CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03570/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che entrambi i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della proposta impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità 1.1. Il primo motivo, pur strutturato formalmente come de4unvcia di violazione di legge e vizio di motivazione, si rivolve, nella sostanza nella sollecitazione di apprezzamenti di merito e nella prospettazione di ricostruzioni alternative deli fatti, operazioni estranee a giudizio di legittimità. Il ricorrente non si confronta con il reale apparato argomentativo della sentenza impugnata che ha dato ampiamente conto degli elementi costituivi dei reati contestati, applicando il principio prevalso nella giurisprudenza di questa Corte in forza del quale sussiste la condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro - ricorrendo la quale è configurabile il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - anche quando l'autore sia stato destinatario solo di una sentenza di "patteggiamento" poiché questa contiene l'accertamento e l'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato (da ultimo Sez. 2, n. 44190 del 21/06/2018, H, Rv. 274078 - 01). 1.2. Il secondo motivo relativo all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l'assenza di elementi favorevoli, invero nemmeno indicati in questa sede, ma anche la particolare gravità della condotta e la allarmante capacità a delinquere dell'imputato che vanta numerosissimi precedenti penali 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7