CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25013/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] in Via, n.12, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che ha indicatoil proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroCOMUNE di VENEZIA – c.f. 003339370272 - in persona del sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocatoall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale allegata in calce allamemoria ex art. 378 cod. proc. civ., lo rappresenta e difende.Numero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza n. 507 - 28.2/6.3.2023 della Corte d’appello di Venezia;udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 23 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA],udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generaleStanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi sia il ricorso principale sia il ricorsoincidentale,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega scritta dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ilcontroricorrente,1. Con atto notificato in data 2.2.2017 il Comune di Cavallino - Treporti,istituito con legge della Regione Veneto n. 11 del 1999 “mediante scorporo diparte del territorio del Comune di Venezia”, citava il Comune di Venezia acomparire dinanzi al Tribunale di Venezia.Esponeva che, in ragione della mancata intesa circa i criteri e le modalità disubentro nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo al Comuneconvenuto, la Giunta della Provincia di Venezia aveva fatto luogo con deliberan. 15799 del 13.3.2001 all’autoritativa determinazione dei criteri di divisione delpatrimonio del Comune di Venezia (cfr. ricorso, pag. 3).Ovvero, peraltro, aveva stabilito che si assumesse quale riferimento ilpatrimonio del Comune di Venezia quale descritto nel conto del patrimonio dellostesso Comune alla data del 31.12.1998 (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).Esponeva poi che la delibera n. 15799/2001 – al di là della declaratoria diillegittimità del criterio di riparto del 6,82% applicato indistintamente a tutte leNumero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026partecipazioni societarie detenute dal Comune di Venezia - era stata confermataData pubblicazione 06/09/2026all’esito dei ricorsi proposti innanzi al giudice amministrativo dal Comuneconvenuto.Chiedeva quantificare in euro 28.964.199,64 il patrimonio del Comune diVenezia ad esso attore ancora dovuto – al netto di quanto già ricevuto - sullascorta dei criteri di cui alla delibera n. 15799/2001 e condannare il medesimoComune al pagamento del relativo importo con interessi e rivalutazione.2. Il Comune di Venezia si costituiva.Instava per il rigetto dell’avversa domanda.In via riconvenzionale chiedeva la condanna del Comune di Cavallino -Treporti al pagamento della somma di euro 2.109.175,30 a titolo di restituzionedelle rate di ammortamento dei mutui relativi agli immobili trasferiti al Comune3. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 1866 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale diVenezia così statuiva:accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava il Comune diVenezia a pagare al Comune di Cavallino – Treporti la somma di euro552.970,44, con gli interessi ex art. 1284, 4° co., cod. civ. dal dì della notificadella citazione al soddisfo;accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale e condannava il [OSCURATO:PERSONA] – Treporti a pagare al Comune di Venezia la somma di euro1.384.996,28, con gli interessi ex art. 1284, 4° co., cod. civ. dal dì della notificadella citazione al soddisfo;compensava le spese di lite nella misura di 1/5 e condannava l’attore a pagareal convenuto i residui 4/5; poneva a carico dell’attore le spese di c.t.u.4. Il Comune di Cavallino – Treporti proponeva appello.Numero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026Data pubblicazione 06/09/2026Resisteva il Comune di Venezia; esperiva appello incidentale.5. Con sentenza n. 507/2023 la Corte di Venezia, in parziale riforma dellagravata sentenza in ogni altra parte confermata, compensava nella misura di1/3 le spese del primo grado di giudizio e condannava il Comune di Cavallino –Treporti a rifondere al Comune di Venezia i residui 2/3; compensava nellamisura di 1/3 le spese del secondo grado di giudizio e condannava il Comune diCavallino – Treporti a rifondere al Comune di Venezia i residui 2/3; poneva lespese di c.t.u. per 2/3 a carico del Comune appellante e per 1/3 a carico delComune appellato-appellante incidentale.Premetteva la Corte di Venezia che con il primo motivo l’appellante principaleaveva censurato il primo dictum nella parte in cui era stato quantificato il creditospettantegli (cfr. sentenza d’appello, pagg. 8 – 9).Segnatamente, che