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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43419/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'AquSha parzialmente riformato quanto a ritenuta recidiva, la sentenza di condanna per evasione ex art. 385 cod. pen. del Tribunale di Teramo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

4. Il ricorrente, in sede di gravame, aveva richiesto il riconoscimento della causa di non punibilità fondata sulla scarsa intensità del dolo della condotta e non sulla breve assenza dalla abitazione; nonostante l'errata risposta fornita dalla Corte di appello nella parte in cui, in assenza di prova della durata dell'assenza dall'abitazione, ha ritenuto che la stessa non fosse stata di breve durata, deve rilevarsi che l'originario motivo si presentava manifestamente infondato, essendo stato smentito il dato da parte del Tribunale e dalla Corte di merito secondo cui non sussistesse il dolo del delitto; circostanza che consente ex se di escludere l'ipotizzabilità di un dolo di scarsa intensità tale da fondare l'applicazione dell'art. 131-bis. cod. pen.

Deve rinviarsi al principio consolidato secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 26587801).

5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'AquSha parzialmente riformato quanto a ritenuta recidiva, la sentenza di condanna per evasione ex art. 385 cod. pen. del Tribunale di Teramo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 4. Il ricorrente, in sede di gravame, aveva richiesto il riconoscimento della causa di non punibilità fondata sulla scarsa intensità del dolo della condotta e non sulla breve assenza dalla abitazione; nonostante l'errata risposta fornita dalla Corte di appello nella parte in cui, in assenza di prova della durata dell'assenza dall'abitazione, ha ritenuto che la stessa non fosse stata di breve durata, deve rilevarsi che l'originario motivo si presentava manifestamente infondato, essendo stato smentito il dato da parte del Tribunale e dalla Corte di merito secondo cui non sussistesse il dolo del delitto; circostanza che consente ex se di escludere l'ipotizzabilità di un dolo di scarsa intensità tale da fondare l'applicazione dell'art. 131-bis. cod. pen. Deve rinviarsi al principio consolidato secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 26587801). 5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 43419/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris