CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: GERACI Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/10/2025 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, in data 30/05/2024, con la quale GERACI Giuseppe era stato condannato alla pena di giustizia in reIazione - come meglio specificato in rubrica - ai reati di cui all'art. 7, comma 15-bis, C.d.S. (capo A), e all'art. 10, comma 3, d.l. n. 14 del 2017 (capo B).2. Ricorre per cassazione il GERACI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato sub B). Si deduce la nullità del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] impositivo del divieto violato dal GERACI, sia per l'illegittima individuazione del luogo oggetto del divieto (un'area comunale adibita al parcheggio di veicoli privati, ritenuta pertinenza delle infrastrutture pubbliche di trasporto locale), sia per la mancanza del pericolo della sicurezza, costituente un presupposto del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], il quale, sul punto, aveva affermato che "la reiterata condotta posta in essere dal predetto nelle aree sopra indicate, creando intralcio alla fluida circolazione stradale, pone in pericolo la sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone". 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato sub A). Si censura la sentenza per aver ritenuto sufficiente la sola agevolazione della manovra di parcheggio, senza necessità di verificare la ricezione di un compenso da parte dell'automobilista. Si evidenzia che tale compenso costituisce un elemento strutturale del reato, in quanto - diversamente opinando - si giungerebbe alla conclusione paradossale di ritenere penalmente rilevante anche la sola attività di ausilio, per mera cortesia, prestato da un passante. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure proposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che verranno in seguito esposte, limitatamente al reato sub B). 2. Le censure formulate con riferimento alla contravvenzione di cui al capo A) sono manifestamente infondate. Deve invero darsi seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è sufficiente che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività, privo della necessaria autorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta» (Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano, Rv. 288441 - 01). 2Risulta quindi del tutto irrilevante il fatto che il GERACI non sia stato visto ricevere compensi per la propria attività di parcheggiatore abusivo: né possono essere condivise le considerazioni difensive - evidentemente paradossali quanto prive di consistenza - secondo cui anche l'ausilio ad una manovra di parcheggio, prestato da un passante a titolo di mera cortesia, ricadrebbe nell'alveo delle condotte penalmente rilevanti. 3. Il ricorso è invece fondato per ciò che riguarda la violazione del divieto di accesso a determinate aree, imposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Palermo al GERACI con provvedimento del 10/01/2019: ipotesi contravvenzionale contestata al capo B) ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.l. n. 14 del 2017. Devono essere invero condivise le censure difensive in ordine al difetto di motivazione della sentenza impugnata, con specifico riguardo alla verifica della legittimità del divieto di accesso, imposto al GERACI con il predetto provvedimento per la durata di anni due, "di accedere e stazionare nell'area destinata al parcheggio comunale compresa e delimitata dalla via [OSCURATO:PERSONA], la via C. Aleo e viale [OSCURATO:PERSONA], compresa l'area in corrispondenza della fermata/capolinea dedicata al trasporto pubblico locale posta in via N. [OSCURATO:PERSONA], e l'area destinata alla fermata '[OSCURATO:PERSONA]' della locale linea tramviaria posta in viale [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata, nella parte riproduttiva dei termini del divieto imposto dal [OSCURATO:PERSONA]). La violazione di tale divieto era stata accertata dagli operanti in data 03/07/2019, essendo il GERACI stato sorpreso dagli operanti nell'esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo "presso il parcheggio in prossimità del capolinea della fermata Bus-Amat in via [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. pag. 1, cit.). 3.1. Com'è noto, con l'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 (conv. dalla I. n. 48 del 2017) è stata introdotta una nuova fattispecie contravvenzionale in caso di violazione del divieto di accedere a determinate aree, che il [OSCURATO:PERSONA] può disporre per un periodo non superiore a dodici mesi a carico dei soggetti che, in tali aree, reiteratamente abbiano posto in essere le condotte indicate all'art. 9 dello stesso d.I., commi 1 (che si riferisce a condotte impeditive dell'accessibilità e della fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, ecc.) e 2 (che richiama alcune tipologie di condotte sanzionate per lo più in via amministrativa, ovvero - in caso di coinvolgimento di minori o di condotte già sanzionate in via definitiva - con la pena dell'arresto e dell'ammenda). Oltre all'accertamento del carattere reiterato delle condotte elencate nell'art. 9, l'emissione del divieto di accesso, la cui violazione è punita dall'art. 10, comma 2 con l'arresto da sei mesi ad un anno, postula l'ulteriore presupposto del "pericolo per la sicurezza" desumibile dalle condotte medesime, che il [OSCURATO:PERSONA] deve ravvisare con provvedimento motivato. 