l’appellante principale aveva lamentato che il consulented’ufficio non aveva tenuto conto delle osservazioni del proprio consulente.Segnatamente, che l’appellante principale aveva addotto che l’errore in cuiera incorso l’ausiliario d’ufficio concerneva l’interpretazione dell’ottavoparagrafo della parte dispositiva della delibera n. 15799/2001 dedicatoall’avanzo di amministrazione (“l’avanzo di amministrazione (o il disavanzo diamministrazione) relativo all’esercizio 1998 è attribuito al Comune di Cavallino-Treporti secondo la percentuale generale di riparto e il relativo valore è calcolatoai fini del computo finale; di conseguenza non sono presi in considerazione, aifini della valutazione del patrimonio netto del Comune di Venezia soggetto adivisione, né l’attivo circolante scritto nel conto del patrimonio di cui all’allegatoA (per la parte costituita da residui attivi provenienti dal conto del bilancio e dalfondo cassa), né il passivo circolante (per la parte costituita da residui passiviNumero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026Data pubblicazione 06/09/2026provenienti dal conto del bilancio) in quanto dette poste confluiscono nelrisultato contabile di amministrazione”).Segnatamente, che l’appellante principale aveva assunto che il consulentetecnico aveva erroneamente sottratto l’attivo ed il passivo circolanti dalla basedi calcolo del patrimonio da assegnare in quota al Comune di Cavallino - Treportiovvero avrebbe dovuto sottrarli “solo nella misura in cui fosse stata accertata,da parte del c.t.u., la concreta corrispondenza e derivazione del dato relativoall’avanzo di amministrazione da quelle poste o dalle voci in esso comprese”,sicché l’ottavo paragrafo della delibera, laddove recitava “in quanto dette posteconfluiscono nel risultato contabile di amministrazione (avanzo o disavanzo diamministrazione) del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso”, avrebbe dovutoessere interpretato, onde non tradirne la ratio, nel senso “in quanto dette posteconfluiscano (…)”.Segnatamente, dunque, che l’interpretazione fatta propria dal consulentetecnico d’ufficio e recepita dal tribunale era senz’altro illogica (cfr. sentenzad’appello, pag. 9).Indi la Corte evidenziava che il testo del paragrafo controverso della deliberan. 15799/2001 non lasciava “spazio ad interpretazioni diverse da quella espostanella relazione del c.t.u., in particolare ove prevede, chiaramente, che l’attivo eil passivo circolante, per le parti indicate, non sono presi in considerazione, aifini della valutazione del patrimonio netto del Comune di Venezia soggetto adivisione ” (così sentenza d’appello, pag. 10).Evidenziava in particolare che l’opzione esegetica patrocinata dall’appellanteprincipale si traduceva in una inammissibile distorsione della lettera delladelibera, contemplante espressamente la detrazione dal patrimonio netto delNumero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026Data pubblicazione 06/09/2026Comune di Venezia, assunto quale base di calcolo della quota da scorporare,dell’attivo e del passivo circolanti (cfr. sentenza d’appello pag. 10).Evidenziava in conclusione che, alla stregua della corretta interpretazionedella delibera n. 15799/2001, “i risultati in termini di quantificazione delconguaglio non possono che essere quelli cui è pervenuto il c.t.u.”, il quale avevautilizzato, per la qualificazione degli importi spettanti al Comune di Cavallino, “idati che risultano dal Conto del Patrimonio al 31.12.1998 del Comune d’origine,così come previsto dalla delibera stessa” (così sentenza d’appello, pag. 11).Evidenziava per altro verso, la Corte di Venezia, che era destituito difondamento il primo motivo dell’appello incidentale, con il quale il Comune diVenezia aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il Tribunale avevarespinto l’eccezione di prescrizione dell’avversa pretesa.Evidenziava in particolare che la prescrizione del diritto era stata comunque“impedita dall’atto interruttivo già considerato dal giudice del primo grado” (cosìsentenza d’appello, pag. 15).Evidenziava per altro verso ancora, la Corte di Venezia, che era destituito difondamento pur il secondo motivo dell’appello incidentale, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il Tribunale avevaquantificato in misura inferiore a quella dovuta il rimborso degli oneri sostenutiper i mutui contratti in relazione agli immobili trasferiti al nuovo ente comunale.Evidenziava in particolare che il Comune di Venezia non aveva “chiarito, nédocumentato, in cosa [fossero] consistite quelle operazioni di gestione del debitoche [aveva] descritto come estinzione dei mutui con emissione di un prestitoobbligazionario a cui è stato collegato anche un derivato di tasso ” (cosìsentenza d’appello, pag. 19).Numero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026Data pubblicazione 06/09/20266. