CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 26381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23206/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 305 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e dife so dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - controricorrente – N. 23206/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte , n. 138/2021depositata in data 25.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Piemonte rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della C.T.P. di Asti , che aveva respinto il suo ricorso contro l’avviso di accertamento notificato gli , per il recupero fiscale su quanto dovuto in relazione al reddito per l’anno 2012, rideterminato in € 120.031,00 a seguito di indagini bancarie; ciò in relazione a vera e propria attività commerciale condotta dal predetto, mediante vendita di vini e liquori pregiati su “E-bay”; nel confermare la sentenza di primo grado, osservò in particolare la C.T.R. che non trovava applicazione, nella specie, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, St. contr., che l’importo del volume d’affari (oltre € 100.000) denotava con certezza per l’esercizio di verae propria attività commerciale , così dovendo escludersi potesse trattarsi –come sostenuto dal contribuente – di mero hobby , ed infine che i prelievi bancari accertati dall’Ufficio ben po tevano essere considerati comericavi; avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; consideratoche: N. 23206/21 R.G. 1.1 -con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, per non aver la C.T.R. ritenuto applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura delle verifiche bancarie, in tutto parificabili agli accessi, ispez ioni e verifiche fiscali prese in considerazione dalla disposizione; 1.2 –il motivo è infondato; questa Corte ha sul punto di recente affermato che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'accesso, ispezione e verifica dei locali destinati all'esercizio di una attività e la successiva autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituiscono procedimenti distinti, sicché la questione del se l'accertamento sia fondato sulle sole risultanze bancarie o sia misto, ossia fondato anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica, deve essere prioritariamente accertata dal giudice di merito, dal momento che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente trova applicazione solo nel secondo caso, ferma restando, per il tributo armonizzato, la valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, alla luce della c.d. prova di resistenza” (così, Cass. n. 18413/2021); ritiene la Corte di dover dare continuità al suddetto indirizzo perché condivisibile, trattandosi nella specie di accertamento c.d. a tavolino, benché fondato su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973; né, del resto, il ricorrente ha specificamente censurato l’ulteriore questione del contraddittorio N. 23206/21 R.G. endoprocedimentale, donde l’impossibilità del suo rilievo, stante il carattere vincolato del giudizio di legittimità; 2.1 – col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o “falsa interpretazione” dell’art. 32, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, per non aver la C.T.R.tenuto conto – quanto al trattamento dei prelievi bancari per l’anno 2012 –delle soglie di legge, come introdotte dal d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016; 2.2 –anche il mezzo in esame è infondato; riguardo alla recente novella dell’art. 32 cit., invocata dal ricorrente, questa Corte ha condivisibilmente affermato che “In tema di accertamento dei redditi mediante indagini bancarie, la modifica del meccanismo di onere della prova recata dall'art. 7-quater del d.l. n. 193 del 2006, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, in seno all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 -secondo cui, ai fini della determinazione del maggior reddito, gli Uffici finanziari possono legittimamente utilizzare, come elementi posti a base delle rettifiche, iprelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili (sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili) -non opera rispetto agli accertamenti non ancora definiti, trattandosi di norma di natura sostanziale non interpretativa, come tale priva di portata retroattiva” (Cass. n. 19774/2020); la disposizione invocata dal ricorrente non è dunque applicabile nel caso che occupa; 3.1– col terzo motivo , infine, il ricorrente si duole della violazione e/o “falsa interpretazione” del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost., in N. 23206/21 R.G. relazione agli artt. 38, 39 e 41 d.P.R. n. 600/1973, per non aver la C.T.R. tenuto conto dei costi da esso contribuente sostenuti, a fronte di un accertamento induttivo del reddito; 3.2 –anche il motivo in esame segue la stessa sorte dei precedenti; infatti, è consolidato l’orientamento per cui “In tema di accertamento, la considerazione dell'incidenza percentualizzata dei costi corrispondenti alla ricostruzione dei ricavi è applicabile alla rettifica induttiva e non anche a quella fondata su indagini bancarie, atteso che, in questa ipotesi, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 (e, per l'IVA, dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972), opera a favore dell'Amministrazione finanziaria una presunzione legale rispetto ai dati emergenti dalle movimentazioni bancarie, che il contribuente ha l'onere di superare” (Cass. n. 24422/2018; Cass. n. 28580/2021); non risulta che, nella specie, il ricorrente abbia offerto la prova circa i costi affrontati per la produzione del reddito, sicché non è possibile determinarli neanche forfetariamente; il motivo è dunque infondato; 4.1 –in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); N. 23206/21 R.G. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma