CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 14525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORD (NANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1 )57 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; let-tee4te-4e-coii ci ustorrt-d& [OSCURATO:PERSONA]-L-VI-O-BALDI trd+to il difensore Ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugna:o, la Corte di appello di Napoli, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente a alcuni dei motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis coc proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti. 2. Propone ricorso per cassazioie avverso tale provvedimento l'imputato, MANZO Claudio, lamentando la mancanza di prova certa in ordine ai reati ascritti. 2.1. Il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato istanza di rinvio per legittimo impedimento per )ropri concomitanti impegni professionali. Tale istanza risulta inammissibile. Trattandosi di fattispecie di cui all'art. 610 comma 5 bis cod proc pen, in cui la Corte procede "senza formalità di procedura" alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non è dalla legge prevista la partecipazione del difensore per cui l'istanza presentata risull:a attenere a profili estranei alla peculiarità del procedimE nto. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. 3.1. Questa Corte ha infatti avutp più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure r corribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la seni enza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivp riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del pubblico ministro sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa rente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).... P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso ? condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]" estensor