CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li avvocati [OSCURATO:PERSONA] e– ricorrente –controE-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in atti;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-intimati -avverso la sentenza n. 4691/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OsservaNumero registro generale 7464/2022Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 21176/2026Data pubblicazione 22/06/2026Camillo Belperio convenne, innanzi al Tribunale di Benevento, Enels.p.a., premettendo di essere proprietario di un fondo rustico in SanGiorgio [OSCURATO:PERSONA], in catasto al foglio 27, particelle 53, 563, 47, 54 e 125,esente da servitù di elettrodotto, sul quale la convenuta aveva installatouna cabina e delle condutture senza autorizzazione amministrativa esenza pagare alcuna indennità; ne chiese pertanto la condanna arimuovere le anzidette apparecchiature e a corrispondere il risarcimentodei danni.Costituitasi, Enel resistette alle pretese attoree, chiamando in causal’esecutrice dei lavori [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir pronunciarne la condanna alrisarcimento dei danni in via esclusiva; propose, inoltre, domandariconvenzionale di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto.Si costituì [OSCURATO:SOCIETA]., resistendo.In corso di causa intervenne [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delproprio tutore, [OSCURATO:PERSONA], originario attore in proprio.Il Tribunale, siccome riporta la sentenza d’appello di cui qui sitratta, con sentenza del 2004 evidenziava che il Belperio era meroenfiteuta delle particelle 47, 53 e 563 e quindi privo di legittimazioneparticella 125 appartenesse al solo [OSCURATO:PERSONA] il cui intervento, da qualificarsicome adesivo dipendente, era quindi da respingere, ove invece si fossetrattato di intervento principale, esso era tardivo .La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 2011, accertata laviolazione del litisconsorzio necessario nei confronti dei coenfiteuti [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle particelle 47 e 58, dichiarata lanullità della sentenza di primo grado, rimise le parti innanzi al Tribunale diBenevento.Numero registro generale 7464/2022Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 21176/2026Data pubblicazione 22/06/2026Riassunta la causa [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di tutore diGiovannino [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale accolse le domande attoree e condannòEnel a rimuovere le apparecchiature e a risarcire il danno, quantificato in €5.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e in € 8.000,00 in favore diGiovannino [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello, con la sentenza n. 4691/2021, depositata il21/12/2021, in parziale accoglimento dell’impugnazione di e-distribuziones.p.a. (già Enel distribuzione s.p.a.), rigettò la domanda di risarcimento diGiovannino [OSCURATO:PERSONA] e rideterminò la misura del risarcimento in favore diCamillo Belperio nella minor misura di € 100,00; accolta l’impugnazioneincidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., rigettò le domande contro questa proposta;regolò le spese.Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel chequi possa rilevare:- disattesa l’eccezione di nullità dell’atto di citazione in appello permancata indicazione del termine di 20 giorni per la costituzione, sollevatain comparsa conclusionale dai Belperio-[OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda dirisarcimento, in quanto i Belperio-[OSCURATO:PERSONA] non avevano validamenteindicato alcun elemento dimostrativo di un pregiudizio concretoeffettivamente sofferto, se non in riferimento all’eliminazione di un pioppo,non potendosi il danno ritenere in “re ipsa”;- rilevò altresì che la condanna di e-distribuzione deve essereparzialmente limitata dalla compensazione di un terzo, per il rigetto delladomanda di risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] e perla notevole riduzione del quantum riconosciuto; deve escludersi lacondanna di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti degli attori verso i quali non vi èalcuna soccombenza. Analogamente e-distribuzione s.p.a. e gli attoridevono essere condannati a pagare le spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,essendo tutti essi soccombenti nei suoi confronti e che Le spese diNumero registro generale 7464/2022Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 21176/2026Data pubblicazione 22/06/2026appello devono compensarsi tra e-distribuzione s.p.a. e gli appellatiBelperio Camillo e [OSCURATO:PERSONA], ciò in considerazione del limitatoaccoglimento dell’appello solo per quanto concerne la domandarisarcitoria; seguono invece la soccombenza di e-distribuzione e diBelperio Camillo e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. .[OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di tutore di GiovanninoCiccone propone ricorso fondato su cinque motivi, ulteriormente illustratida memoria. e-distribuzione s.p.a. resiste con controricorso e CedeltS.p.A. resta intimata.