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Cavallino –Treporti; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogniconseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Il Comune di Venezia ha depositato controricorso recante ricorso incidentalearticolato in due motivi; ha chiesto rigettarsi il ricorso principale ed accogliersiil ricorso incidentale con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.Il Comune di Cavallino – Treporti ha depositato controricorso onde resistereall’avverso ricorso incidentale.7. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 20.5.2026; hachiesto rigettarsi e il ricorso principale e il ricorso incidentale.8. Il ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE9. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod.civ. e dell’art. 12 delle preleggi.Deduce che la Corte di Venezia, allorché ha fatto luogo al rigetto del primomotivo dell’appello principale, ha attribuito al paragrafo ottavo della delibera n.15799/2001 “un significato diverso da quello letterale, assumendoloerroneamente come tale” (così ricorso, pag. 20).Deduce che la Corte d’appello ha attribuito alla locuzione “non sono presi inconsiderazione” il significato per cui l’attivo ed il passivo “sono detratti” dalpatrimonio (cfr. ricorso, pag. 21).Deduce che, viceversa, la locuzione “non sono presi in considerazione”“esprime l’intendimento della Giunta provinciale di escludere l’attivo ed ilNumero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026passivo dal calcolo del patrimonio oggetto di divisione, nel senso che i valoriData pubblicazione 06/09/2026dell’attivo e del passivo non devono essere né aggiunti né sottratti al valore delpatrimonio” (così ricorso, pag. 21).Deduce quindi che la delibera n. 15799/2001 è da interpretare nel senso cheil valore dell’attivo circolante e del passivo circolante, quali valori emergenti dalbilancio di riferimento del Comune di Venezia, “non devono avere alcun impattosul calcolo del patrimonio oggetto di divisione” (così ricorso, pag. 22).Deduce altresì che la Corte distrettuale, “sulla base della sola interpretazioneletterale dell’atto” (così ricorso, pag. 25), ha attribuito al paragrafo ottavo delladelibera n. 15799/2001 della Giunta provinciale un significato incompatibile conla volontà espressa dalla legge della Regione Veneto n. 11 del 1999 (cfr. ricorso,pag. 25).Deduce in particolare che il principio espresso dall’art. 3 della legge regionalecit., poi seguito dalla Giunta provinciale, è quello della successione del [OSCURATO:PERSONA] – Treporti in tutte le situazioni giuridiche, nessuna esclusa, facenticapo al Comune di Venezia (cfr. ricorso, pag. 26).Deduce infine che l’attivo ed il passivo circolante confluiscono nell’avanzo digestione – di euro 780.000,00 – già trasferito dal Comune di Venezia al [OSCURATO:PERSONA], sicché “l’ulteriore sottrazione dell’attivo e del passivo circolanteeseguita dal c.t.u. ha privato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di una parteconsistente del patrimonio del Comune di origine (…)” (così ricorso, pag. 28).10. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.11. Viene in rilievo l’elaborazione, di cui di seguito, di questa Corte.L’interpretazione dell’atto amministrativo a contenuto non normativo – è ilcaso de quo - risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., è riservataNumero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026al giudice di merito e soggiace alle stesse regole dell’interpretazione dei contrattiData pubblicazione 06/09/2026(cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181 (Rv.654876-02), secondo cui, in sededi interpretazione degli atti amministrativi, ha carattere preminente la regolacollegata all’elemento letterale; Cass. (ord.) 23.2.2022, n. 5966; Cass. sez. lav.23.7.2010, n. 17367).L’interpretazione dell’atto amministrativo, traducendosi in un’operazione diaccertamento della volontà della P.A., si sostanzia in un’indagine “di fatto”demandata al giudice di merito, censurabile in cassazione ex art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. per violazione delle regole ermeneutiche ovvero ex art. 360,1° co., n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti (cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745).Né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc.civ. possono consistere in una critica del risultato interpretativo raggiunto dalgiudice, che si risolva nella mera contrapposizione di una differenteinterpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131.Cfr. altresì Cass. (ord.) n. 5966/2022; Cass. sez. lav. n. 17367/2010 cit.,secondo cui, con riferimento all’interpretazione di un atto