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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 24406/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 01/02/2024; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'istante, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Torino con ordinanza del 1° febbraio 2024 (motivazione depositata il successivo 5 febbraio) ha rigettato la richiesta di riesame proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (da ora "BGS") avverso l'ordine di indagine europeo emesso dal Pubblico ministero in data 6 dicembre 2023 con il quale è stato disposto il sequestro di un cavallo ("[OSCURATO:PERSONA]") in relazione alle contestazioni provvisorie di cui agli art. 388 comma 1 e 624-625 cod. pen. formulate a carico di [OSCURATO:PERSONA], per aver il predetto violato i doveri cautelare reale, oltre che al pubblico ministero e all'imputato - e quindi anche all'indagato ai sensi dell'art. 61 cod. proc. pen. - anche "alla persona cui le cose sequestrate devono essere restituite".

In merito a tale ultima qualità, va chiarito che "la persona che avrebbe diritto alla restituzione", legittimata dunque, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro, deve individuarsi non in ogni soggetto che abbia una qualunque forma di interesse alla restituzione, ma solo in quello che abbia una posizione giuridica autonomamente tutelabile e coincidente quindi con un diritto soggettivo (reale o anche solo personale) o anche con una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato dall'ordinamento con l'attribuzione di un potere di agire in modo autonomo e senza la necessità di autorizzazione da parte della amministrazione pubblica che ha costituito il rapporto possessorio.

Nel caso di specie, la società ricorrente non vanta tale interesse qualificato in quanto è pacifico che sussiste controversia sulla proprietà del cavallo e che la BGS all'atto del sequestro civile non aveva il possesso dell'animale successivamente sottoposto a sequestro probatorio penale e, dunque, in ogni caso, dall'eventuale dissequestro in questa sede non potrebbe conseguire la restituzione del bene alla ricorrente.

2.2. Neppure può ritenersi che tale legittimazione possa derivare dalle previsioni dell'art.324 cod. proc. pen.

Infatti, da un lato, il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse e rimetta gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, deve comunque mantenere il sequestro penale (Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015, P.o. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 264532 - 01); dall'altro lato, la decisione del Giudice penale di disporre o meno in tale senso è inoppugnabile (Sez. 2, n. 35665 del 16/05/2014, Lissandrello, Rv. 259981 - 01).

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della società BGS al pagamento delle spese processuali.

Non ritiene invece il Collegio che debba disporsi anche la condanna della predetta al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Considerato che il difetto di legittimazione non è stato dichiarato dal Tribunale del riesame - che ha giudicato nel merito la impugnazione dell'ordine di indagine europeo avente ad oggetto il sequestro del cavallo - non si ravvisano profili di colpa nella proposizione della presente impugnazione di legittimità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 01/02/2024; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'istante, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Torino con ordinanza del 1° febbraio 2024 (motivazione depositata il successivo 5 febbraio) ha rigettato la richiesta di riesame proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (da ora "BGS") avverso l'ordine di indagine europeo emesso dal Pubblico ministero in data 6 dicembre 2023 con il quale è stato disposto il sequestro di un cavallo ("[OSCURATO:PERSONA]") in relazione alle contestazioni provvisorie di cui agli art. 388 comma 1 e 624-625 cod. pen. formulate a carico di [OSCURATO:PERSONA], per aver il predetto violato i doveri cautelare reale, oltre che al pubblico ministero e all'imputato - e quindi anche all'indagato ai sensi dell'art. 61 cod. proc. pen. - anche "alla persona cui le cose sequestrate devono essere restituite". In merito a tale ultima qualità, va chiarito che "la persona che avrebbe diritto alla restituzione", legittimata dunque, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro, deve individuarsi non in ogni soggetto che abbia una qualunque forma di interesse alla restituzione, ma solo in quello che abbia una posizione giuridica autonomamente tutelabile e coincidente quindi con un diritto soggettivo (reale o anche solo personale) o anche con una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato dall'ordinamento con l'attribuzione di un potere di agire in modo autonomo e senza la necessità di autorizzazione da parte della amministrazione pubblica che ha costituito il rapporto possessorio. Nel caso di specie, la società ricorrente non vanta tale interesse qualificato in quanto è pacifico che sussiste controversia sulla proprietà del cavallo e che la BGS all'atto del sequestro civile non aveva il possesso dell'animale successivamente sottoposto a sequestro probatorio penale e, dunque, in ogni caso, dall'eventuale dissequestro in questa sede non potrebbe conseguire la restituzione del bene alla ricorrente. 2.2. Neppure può ritenersi che tale legittimazione possa derivare dalle previsioni dell'art.324 cod. proc. pen. Infatti, da un lato, il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse e rimetta gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, deve comunque mantenere il sequestro penale (Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015, P.o. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 264532 - 01); dall'altro lato, la decisione del Giudice penale di disporre o meno in tale senso è inoppugnabile (Sez. 2, n. 35665 del 16/05/2014, Lissandrello, Rv. 259981 - 01). Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della società BGS al pagamento delle spese processuali. Non ritiene invece il Collegio che debba disporsi anche la condanna della predetta al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Considerato che il difetto di legittimazione non è stato dichiarato dal Tribunale del riesame - che ha giudicato nel merito la impugnazione dell'ordine di indagine europeo avente ad oggetto il sequestro del cavallo - non si ravvisano profili di colpa nella proposizione della presente impugnazione di legittimità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2
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