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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 48805/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza n. 51/2022 del 14/01/2022 del Tribunale di Cuneo, pronunciata nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Giordano enrico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., corrente in Sale delle Langhe, [OSCURATO:PERSONA] 21, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr.

Domenico A. R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cuneo condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.800,00 di ammenda e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152/2006, e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di euo 1.500 in riferimento all'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-undecies, comma 2, n. 2), lettera b), n. 1), del d. lgs. n. 231/2001.

2. Avverso tale sentenza gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], separate dichiarazioni di appello, convertiti in ricorso per cassazione.

3. Le due impugnazioni, sovrapponibili non solo contenutisticamente ma anche graficamente, possono essere illustrati congiuntamente.

3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la omessa valutazione da parte della sentenza impugnata delle risultanze dibattimentali, con riferimento in particolare alla propria estromissione, di fatto, dalla qualifica di socio/amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal 2012 da parte del Giordano enrico, che aveva di fatto impedito loro di occuparsi dell'attività sociale.

3.2. Col secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della erronea valutazione delle risultanze dibattimentali in ordine alla asserita completa autonomia della condotta del dipendente [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle istruzioni impartite dagli amministratori.

3.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione da parte del giudice della occasionalità della condotta, che escluderebbe la sussistenza del reato contestato.

3.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen..

3.5. Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono della mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta di privati, cui avrebbero avuto diritto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, i cui motivi sono sovrapponibili, sono inammissibili, ad eccezione dell'ultimo motivo.

2. I primi tre motivi sono inammissibili per genericità.

3. Quanto al primo motivo, la sentenza, motiva (pag. 4) in modo non manifestamente illogico sul fatto che i due ricorrenti fossero, alla data del commesso reato, ancora amministratori della società (fino al 21/11/2018), e che, in tale veste, «avevano l'obbligo giuridico di non disinteressarsi della gestione della società e di vigilare sull'osservanza delle norme in materia ambientale».

Non di responsabilità oggettiva si tratta, come sostengono i ricorrenti, ma della violazione degli obblighi di diligenza che incombono sugli amministratori, la cui violazione costituisce culpa in vigilando, motivazione con cui i ricorsi non si confrontano.

3.2. Del pari, la asserita autonomia della condotta del concorrente nel reato, che escluderebbe la responsabilità degli odierni ricorrenti, costituisce motivo inammissibile, essendo volto a conseguire una rivisitazione sul piano del merito degli elementi di prova, considerati in modo logico dal Tribunale, esclusa nel giudizio di legittimità.

3.3. Il motivo di ricorso relativo alla occasionalità della condotta non risulta poi avere costituito oggetto di esplicita deduzione nelle conclusioni delle parti, ragion per cui non può neppure ipotizzarsi un vizio di motivazione. cte.

Per altro è z ej:sr1tier che, in ragione della natura istantanea del reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione, che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta, sia sufficiente anche un solo trasporto per integrare il reato contestato (v., ex multis, Sez. 3, n. 4189 del 04/10/2017, dep. 2018, Bidini; Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, Rv. 270947).

Da ultimo, la Corte ha escluso la natura «assolutamente occasionale» del trasporto abusivo, nei casi in cui, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, fossero presenti elementi da cui desumere lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione (Sez. 3, n. 13105 del 21/01/2020, Caldararu; Sez. 3, n. 8193 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Revello, Rv. 266305-01).

Ancora, si è ritenuto (Sez. 3, n. 2213 del 17/12/202, dep. 2022, Mendolia; conforme: Sez. 3, n. 16355 del 16/03/2023, Abom) che «ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti in oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività (cfr. Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 - dep. 2019, n. m), come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995)».

Nel caso di specie, la pronuncia impugnata ha chiarito con motivazione non manifestamente illogica (pag. 3) come nello stesso oggetto sociale della ditta fosse compresa l'esecuzione di opere edili, per cui essa si è servita del mezzo per lo svolgimento dell'ordinaria attività di impresa, circostanza che esclude l'occasionalità.

Con tale motivazione, che comunque impinge sul merito, il ricorrente non si confronta, risultando il motivo comunque inammissibile per genericità.

4. La doglianza dei ricorrenti verte sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è del pari inammissibile per genericità, non essendo stato illustrato dai ricorrenti il vizio da cui sarebbe affetta la sentenza, se non con un generico rinvio al motivo (analizzato al par. 3.3) concernente l'«occasionalità» della condotta (che è cosa diversa rispetto alla «non abitualità» della stessa), ciò che preclude al Collegio il rilievo di tale causa di non punibilità, che non emerge con evidenza dagli atti e di cui non sono stati illustrati gli aspetti di fatto per poterne valutare l'astratta riconoscibilità.

5. Il motivo relativo al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, è invece fondato, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di tale beneficio, posto che dal certificato del casellario giudiziario relativo agli imputati non risulta che questi abbiano riportato altre condanne.

In materia, il Collegio ribadisce (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Portanome) che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'«emenda», e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fermo restando tuttavia l'obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011 - dep. 20/09/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 2, n. 6949 del 12/03/1998 - dep. 10/06/1998, Pennisi S, Rv. 211100).

Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale di Cuneo si limita ad un generico richiamo alla precedente valutazione di responsabilità per i reati contestati e alle considerazioni in base alle quali ha ritenuto insussistenti i presupposti di applicazione dell'istituto di cui all'articolo 131-bis cod. pen. (pag. 6 della sentenza impugnata), senza tuttavia andare oltre una motivazione meramente apparente, non potendo certo essere la natura ambientale della violazione, né la non occasionalità della condotta, elementi sufficienti per il diniego del beneficio.

La fondatezza del motivo di ricorso impone alla Corte di dichiarare l'estinzione del reato, essendo maturata la prescrizione dello stesso tra la data della sentenza impugnata e quella della odierna udienza.

Sul punto il Collegio si riporta a Sez. 6, n. 57862 del 25/10/2018, Giovane, Rv. 274785 - 01, secondo cui la fondatezza del motivo concernente la mancata applicazione della non menzione della condanna, in quanto afferente ad un punto della decisione, comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al capo di imputazione cui si riferisce e consente, pertanto, di rilevare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione.