amministrativo,l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già quando leragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte,bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logicao giuridica).12. Nel solco delle riferite indicazioni giurisprudenziali si reputa quanto segue.L’interpretazione che la Corte di Venezia ha della delibera n. 15799/2001 dellaGiunta provinciale operato, è ineccepibile sul piano della correttezza giuridica,ossia non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale (siribadisce che la Corte veneziana ha puntualizzato che l’interpretazioneNumero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026patrocinata dall’appellante principale si risolve in “un’inammissibile distorsioneData pubblicazione 06/09/2026della lettera dell’atto”. Il primo e principale strumento dell’attività interpretativadel giudice è costituito dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cuichiarezza ed univocità obbliga l’interprete ad attenervisi strettamente, senzasovrapporre la propria, soggettiva opinione all’effettiva volontà dei contraenti:cfr. Cass. 4.5.2005, n. 9284; Cass. 27.7.2001, n. 10290).L’impianto motivazionale, che sorregge il dictum della Corte di merito, èimmune da qualsivoglia “anomalia” suscettibile, giusta la statuizione n. 8053 del7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, di acquisir significato in rapportoalla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.Segnatamente, con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente”(che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfonditadisamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativoseguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la Corte distrettuale hacompiutamente, intellegibilmente ed esaustivamente esplicitato il proprio iterargomentativo.In pari tempo è innegabile che le censure dal ricorrente addotte – pur quandosono correlate alla legge della Regione Veneto n. 11 del 1999 - si risolvono toutcourt nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinataantitetica interpretazione (cfr. in tal senso le conclusioni del P.M., pag. 2: “nellavicenda a mano il comune ricorrente (…) in realtà tenta di sottoporre al giudicedi legittimità una rinnovata – ma qui inammissibile – valutazione del contenutodella deliberazione della giunta provinciale di Venezia n. 15799 del 13 marzo2001”).13. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 132,Numero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026Data pubblicazione 06/09/20262° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., la nullità dellasentenza; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. il vizio motivazionale,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.Deduce che la Corte di Venezia ha omesso qualsivoglia motivazione in ordineal motivo dell’esperito appello principale con il quale erano “state contestate levalutazioni compiute dal c.t.u. (…)” (così ricorso, pag. 28).Deduce che in data 18.10.2019 ha trasmesso all’ausiliario d’ufficio le proprieosservazioni tecniche alla bozza della relazione peritale, osservazioni tecnichecon le quali aveva formulato contestazioni in ordine al modus operandi del c.t.u.ed in ordine alle valutazioni che hanno condotto il c.t.u. “alla determinazione delcredito vantato nei confronti del Comune di Venezia in un importo complessivodi euro 552.970,44 assolutamente lontano dal valore quantificato nell’atto dicitazione introduttivo (…)” (così ricorso, pag. 29).Deduce quindi che i giudici del merito hanno “recepito acriticamente leconclusioni del c.t.u. senza prendere posizioni in merito alle specifichecontestazioni sollevate (…) nelle osservazioni del 18.10.2019 e nell’atto diappello” (così ricorso, pag. 29).14. Il secondo motivo del ricorso principale è parimenti inammissibile.15. Il profilo di censura con il quale si prospetta che con le formulateosservazioni tecniche erano stati sollevati dubbi, erano state sollevatecontestazioni “sul modus operandi del consulente tecnico” è del tutto generico,privo di specificità in ordine alla natura delle contestazioni addotte.16. Il profilo di censura con il quale si prospetta che con le formulateosservazioni tecniche erano state sollevate contestazioni “di merito” (“il c.t.u.ha creato due insiemi di voci contabili a cui ha attribuito differenti modalitàdi detrazione rispetto al valore del patrimonio netto oggetto di divisione”: cosìNumero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026ricorso, pag. 30; “l’ulteriore questione sollevata al c.t.u. (…) con le osservazioniData pubblicazione 06/09/2026tecniche del 18.10.2019 riguarda la valutazione dei cd. conferimenti ”: cosìricorso, pag. 32), in fondo, non si confronta con l’impianto motivazionale chesorregge il gravato dictum.La stessa