando del pari ogni responsabilità per i fatti contestati. Infine si é sottolineato che comunque l'atto di appello non ha prospettato alcunché a sostegno della concessione del beneficio. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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