3Il comma 3 dell'art. 10 prevede poi una fattispecie aggravata - sia quanto alla durata del divieto (fino a due anni) imponibile dal [OSCURATO:PERSONA], sia quanto alla risposta sanzionatoria (arresto da uno a due anni), in presenza delle condizioni soggettive ivi meglio specificate e ritenute sussistenti quanto al GERACI. 3.2. Come già ricordato nella sintesi dei motivi di ricorso, la difesa ricorrente ha inteso contrastare la conferma della condanna non solo censurando la motivazione della Corte territoriale quanto alla verifica del provvedimento questorile riguardo al "pericolo per la sicurezza", ma anche contestando che l'area considerata dal divieto del [OSCURATO:PERSONA] fosse annoverabile tra quelle di cui all'art. 9 d.l. n. 14. Riservando ai prossimi paragrafi l'analisi del primo ordine di rilievi, deve qui evidenziarsi l'infondatezza della tesi secondo cui l'area individuata nel provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], comprendente anche quella in cui il GERACI era stato visto svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo, sarebbe estranea al predetto novero, con conseguente illegittimità - sotto questo profilo - del divieto violato dall'odierno ricorrente. Occorre qui ricordare che il comma 1 dell'art. 9 d.l. n. 14 del 2017 prevede una sanzione amministrativa, "fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze", a carico di "chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti". Appare quindi del tutto immune da censure la valutazione della Corte territoriale, che ha disatteso il corrispondente motivo di appello (secondo cui l'area non costituirebbe pertinenza delle infrastrutture di trasporto pubblico locale) sottolineando che la zona adibita a parcheggio comunale si trovava in prossimità del capolinea della fermata di trasporto pubblico (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 3.3. Con riguardo al presupposto del "pericolo per la sicurezza" - pacificamente necessario anche per i divieti di accedere la cui violazione è più severamente punita dal comma 3 dell'art. 10 - va anzitutto ricordato che, con un indirizzo interpretativo da tempo consolidatosi in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, questa Suprema Corte ha chiarito che «il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 4- 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 37466 del 05/11/2025, Lovati; Sez. 1, n. 24949 del 27/05/2025, Luperto). Ponendosi sulla scia di tale insegnamento, si è di recente affermato che «in tema di misure volte a prevenire disordini urbani e ad assicurare il mantenimento del decoro cittadino, il giudice penale, chiamato a decidere sulla trasgressione del divieto di accesso a determinate aree previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è tenuto a verificare la legittimità del provvedimento questorile che lo ha imposto, fornendo adeguata motivazione e senza sostituire la propria valutazione a quella espressa da quest'ultimo, avuto riguardo alla reiterazione delle condotte trasgressive che hanno fondato tale provvedimento e alla sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica» (Sez. 3, n. 11794 del 17/02/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289617 - 01). Tali conclusioni devono essere convintamente ribadite, anche alla luce delle importanti precisazioni con cui la Corte costituzionale (sent. n. 47 del 2024) ha tracciato, con assoluta chiarezza, i parametri interpretativi cui occorre attenersi per addivenire ad una lettura costituzionalmente orientata della norma incriminatrice che qui rileva. 3.3.1. Nel dichiarare non fondate "nei sensi di cui in motivazione" le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2 (in relazione agli artt. 3, 16 e 117 Cost.), la Consulta ha anzitutto osservato che era stato lo stesso giudice rimettente a ricordare che la giurisprudenza costituzionale, nelle pronunce in tema di misure di prevenzione, ha costantemente accolto un'accezione rigorosa del termine "sicurezza", secondo cui a tale termine deve attribuirsi «il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza. Sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale; è 'l'ordinato vivere civile', che è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto, libero e democratico (sentenza n. 2 del 1956»). La Corte costituzionale ha quindi osservato che il Tribunale rimettente aveva sollevato le questioni di legittimità ritenendo che invece, con il richiamo al "pericolo per la sicurezza" - costituente, si ripete, il secondo presupposto del divieto di accesso la cui violazione è penalmente sanzionata - il legislatore avesse accolto una ben più ampia accezione, desumibile dalla definizione di "sicurezza urbana" contenuta nell'art. 4 dello medesimo d.I.: una definizione «che fa perno su nozioni, quali quelli di 'vivibilità' e 'decoro', evocative (specie la seconda) anche di profili inerenti all'estetica e ai costumi, componendosi poi di un elenco non tassativo ('anche') di interventi per il perseguimento dei fini considerati nel quale convivono 5- come emerge dalla relazione al disegno di legge di conversione - un'idea di 'sicurezza primaria', intesa alla prevenzione dei reati ('prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio'), e un'idea di 'sicurezza secondaria', volta alla rimozione di situazioni di degrado e al promovimento di fattori di coesione sociale ('riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale', 'recupero delle aree o dei siti degradati', 'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale', 'promozione della cultura del rispetto della legalità', 'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile'. Si tratterebbe, dunque - a parere del rimettente -, di un concetto 'onnivoro', quasi 'onnicomprensiv[o]': in ogni caso, largamente esorbitante dalla salvaguardia delle condizioni per un ordinato vivere civile» (cfr. sent. n. 47 del 2024, § 4 del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto"). 3.3.2. La Corte costituzionale ha peraltro disatteso tale ottica ermeneutica del rimettente, delineando le coordinate cui attenersi per un'interpretazione dell'art. 10, comma 2, d.l. cit., in linea con i principi costituzionali. Si è in particolare affermato che «nel contesto della norma sottoposta a scrutinio il termine 'sicurezza' può - e deve - essere inteso in un senso più ristretto e coerente con la natura di misura di prevenzione personale atipica, generalmente riconosciuta all'istituto in discussione, e al tempo stesso in linea con il dettato costituzionale: vale a dire propriamente nel senso di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose». All'esito di una diffusa analisi testuale e sistematica delle disposizioni contenute nel d.l. n. 14, la Consulta ha quindi concluso nel senso che «affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto, non basta che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell'area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concreto pericolo di commissione di reati: la misura non deve, in conclusione, intendersi rivolta ad allontanare "oziosi e vagabondi", come pure si era affermato nell'ampio dibattito parlamentare sviluppatosi in sede di conversione del d.l. n. 14 del 2017» (Corte cost., n. 47 del 2024, § 5). 3.3.3. In tale prospettiva, la sentenza n. 47 ha quindi escluso la sussistenza non solo della denunciata violazione dell'art. 16 Cost., ma anche dell'asserito contrasto con l'art. 3, sotto il profilo del difetto di proporzionalità e ragionevolezza dell'intervento del legislatore penale. Contrasto che il rimettente aveva prospettato sostenendo che il presupposto per l'emissione del divieto penalmente sanzionato non sarebbe costituito da un vero e proprio pericolo per la sicurezza, in quanto la locuzione "qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza", contenuta nell'art. 10, evocherebbe una mera possibilità "non qualificata" del pregiudizio, con conseguente illegittima compressione di un diritto 6fondamentale, quale la libertà di circolazione, in difetto delle condizioni di stretta necessità. Anche in questo caso, la Corte costituzionale ha ritenuto infondati i dubbi di legittimità prospettati dal ricorrente, da un lato muovendo dalla necessità di attenersi alla già ricordata accezione, più rigorosa e ristretta, del termine 'sicurezza' (cfr. supra, § 2.3), per poi evidenziare «che le misure di prevenzione, allo stesso modo delle misure di sicurezza, si basano, per loro natura, su un giudizio prognostico, di tipo probabilistico, sulla futura condotta del soggetto che vi è sottoposto. Ed è in questa ottica che la formula normativa in questione, pur sintatticamente non del tutto felice, va letta: l'uso del verbo servile ('possa') si spiega con il fatto che si è di fronte a un pronostico su quanto è ben possibile che avvenga in futuro, e non già con un supposto intento legislativo di consentire la misura anche per arginare situazioni di pericolo remote o puramente congetturali». D'altro lato, e conclusivamente, la Corte costituzionale ha posto in evidenza che «la norma richiede espressamente che il pericolo per la sicurezza emerga 'dalla condotta tenuta' (non, dunque, dalla sola personalità dell'agente, desunta ad esempio dai precedenti penali). Affinché scatti la misura più incisiva del divieto di accesso il comportamento del soggetto deve risultare concretamente indicativo del pericolo che la sua presenza può ingenerare per i fruitori della struttura (ad esempio, in ragione dell'atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto mostrato nei loro confronti)» (§ 5.1 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto). 