ricorrente principale ha riferito che le “questioni” - anzidette -evidenziate nelle osservazioni tecniche del 18.10.2019 erano state ripropostecon l’atto d’appello (cfr. ricorso, pag. 29).E, ben vero, non solo è da escludere, in radice, il preteso vizio di omessapronuncia (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155), ma è da ritenere che laCorte veneziana ha nel complesso motivato pur in partis quibus conargomentazioni non inficiate da alcuna delle ipotesi di “anomalia motivazionale”– tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione - rilevanti alla stregua della già citata pronuncia n. 8053/2014 delleSezioni Unite.Difatti, la Corte di Venezia ha condiviso e recepito i rilievi del c.t.u. (“i risultatiin termini di quantificazione del conguaglio non possono che essere quelli cui èpervenuto il c.t.u.”: così sentenza d’appello, pag. 11. Del resto, si è detto, laCorte di merito ha premesso che “lamenta l’appellante che la c.t.u. (…) sarebbeerrata ed incompleta, avendo il perito mancato di rispondere nel merito alleosservazioni del c.t.p. attoreo”: così sentenza d’appello, pag. 8).In tal guisa, non solo devono reputarsi compiutamente disattesi i divergentirilievi del consulente tecnico del Comune di Cavallino - Treporti, ma devereputarsi compiutamente assolto anche l’obbligo motivazionale gravante sullaCorte di merito (cfr. Cass. 6.10.2005, n. 19475).Numero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026D’altronde, si spiega che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto ilData pubblicazione 06/09/2026vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva dicarattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza cheil giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e aconfutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimentoconsiderazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente(cfr. Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483; Cass. 29.1.2010, n. 2063; cfr. Cass.11.7.1983, n. 4712, secondo cui il giudice di merito può disattendere senzaparticolare confutazione la consulenza tecnica di parte, fondando il suoconvincimento su considerazioni che ne escludono obiettivamente l’attendibilità;Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5687).Si tenga conto ulteriormente che l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (comeriformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) ha introdotto nell’ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censuraconcernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017,n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).Tanto con specifico riferimento all’assunto del ricorrente principale secondocui la Corte territoriale non ha considerato il valore dei “conferimenti” ai finidella quantificazione del patrimonio netto del Comune di Venezia (cfr. ricorso,pag. 35 – 36).17. In dipendenza dell’inammissibilità del ricorso principale del Comune diCavallino - Treporti va dichiarata l’inefficacia ex art. 334, 2° co., cod. proc. civ.del ricorso incidentale del Comune di Venezia, siccome – il ricorso incidentale -proposto tardivamente.Numero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026Data pubblicazione 06/09/202618. Si impone dapprima un duplice rilievo.Le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., siapplicano indiscutibilmente a quella incidentale in senso stretto, cioè a quellaproveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale(cfr. Cass. (ord.) 24.8.2020, n. 17614; Cass. sez. un. 29.10.2020, n. 23903).Evidentemente è il caso de quo, siccome il ricorso incidentale, è statoproposto dal Comune di Venezia, nei cui confronti il Comune di Cavallino -Treporti ha esperito il suo ricorso principale.La norma dell’art. 334, 2° co., cod. proc. civ. - in base alla quale, sel’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l’impugnazioneincidentale tardiva perde efficacia - trova applicazione nei casi di inammissibilitàdell’impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine perimpugnare ovvero per mancata osservanza degli adempimenti richiesti dallalegge processuale a pena di inammissibilità (cfr. Cass. 5.9.2008, n. 22385;Cass. sez. lav. 11.6.2010, n. 14084; Cass. sez. un. 14.4.2008, n. 9741 (Rv.602740-01), secondo cui, qualora il ricorso principale per cassazione vengadichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo divieneinefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334, 2° co.,cod. proc. civ. - dettato per la diversa ipotesi dell'inammissibilitàdell'impugnazione principale - bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale cheun’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso disopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è statariconosciuta la sua