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.949, 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello erroneamente riformatola statuizione con cui il giudice di prime cure aveva liquidato il danno invia equitativa, in base all’errato presupposto che parte attrice non avesseprovato l’effettiva lesione patrimoniale, disconoscendo in tal modol’orientamento a cui aveva aderito il Tribunale di Benevento, che avevariconosciuto il danno, ritenendolo provato nel fatto stessodell’occupazione. Secondo il ricorrente, in caso di molestie al diritto diproprietà, il riconoscimento del risarcimento del danno è insitonell’occupazione illecita, la quale costituisce una restrizione non voluta deldiritto di proprietà.La doglianza merita di essere accolta nei limiti di quanto appresso.Di recente questa Corte a Sezioni unite ha enunciato il seguenteprincipio di diritto “In tema di risarcimento del danno da occupazionesenza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario ètenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità digodimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudiziosubito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il benea un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronteNumero registro generale 7464/2022Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 21176/2026Data pubblicazione 22/06/2026della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la provaanche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientrantinella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cuiinosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussistesoltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignotial danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede,salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto digodimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente piùricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (S.U. n. 33645, 15/11/2022,Rv. 666193 – 04).Trattasi di approdo nomofilattico, a seguito del protrarsi di contrastigiurisprudenziali, che ha percorso una via mediana con specificoriferimento alla fattispecie dell’occupazione senza titolo, abbandonando latesi del danno “in re ipsa” e tuttavia sconfessando l’opinione per la quale ilproprietario fosse onerato in senso rigoroso della dimostrazione del dannosubito, il che, molte volte, implicherebbe la necessità di appagare unonere probatorio di assai difficile soddisfazione.La massima d’esperienza cui attingono le Sezioni unite, sulla scorta diquel che solitamente accade nel mondo fenomenico alla sequela “del piùprobabile che non”, allevia l’onere della prova del danneggiato, il quale,sulla base di presunzioni, potrà esigere il danno solitamente o, se si vuole,normalmente dipendente dall’illecito. Da qui il passo è breve e lineare perdimostrare il pregiudizio e l’entità di esso a riguardo dell’occupazioneillecita di un immobile solitamente o normalmente fruttifero.La giurisprudenza di questa Corte che ne è seguita si è andataconformando a una nozione di danno, che secondo l’ “id quod”, in similiipotesi viene procurato al patrimonio del proprietario.In una occasione si è affermato che, in caso di occupazione senzatitolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo deldiritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è laNumero registro generale 7464/2022Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 21176/2026Data pubblicazione 22/06/2026concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento,diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (Sez.3, n. 6909, 15/03/2025, Rv. 674067 – 01; nello stesso senso Cass. nn.20664/2026, 612/2026, 7290/2025, 17758/2024, 32459/20239.Un distinguo deve essere fatto a riguardo della lesione di uno o piùdiritti e facoltà discendenti dal diritto di proprietà (ci si ferma allaproprietà, diritto reale per antonomasia, al fine di rendere scorrevole ilragionamento, ma non già perché la lesione dei diritti reali minori nonprocuri danno risarcibile), quali, a titolo esemplificativo, violazione delledistanze o delle vedute. In tali casi si può affermare che il dannocostituisca una conseguenza fisiologica dell’illecito, mentre spetteràall’attore dimostrare l’entità di esso, fermo restando il ricorso all’equità, inultima analisi.Il ragionamento della Corte di Napoli ha drasticamente limitato l’entitàdel risarcimento, aderendo esplicitamente all’orientamento secondo ilquale, al ricorrere del fatto-evento, consistito nell’abusiva occupazione-utilizzazione dell’immobile, deve comunque essere il proprietario a doverdare piena prova del danno-conseguenza, corrispondente alla lesionepatrimoniale; di talché il danno non può ritenersi in re ipsa ma, ai finidel risarcimento, occorre che il danneggiato fornisca la prova diun’effettiva lesione del suo patrimonio consistente, per esempio, nel nonaver potuto dare in locazione il bene, nel non aver potuto utilizzarlodirettamente e tempestivamente, nell’aver perso occasioni di vendita adun prezzo conveniente, o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli .Come si è visto, le Sezioni unite (successivamente al deposito dellasentenza impugnata) hanno percorso una via mediana, allo scopo diconciliare le due posizioni venutesi a formare in giurisprudenza.Enunciazione alla quale il Giudice del rinvio dovrà adeguarsi.