4. È dunque evidente, alla luce di quanto esposto, che il giudice penale, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità di un soggetto tratto a giudizio per la violazione di un decreto del [OSCURATO:PERSONA], emesso ai sensi degli artt. 9 e 10 di. n. 14 del 2017, è tenuto a valutare - dandone ovviamente conto in motivazione, secondo i principi in precedenza richiamati (cfr. supra, § 3.3) - la legittimità di tale provvedimento, e la conseguente configurabilità della fattispecie contravvenzionale, attenendosi rigorosamente ai parametri individuati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 47 del 2024. In altri termini, è necessario che il provvedimento violato evidenzi un "pericolo per la sicurezza" declinato nel senso di una concreta possibilità di commissione di reati, da parte dell'agente, potenzialmente lesivi della "garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose": pericolo desunto non da elementi indicativi della personalità del soggetto, ma dalla condotta concretamente tenuta. 4.1. Ad avviso del Collegio, la motivazione della Corte di Appello di Palermo, nella parte che qui rileva, non appare in linea con i parametri fin qui evidenziati. Nel confermare la condanna del GERACI, la Corte territoriale ha osservato - con specifico riferimento alla "concretizzazione del pericolo per la sicurezza", 7contestata dall'appellante - che "il provvedimento è stato emesso in ragione del concreto pericolo per la sicurezza pubblica, ricavandosi dagli atti che è stato emesso a seguito delle plurime violazioni accertate a carico del GERACI in precedenza per lo svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo nella medesima zona, nonché del fatto che le azioni poste in essere dal predetto non solo hanno pregiudicato la libera fruizione e l'accesso alle aree attigue alla infrastrutture pubbliche di trasporto pubblico locale da parte degli utenti, ma hanno anche causato intralcio alla fluida circolazione stradale, così ponendo all'evidenza in pericolo la sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone in uno snodo importante per i trasporti locali, interessato da intenso traffico veicolare e pedonale" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Al riguardo, deve osservarsi, in primo luogo, che la Corte palermitana ha valorizzato le precedenti occasioni in cui il GERACI era stato sorpreso ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo: si tratta peraltro di un richiamo del tutto inconferente ai fini specifici che qui interessano, dal momento che la reiterazione delle condotte - come si è in precedenza ricordato - costituisce solo uno dei presupposti per l'emissione del divieto di accesso a determinate aree. In altri termini, la reiterata presenza del GERACI in zona (costituente il primo presupposto per l'emissione del provvedimento inibitorio) è stata impropriamente "utilizzata" per ritenere soddisfatto anche il secondo presupposto per l'emanazione del divieto. In secondo luogo, il riferimento alla libera fruizione e all'accesso alle aree attigue alle infrastrutture di trasporto pubblico locale denota uno scrutinio della legittimità del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], da parte della Corte territoriale, ispirato ad un'accezione ampia del termine "sicurezza", comprensiva del "decoro urbano", ecc.: un'accezione che, come si è visto nel precedente paragrafo, è stata inequivocabilmente disattesa dalla Consulta, secondo la quale una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 10 non può che ricollegarsi all'accezione ristretta del "pericolo per la sicurezza", cui si è già fatto più volte riferimento. In terzo luogo, l'ulteriore riferimento all'"intralcio alla fluida circolazione stradale", causato dal GERACI, appare connotato da assoluta genericità. Da un punto di vista semantico, tale richiamo sembrerebbe costituire un ossimoro, posto che l'attività di un parcheggiatore, per quanto abusivo, dovrebbe contribuire a rendere ordinata e fluida la circolazione dei veicoli interessati a fruire del parcheggio comunale. È evidente che, in concreto, la condotta del GERACI ben può aver assunto connotazioni di imprudenza e/o negligenza tali da indurre il [OSCURATO:PERSONA] ad un giudizio prognostico in termini di concreto pericolo di eventi anche gravi (ad es. bloccando abusivamente la circolazione, imponendo la sosta in doppia fila all'esterno del parcheggio, ecc.): altrettanto ovvio, peraltro, è il fatto che la 8sussistenza di una siffatta tipologia di condotte, alla base del divieto del [OSCURATO:PERSONA] non è stata in alcun modo evidenziata dalla Corte territoriale, che si è limitata ad utilizzare un vocabolo ("intralcio") in sé del tutto inidoneo per le finalità che qui rilevano. In tale complessivo contesto motivazionale, ed in totale assenza di riferimenti a molestie, richieste minacciose di danaro, o altri comportamenti potenzialmente indicativi di un pericolo di commissione di reati da parte del GERACI, ritiene il Collegio che la valutazione di legittimità del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], operata dalla Corte territoriale, non sia in linea con l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 10 d.l. n. 14 del 2017. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Per le ragioni in precedenza evidenziate, si impone invece una declaratoria di inammissibilità del ricorso, quanto al capo A), con conseguente irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del GERACI in relazione al reato ivi contestato. P.Q.M