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza n. 51/2022 del 14/01/2022 del Tribunale di Cuneo, pronunciata nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Giordano enrico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., corrente in Sale delle Langhe, [OSCURATO:PERSONA] 21, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. Domenico A. R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cuneo condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.800,00 di ammenda e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152/2006, e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di euo 1.500 in riferimento all'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-undecies, comma 2, n. 2), lettera b), n. 1), del d. lgs. n. 231/2001. 2. Avverso tale sentenza gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], separate dichiarazioni di appello, convertiti in ricorso per cassazione. 3. Le due impugnazioni, sovrapponibili non solo contenutisticamente ma anche graficamente, possono essere illustrati congiuntamente. 3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la omessa valutazione da parte della sentenza impugnata delle risultanze dibattimentali, con riferimento in particolare alla propria estromissione, di fatto, dalla qualifica di socio/amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal 2012 da parte del Giordano enrico, che aveva di fatto impedito loro di occuparsi dell'attività sociale. 3.2. Col secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della erronea valutazione delle risultanze dibattimentali in ordine alla asserita completa autonomia della condotta del dipendente [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle istruzioni impartite dagli amministratori. 3.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione da parte del giudice della occasionalità della condotta, che escluderebbe la sussistenza del reato contestato. 3.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.. 3.5. Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono della mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta di privati, cui avrebbero avuto diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, i cui motivi sono sovrapponibili, sono inammissibili, ad eccezione dell'ultimo motivo. 2. I primi tre motivi sono inammissibili per genericità. 3. Quanto al primo motivo, la sentenza, motiva (pag. 4) in modo non manifestamente illogico sul fatto che i due ricorrenti fossero, alla data del commesso reato, ancora amministratori della società (fino al 21/11/2018), e che, in tale veste, «avevano l'obbligo giuridico di non disinteressarsi della gestione della società e di vigilare sull'osservanza delle norme in materia ambientale». Non di responsabilità oggettiva si tratta, come sostengono i ricorrenti, ma della violazione degli obblighi di diligenza che incombono sugli amministratori, la cui violazione costituisce culpa in vigilando, motivazione con cui i ricorsi non si confrontano. 3.2. Del pari, la asserita autonomia della condotta del concorrente nel reato, che escluderebbe la responsabilità degli odierni ricorrenti, costituisce motivo inammissibile, essendo volto a conseguire una rivisitazione sul piano del merito degli elementi di prova, considerati in modo logico dal Tribunale, esclusa nel giudizio di legittimità. 3.3. Il motivo di ricorso relativo alla occasionalità della condotta non risulta poi avere costituito oggetto di esplicita deduzione nelle conclusioni delle parti, ragion per cui non può neppure ipotizzarsi un vizio di motivazione. cte. Per altro è z ej:sr1tier che, in ragione della natura istantanea del reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione, che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta, sia sufficiente anche un solo trasporto per integrare il reato contestato (v., ex multis, Sez. 3, n. 4189 del 04/10/2017, dep. 2018, Bidini; Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, Rv. 270947). Da ultimo, la Corte ha escluso la natura «assolutamente occasionale» del trasporto abusivo, nei casi in cui, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, fossero presenti elementi da cui desumere lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione (Sez. 3, n. 13105 del 21/01/2020, Caldararu; Sez. 3, n. 8193 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Revello, Rv. 266305-01). Ancora, si è ritenuto (Sez. 3, n. 2213 del 17/12/202, dep. 2022, Mendolia; conforme: Sez. 3, n. 16355 del 16/03/2023, Abom) che «ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti in oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività (cfr. Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 - dep. 2019, n. m), come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995)». Nel caso di specie, la pronuncia impugnata ha chiarito con motivazione non manifestamente illogica (pag. 3) come nello stesso oggetto sociale della ditta fosse compresa l'esecuzione di opere edili, per cui essa si è servita del mezzo per lo svolgimento dell'ordinaria attività di impresa, circostanza che esclude l'occasionalità. Con tale motivazione, che comunque impinge sul merito, il ricorrente non si confronta, risultando il motivo comunque inammissibile per genericità. 4. La doglianza dei ricorrenti verte sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è del pari inammissibile per genericità, non essendo stato illustrato dai ricorrenti il vizio da cui sarebbe affetta la sentenza, se non con un generico rinvio al motivo (analizzato al par. 3.3) concernente l'«occasionalità» della condotta (che è cosa diversa rispetto alla «non abitualità» della stessa), ciò che preclude al Collegio il rilievo di tale causa di non punibilità, che non emerge con evidenza dagli atti e di cui non sono stati illustrati gli aspetti di fatto per poterne valutare l'astratta riconoscibilità. 5. Il motivo relativo al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, è invece fondato, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di tale beneficio, posto che dal certificato del casellario giudiziario relativo agli imputati non risulta che questi abbiano riportato altre condanne. In materia, il Collegio ribadisce (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Portanome) che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'«emenda», e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fermo restando tuttavia l'obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011 - dep. 20/09/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 2, n. 6949 del 12/03/1998 - dep. 10/06/1998, Pennisi S, Rv. 211100). Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale di Cuneo si limita ad un generico richiamo alla precedente valutazione di responsabilità per i reati contestati e alle considerazioni in base alle quali ha ritenuto insussistenti i presupposti di applicazione dell'istituto di cui all'articolo 131-bis cod. pen. (pag. 6 della sentenza impugnata), senza tuttavia andare oltre una motivazione meramente apparente, non potendo certo essere la natura ambientale della violazione, né la non occasionalità della condotta, elementi sufficienti per il diniego del beneficio. La fondatezza del motivo di ricorso impone alla Corte di dichiarare l'estinzione del reato, essendo maturata la prescrizione dello stesso tra la data della sentenza impugnata e quella della odierna udienza. Sul punto il Collegio si riporta a Sez. 6, n. 57862 del 25/10/2018, Giovane, Rv. 274785 - 01, secondo cui la fondatezza del motivo concernente la mancata applicazione della non menzione della condanna, in quanto afferente ad un punto della decisione, comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al capo di imputazione cui si riferisce e consente, pertanto, di rilevare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla
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