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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 16393/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 19/12/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 6/12/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità e mancanza della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria.

Evidenzia che nel caso di specie mancherebbero due degli elementi costitutivi del reato di estorsione, vale a dire la minaccia ed il danno ingiusto: sotto il primo profilo rileva che dal contenuto delle conversazioni intercettate non si evince né la circostanza che il Verdolino si sia fatto portavoce del clan Cesario, né che abbia proferito frasi minacciose nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; sotto il secondo aspetto assume che non vi sono elementi per poter sostenere che la trattativa per la locazione del locale attiguo al bar del [OSCURATO:PERSONA] fosse già conclusa, né per affermare che fosse stato conferito incarico ad un tecnico che avrebbe poi dovuto essere remunerato, per cui nessuna deminutio patrimonii è avvenuta. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità e mancanza della motivazione in relazione alla circostanza aggravante del metodo mafioso.

Osserva che il Verdolino si è interessato alle sorti del locale in discorso in quanto vicino a [OSCURATO:PERSONA] come singolo, estraneo al clan Cesareo, di cui faceva parte anni addietro il padre [OSCURATO:PERSONA]: che, del resto, la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. che ha riguardato quest'ultimo, risale al 1999; che la contiguità dell'odierno ricorrente ad altri soggetti appartenenti alla famiglia Cesario e non al clan si pone al di fuori di logiche criminali. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità e mancanza della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari.

Ritiene che il provvedimento impugnato non abbia dato conto della concretezza dei pericula libertatis, in quanto non ha evidenziato elementi sufficienti per poter ritenere che vi siano occasioni che rendano altamente probabile la commissione di reati analoghi; che i precedenti penali da cui il Verdolino risulta gravato fanno riferimento a vicende distinte rispetto ai fatti per cui si procede; che in ogni caso manca l'indicazione delle specifiche ragioni per cui una misura meno afflittiva sarebbe inadeguata. 2.3 In data 19/3/2024 è pervenuta memoria con motivi aggiunti, con la quale i difensori insistono per l'esclusione della circostanza aggravante del metodo mafioso, ritenendo che sia stata fondata su mere supposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 I primi due motivi (il secondo dei quali è ulteriormente sviluppato nei motivi aggiunti), essendo strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e vanno dichiarati manifestamente infondati, in quanto per un verso ripropongono le stesse doglianze rappresentate al Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici e per altro verso si limitano a prospettare una diversa valutazione di circostanze già compiutamente esaminate dai giudici di merito.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (ma il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01).

Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01).

Nel caso oggetto di scrutinio, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato singolarmente ed in modo adeguato tutte le doglianze difensive (dettagliatamente riassunte alla pagina 2), che risultano pedissequamente riproposte in questa sede.

Dunque, sotto questo profilo il ricorso risulta anche aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato come dal tenore delle conversazioni intercettate emerga evidente che il Verdolino con minacce larvate, ma inequivoche, faceva presente al [OSCURATO:PERSONA] che al locale attiguo alla sua concessionaria era seriamente interessato [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], esortandolo di conseguenza a rinunciare a prenderlo in locazione; che in tal modo il [OSCURATO:PERSONA], con i Cesario accanto, sarebbe stato "pure più tranquillo"; che la persona offesa comprendeva chiaramente l'invito a desistere dal locare il locale attiguo al suo esercizio commerciale, tanto che rispondeva che, pur occorrendogli per utilizzarlo come deposito, avrebbe ceduto per non "rovinare gli equilibri"; che, dunque, il [OSCURATO:PERSONA] aveva "fatto un passo indietro perché si trattava di lui Fosse stata un'altra persona ...", nonostante avesse "chiuso già", avesse cioè concluso la trattativa ed avesse incaricato un tecnico per le pratiche amministrative.

Il Tribunale si è fatto carico di rispondere alle obiezioni difensive con riferimento ad ogni conversazione intercettata ed in relazione alla sussistenza della minaccia e del danno, nonchè all'evocazione del clan mafioso; ciò ha fatto con una interpretazione del dato probatorio esente da qualsivoglia vizio logico, che, dunque, non è censurabile in sede di legittimità. 1.4 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.

Il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato come in relazione al reato contestato, siccome aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso, viga la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, con la conseguenza che il giudice non è onerato dal dimostrare in positivo la pericolosità dell'indagato; che, inoltre, la presunzione comprende anche i caratteri dell'attualità e della concretezza; che, dunque, è sufficiente che il giudice dia atto della insufficienza degli elementi eventualmente addotti dalla difesa a vincere detta presunzione.

In proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sezione 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02).

In altri termini, la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo (Sezione 3, n. 46241 del 20/9/2022, V., Rv. 283835 - 01).I giudici della cautela, nel caso di specie, hanno evidenziato che la presunzione non è stata in alcun modo superata; che, anzi, il pericolo di recidiva è concreto ed attuale, tenuto conto delle allarmanti modalità della condotta, della negativa personalità dell'indagato, della circostanza per cui a novembre del 2023 è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per i delitti di incendio e di detenzione e porto di arma comune da sparo e in ultimo del dato per cui il reato per cui si procede è recente; che, infine, la misura più rigorosa trova motivo nella prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse a qualsiasi misura meno afflittiva.

