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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 39741/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1975; avverso la sentenza del 21 maggio 2024 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt 322 e 329 CCI; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); - che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di sindacato di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277104 circostanza neanche allegata dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1975; avverso la sentenza del 21 maggio 2024 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt 322 e 329 CCI; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); - che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di sindacato di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277104 circostanza neanche allegata dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39741/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris