CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 15860/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Gerace - di fiducia;avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, emessa in data 13/05/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 13/05/2025 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riformadella sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro emessa indata 05/10/2021, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo sub 9)della rubrica per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. posto in continuazione con altraprecedente condanna del Tribunale di Cosenza.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a due motivi.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen.; assume ladifesa che la corte di appello, nel confermare la sentenza relativamente al capo 9), havalorizzato elementi che avrebbero dovuto rimanere fuori dal contesto probatorio in quantoprecedenti al giugno 2012, epoca in cui avrebbe avuto luogo la costituzione della coscadenominata “[OSCURATO:PERSONA]-Zingari”, mentre, ai fini della valutazione della partecipazione mafiosasono stati valutati episodi, dichiarazioni di collaboratori e conversazioni antecedenti a taledata e che quindi esulano dal periodo contestato, in violazione delle regole di valutazioneprobatoria di cui all'art 192 cod. proc. pen.; il perimetro probatorio utile si ridurrebbe,secondo la difesa, a quanto emerso dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],osservando che: il primo ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] non era affiliato, pur avendo laCorte di appello argomentato che l'affiliazione si evince comunque dal tenore complessivodelle sue dichiarazioni; il secondo ha riferito di non essere un intraneo del gruppo e hacollocato [OSCURATO:PERSONA] in un “fantomatico” gruppo di “Andreotta”, diverso da quello incontestazione.2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 bis, cod. pen.; assume la difesa che la [OSCURATO:PERSONA] appello ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] “avendo come unico ancoraggiofattuale l'omicidio Messinetti, di cui [OSCURATO:PERSONA] si è autoaccusato al fine di coprire ilpresunto capocosca [OSCURATO:PERSONA]”; osserva la difesa che tale unico elemento sarebbeinsufficiente a determinare l’affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] e che occorrevaverificare l'esistenza di eventuali condotte antecedenti o successive alla vicenda che haportato l'imputato ad autoaccusarsi dell'omicidio Messinetti, inserite nell'arco temporale luglio2012-giugno 2014, sintomatiche della partecipazione alla contestata consorteria criminale;aggiunge la difesa di avere documentato che [OSCURATO:PERSONA] era stato detenuto dal 27 giugno2012 al 17 giugno 2016, ossia per tutto il periodo della contestata associazione e che,semmai, egli avrebbe dovuto rispondere di favoreggiamento personale e che in talefattispecie avrebbe dovuto essere derubricato il reato di cui all'articolo 416 bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il motivo con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc.pen. non è consentito. In tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questaCorte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardantila valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo diviolazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F.,Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Anche le SezioniUnite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito ilmotivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se inrelazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa oerronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delledoglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma1, lett. c), cod. proc. pen., e in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità,inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, inmotivazione; nello stesso senso anche quanto alla lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen. Sez.6,n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 278196-02). Pertanto, la violazione dicui all’art. 192 cod. proc. pen. può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e)della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri attispecificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 -, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 — 02).2.1. A ciò si aggiunga che il ricorso è inammissibile in quanto non è volto adevidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità dellasentenza impugnata, mirando piuttosto a sollecitare, un improponibile sindacato sulle sceltevalutative della Corte di appello, sostenute da argomentazione che ha puntualmentedisatteso le questioni di merito - reiterate con il ricorso - sulla base di una puntuale econgrua motivazione, strettamente ancorata ad una completa e approfondita disamina dellerisultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e inconformità ai principi di diritto enunciati con riguardo a tutte le questioni esaminate. [OSCURATO:PERSONA] merito ha correttamente enucleato il perimetro della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quanto alcapo 9), chiarendo testualmente che la data della contestazione (luglio 2012-giugno 2014)“non circoscrive il periodo di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria (risalente quanto algruppo [OSCURATO:PERSONA]-Zingari ad epoca precedente e comunque in continuità con la suapartecipazione alla consorteria [OSCURATO:PERSONA]), ma solo quello oggetto della presente pronuncia”(p.36). Ha inoltre richiamato le dichiarazioni (già esaminate nella sentenza di primo grado)dei numerosi collaboratori di giustizia che hanno riferito del transito di [OSCURATO:PERSONA] al gruppocapeggiato da [OSCURATO:PERSONA] dopo il disfacimento del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (per la morte naturaledel capo [OSCURATO:PERSONA] e l’omicidio del fratello Luca nel 2012); dichiarazioni(sull’allontanamento di un sodale da un gruppo ed il suo avvicinamento ad un altro e quindirelative a fatto grave e in quanto tale certamente conosciuto) che sono state ritenuteMassaro e il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio Messinetti unitamente a RangoMaurizio) e pertanto utilizzate per la ricostruzione della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] allaconsorteria, senza operare alcun automatismo probatorio basato su fatti anteriori estranei alperiodo contestato, ad onta di quanto genericamente sostenuto nel ricorso con osservazioniche si risolvono in valutazioni di merito antagoniste a quelle dei giudici del merito, le qualisono invece del tutto prive di vizi scrutinabili in sede di legittimità.3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso in quanto meramentereiterativo di doglianze già correttamente e motivatamente superate dalla Corte territoriale.La difesa ha infatti dedotto l’assenza di un rapporto stabile e tendenzialmente duraturo traEsposito e il gruppo, valorizzando in particolare il dato dell’intervenuto stato detentivo, chetuttavia come evidenziato dalla Corte di merito (p.35), non esclude la permanenza dellapartecipazione al sodalizio, salva la ricorrenza di altre circostanze idonee a dimostrare larescissione del vincolo, peraltro non presenti per [OSCURATO:PERSONA]; il collegio di merito ha giàcorrettamente richiamato l’orientamento pacifico di questa Corte in base al quale ilsopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio,che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi,positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (sez. VI sent. n. 1162del 14/10/2021 Ud., dep. 13/01/2022, Rv. 282661 – 02). La sentenza evidenzia altresìl’avvenuto pagamento di uno stipendio, oltre che delle spese legali, a favore di Espositoanche durante la carcerazione.4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento e al pagamento della somma di euro tremila, infavore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]