proponibilità; Cass. sez. lav. 14.3.2002, n. 3743, secondocui l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto se quellaNumero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026principale venga dichiarata inammissibile - come espressamente previstoData pubblicazione 06/09/2026dall'art. 334 cod. proc. civ. - ma anche se quella risulti improponibile oimprocedibile, ossia in ogni caso in cui esista “ab origine” un difetto che precludel’esame dell’impugnazione principale, atteso che l’art. 334 cit. va interpretatonel senso che intanto persiste e trova tutela nell’ordinamento l’interesseall’impugnazione incidentale tardiva, in quanto può venire esaminatal’impugnazione principale).Evidentemente è tal ultimo il caso di specie, siccome il ricorso principale delComune di Cavallino - Treporti è incorso nel rilievo di inammissibilità di cui,peraltro, all’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.19. Su tale scorta, a riscontro della tardiva proposizione del ricorsoincidentale, si rileva quanto segue (del resto, in memoria, il Comune di Veneziaargomenta in ordine all’ammissibilità del proprio “ricorso incidentale tardivo”).La sentenza n. 507 della Corte d’Appello di Venezia è stata depositata in data6 marzo 2023 e non è stata notificata (cfr. a tal riguardo ricorso, pag. 1, econtroricorso, pag. 1).Il controricorso recante il ricorso incidentale del Comune di Venezia è statodepositato in data 10 novembre 2023.Evidentemente a tal ultima data era ampiamente decorso, sin da lunedì 9ottobre 2023, il termine (comprensivo della sospensione feriale) di sei mesi exart. 327, 1° co., cod. proc. civ. a far data dal 6 marzo 2023.20. Si impone un rilievo finale.L’impugnazione incidentale, segnatamente il ricorso per cassazioneincidentale, avanzata allorché i termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 cod. proc.civ. siano decorsi, giammai può essere, allorché l’impugnazione principale siaNumero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026Data pubblicazione 06/09/2026dichiarata inammissibile, ritenuta tempestiva, anche se proposta nel rispetto deltermine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 8.2.2011, n. 3056, secondocui l’inammissibilità del ricorso principale per cassazione non priva di efficacia ilricorso incidentale che sia stato proposto tempestivamente ai sensi dell’art. 371cod. proc. civ. e nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327cod. proc. civ., dovendosi ritenere anzi che il ricorso incidentale in tale ipotesitenga luogo di quello principale; Cass. (ord.) 22.8.2018, n. 20963, secondo cuile impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con lacomparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato iltermine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primogrado, sicché, mentre l’inammissibilità dell’appello principale non priva diefficacia l’appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamenteai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ. anche) nei termini per impugnare previstidagli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., un’impugnazione incidentale avanzataquando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta “tempestiva”,anche se rispettosa del termine di cui all’art. 343 cod. proc. civ.).21. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso principaleil ricorrente principale va condannato a rimborsare al controricorrente le spesedel presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo e tiene conto del valore (euro28.964.199,64) dichiarato dal ricorrente principale (cfr. ricorso, pag. 38).22. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del soloricorrente principale (cfr. Cass. 25.7.2017, n. 18348, secondo cui ilcontroricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace aseguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essereNumero registro generale 20191/2023Numero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 25013/2026condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi diData pubblicazione 06/09/2026sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero diinammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; Cass. (ord.) 18.1.2019, n. 1343), di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara l’inefficacia del ricorso incidentale;condanna il ricorrente principale, Comune di Cavallino - Treporti, a rimborsareal controricorrente, Comune di Venezia, le spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano in complessivi euro 37.200,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale, Comune di Cavallino - Treporti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art.13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 23 giugno 2026.Il consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]