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione, ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 112, 329 e 342 cod. proc.Numero registro generale 7464/2022Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 21176/2026Data pubblicazione 22/06/2026civ., per essere la Corte d'appello incorsa in un vizio di extrapetizione,avendo condannato il Belperio e il [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese anche infavore della [OSCURATO:SOCIETA], sebbene la già menzionata società non avesseavanzato tale richiesta nell’appello incidentale.La doglianza è fondata.Per vero, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concluso con il suo atto di costituzionee svolgimento di appello incidentale (riportato “in parte qua” in ricorso)chiedendo che la refusione delle spese affrontate fosse poste a carico di e-distribuzione, già [OSCURATO:PERSONA], senza chiedere la condanna a caricodegli odierni ricorrenti. La condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è, diconseguenza, stata pronunciata in assenza di domanda.3. Con il terzo motivo ci si duole della violazione degli artt. 112, 342e 163 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.,per non aver la Corte d’appello dichiarato la nullità del procedimentoderivante dalla nullità dell’atto di citazione in appello, a causa del mancatoavvertimento nei confronti dei contumaci in primo grado delle indicazioniprescritte dall’art. 163, co. 3 n. 7, cod. proc. civ., siccome eccepitodall’appellata, oggi ricorrente, con la comparsa conclusionale. La sentenza,a dire dei ricorrenti, era erronea per avere applicato l’art. 163 cpc[disapplicando] il comma 3 n. 7 della medesima norma che prevede per lacorretta instaurazione del contraddittorio che la vocatio in ius debbacontenere l’avvertimento delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 e art.342 c.p.c. .Il motivo è infondato.Senza necessità d’oltre indugiare, basti qui evidenziare l’evidentetardività dell’eccezione, sollevata solo con la comparsa conclusionale,siccome ammesso dalla stessa parte ricorrente.Numero registro generale 7464/2022Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 21176/2026Data pubblicazione 22/06/20264. Con il quarto motivo viene rilevata la violazione degli artt. 333 e343 cod. proc. civ., nonché la disapplicazione dell’art. 327 cod. proc. civ.in combinato disposto con gli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., in relazioneall'art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la Corte territorialedichiarato la [OSCURATO:SOCIETA] decaduta dall’impugnazione per il decorso di trentagiorni a partire dalla notifica dell’impugnazione principale.Questa la narrazione della vicenda procedimentale: e-distribuzionenotificò l’appello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] agli odierni ricorrenti e a [OSCURATO:SOCIETA].;quest’ultima si costituì in giudizio il 22/12/2016, quindi oltre il termine ditrenta giorni stabilito dal combinato disposto degli artt. 325 e 327 cod.proc. civ.; la notifica dell’impugnazione principale aveva segnato l’iniziodel termine utile per proporre l’appello incidentale, poiché l’art. 333 cod.proc. civ. impone a ciascun destinatario della notificazione dell’appello,che si trovi in posizione di soccombenza rispetto alla sentenza di primogrado, come [OSCURATO:SOCIETA], di proporre appello in forma incidentale e neltermine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla ricezione dellanotificazione dell’appello principale .Il motivo è fondato.Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che la notificadell'impugnazione nei confronti di tutte le parti del precedente grado digiudizio realizza la situazione contemplata dall'art. 330 c.p.c., implicando,- rispetto a ciascuno dei destinatari che rivesta una situazione disoccombenza effettiva ed indipendentemente dal loro coinvolgimento neigiudizio di gravame ex artt. 331 e 332 c.p.c. - il decorso del termine breveper l'impugnazione incidentale, ex artt. 333 e 343, comma 1, c.p.c. (Sez.3, n. 3129, 07/02/2017, Rv. 642724 – 01).Posta la correttezza del computo dei giorni sottoposto col motivo e ilricorrere dei presupposti evidenziati dalla decisione, dalla quale è statatratta la massima di cui immediatamente sopra, l’impugnazioneNumero registro generale 7464/2022Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 21176/2026Data pubblicazione 22/06/2026incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] giunse tardivamente (per un giorno, mercoledì), nonpotendo essa avvalersi dell’art. 334 cod. proc. civ.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione dell’art. 92 edisapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nonché l violazione dell’art. 112cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., peraver la Corte d’appello liquidato le spese di un solo giudizio di primogrado, senza specificare a quale dei due giudizi si riferisse. La sentenza,soggiungono i ricorrenti, merita altresì censura nella parte in cui hacondannato il Belperio e il [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese in favore della Cedeltnonostante gli attori fossero vittoriosi sia in primo che in secondo grado.L’ultimo motivo resta assorbito in senso proprio dall’accoglimentodel primo, del secondo e del quarto, dovendo il Giudice del rinvioprocedere a nuovo governo delle spese.In conclusione, cassata la sentenza per quanto sopra esposto, ilGiudice del rinvio, che s’individua nella Corte d’appello di Napoli, in altracomposizione, regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.Maccoglie il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso, rigetta ilterzo e dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in altracomposizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione dellaCorte di cassazione, il 9 aprile 2026.Il PresidenteMauto MocciNumero registro generale 7464/2022Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 21176/2026Data pubblicazione 22/06/2026