Tale motivazione, ad avviso del Collegio, non può ritenersi illogica o meramente apparente, posto che contiene tutti i requisiti per rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 19/12/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 6/12/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità e mancanza della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria. Evidenzia che nel caso di specie mancherebbero due degli elementi costitutivi del reato di estorsione, vale a dire la minaccia ed il danno ingiusto: sotto il primo profilo rileva che dal contenuto delle conversazioni intercettate non si evince né la circostanza che il Verdolino si sia fatto portavoce del clan Cesario, né che abbia proferito frasi minacciose nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; sotto il secondo aspetto assume che non vi sono elementi per poter sostenere che la trattativa per la locazione del locale attiguo al bar del [OSCURATO:PERSONA] fosse già conclusa, né per affermare che fosse stato conferito incarico ad un tecnico che avrebbe poi dovuto essere remunerato, per cui nessuna deminutio patrimonii è avvenuta. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità e mancanza della motivazione in relazione alla circostanza aggravante del metodo mafioso. Osserva che il Verdolino si è interessato alle sorti del locale in discorso in quanto vicino a [OSCURATO:PERSONA] come singolo, estraneo al clan Cesareo, di cui faceva parte anni addietro il padre [OSCURATO:PERSONA]: che, del resto, la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. che ha riguardato quest'ultimo, risale al 1999; che la contiguità dell'odierno ricorrente ad altri soggetti appartenenti alla famiglia Cesario e non al clan si pone al di fuori di logiche criminali. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità e mancanza della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. Ritiene che il provvedimento impugnato non abbia dato conto della concretezza dei pericula libertatis, in quanto non ha evidenziato elementi sufficienti per poter ritenere che vi siano occasioni che rendano altamente probabile la commissione di reati analoghi; che i precedenti penali da cui il Verdolino risulta gravato fanno riferimento a vicende distinte rispetto ai fatti per cui si procede; che in ogni caso manca l'indicazione delle specifiche ragioni per cui una misura meno afflittiva sarebbe inadeguata. 2.3 In data 19/3/2024 è pervenuta memoria con motivi aggiunti, con la quale i difensori insistono per l'esclusione della circostanza aggravante del metodo mafioso, ritenendo che sia stata fondata su mere supposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 I primi due motivi (il secondo dei quali è ulteriormente sviluppato nei motivi aggiunti), essendo strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e vanno dichiarati manifestamente infondati, in quanto per un verso ripropongono le stesse doglianze rappresentate al Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici e per altro verso si limitano a prospettare una diversa valutazione di circostanze già compiutamente esaminate dai giudici di merito. Con riguardo a quest'ultimo profilo, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (ma il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato singolarmente ed in modo adeguato tutte le doglianze difensive (dettagliatamente riassunte alla pagina 2), che risultano pedissequamente riproposte in questa sede. Dunque, sotto questo profilo il ricorso risulta anche aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato come dal tenore delle conversazioni intercettate emerga evidente che il Verdolino con minacce larvate, ma inequivoche, faceva presente al [OSCURATO:PERSONA] che al locale attiguo alla sua concessionaria era seriamente interessato [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], esortandolo di conseguenza a rinunciare a prenderlo in locazione; che in tal modo il [OSCURATO:PERSONA], con i Cesario accanto, sarebbe stato "pure più tranquillo"; che la persona offesa comprendeva chiaramente l'invito a desistere dal locare il locale attiguo al suo esercizio commerciale, tanto che rispondeva che, pur occorrendogli per utilizzarlo come deposito, avrebbe ceduto per non "rovinare gli equilibri"; che, dunque, il [OSCURATO:PERSONA] aveva "fatto un passo indietro perché si trattava di lui Fosse stata un'altra persona ...", nonostante avesse "chiuso già", avesse cioè concluso la trattativa ed avesse incaricato un tecnico per le pratiche amministrative. Il Tribunale si è fatto carico di rispondere alle obiezioni difensive con riferimento ad ogni conversazione intercettata ed in relazione alla sussistenza della minaccia e del danno, nonchè all'evocazione del clan mafioso; ciò ha fatto con una interpretazione del dato probatorio esente da qualsivoglia vizio logico, che, dunque, non è censurabile in sede di legittimità. 1.4 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato come in relazione al reato contestato, siccome aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso, viga la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, con la conseguenza che il giudice non è onerato dal dimostrare in positivo la pericolosità dell'indagato; che, inoltre, la presunzione comprende anche i caratteri dell'attualità e della concretezza; che, dunque, è sufficiente che il giudice dia atto della insufficienza degli elementi eventualmente addotti dalla difesa a vincere detta presunzione. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sezione 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02). In altri termini, la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo (Sezione 3, n. 46241 del 20/9/2022, V., Rv. 283835 - 01).I giudici della cautela, nel caso di specie, hanno evidenziato che la presunzione non è stata in alcun modo superata; che, anzi, il pericolo di recidiva è concreto ed attuale, tenuto conto delle allarmanti modalità della condotta, della negativa personalità dell'indagato, della circostanza per cui a novembre del 2023 è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per i delitti di incendio e di detenzione e porto di arma comune da sparo e in ultimo del dato per cui il reato per cui si procede è recente; che, infine, la misura più rigorosa trova motivo nella prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse a qualsiasi misura meno afflittiva. Tale motivazione, ad avviso del Collegio, non può ritenersi illogica o meramente apparente, posto che contiene tutti i requisiti per rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adem
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